- 2. All’atto dell’assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.
3. Il trasferimento ad altra sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall’Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale in caso di trasferimento nell’ambito di giurisdizione territoriale di altra sezione della residenza o della dimora abituale o del domicilio del richiedente.
Può essere, altresì, richiesto il trasferimento ad altra sezione confinante con quella di appartenenza, anche in difetto dei requisiti di cui al capoverso precedente, ma, in tal caso, esso è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.