Dal sito della FIGC (vedi link sotto), però l'articolo 22 (esecuzione delle sanzioni), comma 6, recita testuale
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui
sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni
successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della
stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e
scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare
ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di
attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma
11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che
nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia
in relazione alla quale sono state inflitte.
Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale
calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte,
nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo,
nel campionato successivo.
Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art.
118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima
squadra della nuova attività.
Insomma, pare che la squalifica debba essere scontata nella nuova squadra ovvero nella nuova categoria giovanile ovvero e addirittura nella nuova disciplina (almeno così la leggo io)
https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-giustizia-sportiva/