Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Messaggioda onlyReferee il mar apr 08, 2014 8:41 am

Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia sul decreto legislativo 39/2014

Venerdì, 04 Aprile 2014

Ministero della Giustizia
In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue: con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200.

Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia n.1
Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia n.2

Qui la fonte dell'articolo.

Per aspera sic itur ad astra
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Re: Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Messaggioda gad il mar apr 08, 2014 11:52 am

Premetto che, a mio parere, un provvedimento del genere ha una utilità discutibile visto che esclude da qualsiasi obbligo buona parte delle persone che a stanno a "contatto" con i minori (in Italia il volontariato è praticamente ovunque dagli oratori alle associazioni sportive, dalla croce rossa alle associazioni no-profit).
Nel caso specifico delle associazioni sportive il discorso mi sembra semplice e di facile attuazione: no certificato = no tessera.
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Re: Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Messaggioda 2amuele il mar apr 08, 2014 12:22 pm

gad ha scritto:Nel caso specifico delle associazioni sportive il discorso mi sembra semplice e di facile attuazione: no certificato = no tessera.


Tessera nel senso di tesseramento? Direi di no..

onlyReferee ha scritto:non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato
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Re: Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Messaggioda gad il mar apr 08, 2014 1:53 pm

Nel caso specifico delle associazioni sportive il discorso mi sembra semplice e di facile attuazione: no certificato = no tessera.

Forse mi sono espresso male. Questa frase non è interpretazione della circolare ma una valutazione sul fatto che quanto contenuto nel DL sia facilmente estendibile al mondo dello sport.
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Re: Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Messaggioda tony il mar apr 08, 2014 8:10 pm

D'altra parte, sai quante persone hanno direttamente a che fare con minori senza essere vincolati da rapporti di lavoro? Società sportive, parrocchie, animatori di campeggi, tutta la galassia del no-profit. Sarebbero migliaia di certificati.

NB: e la nonna che tiene i nipotini dove la mettiamo? visto che il 60-80% dei casi avviene nelle famiglie....
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Re: Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Messaggioda gad il mar apr 08, 2014 8:26 pm

E' quello che dicevo anche io Tony.... Però, a differenza del mondo sportivo, la nonna ed il volontariato non prevedono "schedature": lo sport si. Le tessere potrebbero essere sfruttate per un qualcosa di utile, oltre che per far impazzire noi al momento dell'identificazione.... :wink:
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Re: Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Messaggioda 2amuele il mar apr 08, 2014 9:40 pm

È anche vero che molto probabilmente sarebbe il modo per fare implodere il sistema.
"Perdo due/tre/quattro pomeriggi a settimana e ora devo anche farmi certificare: le facciano da soli le attività al campo sportivo".

E visto che, soprattutto a livello giovanile, si parla nella stragrande maggioranza di casi di volontari, il gioco comincia a non valere più la candela.
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Re: Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Messaggioda tony il mar apr 08, 2014 9:51 pm

domani mi rivolgo all'U.C.A.S. presso il ministero per sapere se devo fare qualche carta per tenere due lezioni del corso arbitri.
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Re: Interpretazione decreto legislativo 39/2014

Messaggioda Dode il gio apr 10, 2014 7:26 pm

Soffiata da qualche ufficio romano...
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
# Dode e Torqui ti disprezzano
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