da mercarte il ven ott 13, 2017 10:25 pm
Per completezza, perchè altrimenti non si capisce nulla:
GARE DEL 8/10/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 8/10/2017 VISCONTEA PAVESE - LOMELLINA CALCIO
Dall'esame degli atti ufficiali si evince che la gara a margine è stata sospesa in via definitiva al 1º minuto del
secondo tempo in quanto il sig. PAMPURI Emiliano, Dirigente Accompagnatore ufficiale della società LOMELLINA CALCIO, comunicava all'arbitro, durante l'intervallo della partita, la decisione di non continuare a
giocare il secondo tempo, come forma di protesta nei confronti del direttore di gara, per la conduzione della
partita, definita dallo stesso "cattiva". A tal proposito sottoscriveva una dichiarazione rilasciata all'arbitro e
allegata al referto di gara. L'art. 53 (commi1, 2, 7) delle N.O.I.F. prescrive alle società l'obbligo di portare a
termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. La
società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella
disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento ,subisce la sanzione della perdita della gara, nonché la
penalizzazione di un punto in classifica (fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione
dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di giudice sportivo), oltre alla irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura
annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica. Il comportamento del sig.
PAMPURI Emiliano, venuto meno al rispetto dei principi di lealtà e correttezza riferibili alla attività sportiva
(come recita il sopracitato articolo del Codice di giudice sportivo) è fuor di dubbio da censurare per il suo ruolo in campo,
con particolare riferimento alla propria condotta gravemente diseducativa nei confronti di giovani calciatori. Dal
suo canto, la società LOMELLINA CALCIO, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di giudice sportivo, deve rispondere
oggettivamente, dell'operato del proprio dirigente.
Tanto premesso
SI DELIBERA
- di comminare alla società LOMELLINA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di
VISCONTEA PAVESE - LOMELLINA CALCIO 3 - 0, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica
- di comminare alla società LOMELLINA CALCIO la sanzione dell'ammenda di Euro 25,00 (prima rinuncia),
come pubblicato sul C.U. SGS nº 1 Stagione Sportiva 2017/2018, al punto 8.6, così determinata in relazione
alla categoria di appartenenza
- di comminare alla società LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di Euro 70,00
- di inibire il sig. PAMPURI Emiliano, Dirigente Accompagnatore ufficiale della società LOMELLINA CALCIO fino
al 06/11/2017
Si fa inoltre obbligo alla società LOMELLINA CALCIO, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del Codice di giudice sportivo, di
organizzare, entro il termine della fase autunnale del campionato Giovanissimi Fascia B, un incontro con i propri
tesserati volto ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi degli stessi, con
particolare attinenza ai principi di correttezza e lealtà sportiva.
Si demanda alla Delegazione di Pavia la verifica dell'attuazione della suddetta disposizione e l'eventuale
collaborazione all'organizzazione della stessa.
Si dà atto che i restanti provvedimenti disciplinari, per quanto risulta dai documenti ufficiali di gara, sono riportati
nei relativi paragrafi del presente C.U.