da Doraemon il gio feb 21, 2013 10:48 pm
Puoi provare, ma la vedo parecchio dura, con il giudizio di revisione, di cui all'art.13 delle Norme di Disciplina.
ART. 13 IL GIUDIZIO DI REVISIONE
1. Nel caso risulti inoppugnabilmente provato da altro giudizio o da confessione scritta di un associato che una delibera definitiva di una Commissione di disciplina di qualsiasi grado è stata viziata da prove false ovvero che siano sopravvenute in ordine al caso deciso da tale delibera nuovi elementi di prova che, da soli o uniti a quelli già esaminati, rendano evidente la necessità di una nuova decisione, l’associato che sia stato riconosciuto colpevole di infrazione disciplinare comportante una sanzione disciplinare di sospensione superiore ad un anno o di ritiro tessera può proporre alla Commissione di disciplina di appello un ricorso scritto per revisione, da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R., comunicata in copia alla Procura arbitrale, entro e non oltre il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della delibera impugnata.
2. La Commissione di disciplina di appello, nella prima riunione utile alla ricezione del ricorso per revisione, acquisito il fascicolo di riferimento, esperiti eventualmente a mezzo della Procura arbitrale tutti gli accertamenti ritenuti utili e sentito comunque il parere obbligatorio e non vincolante della Procura arbitrale, decide in unico grado con delibera in camera di consiglio l’accoglimento o il rigetto della invocata revisione, provvedendo a darne comunicazione scritta del dispositivo e poi della motivazione al ricorrente, alla Procura arbitrale, al Presidente dell’A.I.A., al Presidente di Sezione.
3. Nel caso di accoglimento del ricorso per revisione, la Commissione di disciplina di appello annulla la delibera definitiva impugnata e provvede direttamente o al proscioglimento o all’irrogazione di una nuova e minore sanzione sostitutiva della precedente.
4. Avverso la delibera che decide la revisione non è più ammesso alcun rimedio.