nel regolamento associativo si legge (art. 42, comma 4):
4. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il
quarantacinquesimo anno di età, possono proseguire l’attività arbitrale a disposizione dell’OTS, dell’OTP o dell’OTR,
senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo
espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento.
ma in base a ciò, in ipotesi:
un aa dismesso ...