almeno i requisiti minimi per partecipare alla gara (traducendo, una squadra allievi non può portarsi un Giovanissimi racimolato in sede o uno Juniores)
In realtà il regolamento (decisioni ufficiali FIGC regola 6) scrive
di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara,
Quindi, nell'esempio sopra citato, lo juniores può fare l'assistente di parte qualora tesserato per la società.
Inoltre, anche su questo punto avrei dei dubbi:
deve essere riconoscibile o tramite tesserino FIGC o tramite documento di identità
Il regolamento infatti prescrive che chi sostituisce l'assistente di parte deve
dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2
e dice altresì che
L’allenatore e le altre persone indicate sull’elenco dei partecipanti alla gara (con l’eccezione dei calciatori titolari e di riserva) sono da considerarsi compresi nella dicitura “dirigenti”.
Quindi, laddove i regolamenti prevedono la possibilità di identificare i dirigenti solo a mezzo di tessera con scritto "dirigente" chi riveste il ruolo di assistente di parte deve essere in possesso di questa tipologia di tesserino al momento dell'identificazione (non basta la carta di identità) e, nel caso di un calciatore tesserato per la società (ad esempio lo Juniores di prima), a voler essere pignoli anche lui dovrebbe essere munito di apposito tesserino da dirigente e non basta quello di calciatore per entrare sul terreno di gioco perchè questo mi dimostra che è tesserato per la società ma il regolamento (laddove appunto lo prevede) non mi permette di farlo entrare perchè non ha il tesserino da dirigente.