Salve a tutti, avrei bisogno di un'informazione importante.
in relazione alle NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL’A.I.A. all'art 6 c.1 è riportato :
"Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali
1. Gli A.E, e A.A. a disposizione degli OT devono essere impiegati con turni regolari e, di
norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.
Qualora gli A.E, e A.A., per causa a loro imputabile, non prestino tale attività minima ovvero
riportino, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata
dal Comitato Nazionale nell’ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere
proposti per l’adozione del provvedimento di N.R.T."
In caso di CONGEDI APPROVATI PER MOTIVI DI SALUTE, che impediscano il conseguimento delle 15 gare per stagione sportiva, il procedimento di N.R.T risulta essere attuabile, oppure no?
Grazie a tutti.