Reclamo: il collega dice la verità?

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Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda missed_approach il ven mag 10, 2013 12:05 am

Non puzza un po' la cosa?

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
171 stagione sportiva 2012/2013 Gara Casteldelbosco – Castelvecchio di Compito (2-3) del
23/03/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.46 del 10/04/2013 Delegazione provinciale di Pisa
Propone gravame la società Casteldelbosco avverso la reiezione di un suo reclamo avanti al G.S.
che viene riportato integralmente.
“Gara: CASTELDELBOSCO A.S.D. - CASTELVECCHIO DI COMPITO del 23 Marzo 2013.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N.44 del 27 Marzo 2013; il 23 Marzo 2013 si è disputata
per il Campionato di Terza Categoria, Girone A, la gara CASTELDELBOSCO - CASTELVECCHIO
DI COMPITO terminata con il punteggio di 2 - 3.
Con successivo reclamo, presentato nei tempi e modi secondo normativa vigente, la società
CASTELDELBOSCO denuncia che da parte della compagine avversaria era stato utilizzato come
assistente di parte il giocatore GIORGI GRAZIANO, che al tempo stesso era in distinta giocatori con
il N°13 e successivamente entrato a sostituire un c ompagno. Ciò è espressamente in contrasto con
quanto previsto dalla Regola 6 del Gioco del Calcio. Chiede conseguentemente, che venga nella
specie applicato il disposto di cui all'art.17 del Codice di Giustizia Sportiva.
Niente ha controdedotto la società CASTELVECCHIO DI COMPITO.
Dall'esame degli atti ufficiali risulta che il giocatore GIORGI GRAZIANO, indicato in distinta con il
N°13 fra i giocatori, allo stesso tempo è indicato anche come assistente del D.G. (stesso nome,
stesso documento) ed è entrato in campo in sostituzione del calciatore N°5 DELLA MAGGIORE
CRISTIAN al 23° del Primo tempo.
Dagli stessi atti ufficiali non risulta nessuna sostituzione dell'assistente di parte. Dal successivo
supplemento di rapporto richiesto al D.G., questi conferma che nessuno dei due assistenti di parte è
mai stato sostituito durante la gara, mentre il sig. GIORGI GRAZIANO ha coperto esclusivamente il
ruolo di calciatore dapprima di riserva e poi utilizzato con il N°13. Peraltro il D.G. nello stesso
supplemento descrive i tratti somatici dell'assistente di parte che dall'inizio alla fine della gara ha
ricoperto il ruolo, senza che in atti emergano elementi atti ad identificare con certezza l'identità come
previsto dall'art.63 delle N.O.I.F. (la relativa funzione deve essere svolta solo da soggetti che
abbiano una specifica qualifica: calciatori, tecnici tesserati ovvero dirigenti che risultino regolarmente
in carica).
Il G.S.T. rileva in primis che il ricorso non è fondato in relazione al "petitum" in quanto il giocatore
N°13 GIORGI GRAZIANO non ha mai svolto la funzione di assistente ed ha quindi partecipato
regolarmente alla gara esclusivamente come calciatore.
PER TALE MOTIVO
Il G.S.T. RESPINGE IL RECLAMO, conferma il risultato acquisito sul campo e dispone
l'incameramento della tassa di reclamo.
Infine, visto quanto sopra, alla luce del contenuto del rapporto di gara, del contenuto del reclamo e
del contenuto del supplemento di rapporto, rileva la necessità di accertare l'identità della persona
che ha ricoperto il ruolo di assistente di parte della società CASTELVECCHIO DI COMPITO e per
tale effetto decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale. Tale accertamento risulta necessario
sia al fine di poter verificare la regolarità della gara in quanto con l'identificazione della persona
potranno essere apprezzate eventuali incapacità della stessa a far parte della gara medesima
(eventuale non tesserato o soggetto colpito da squalifiche in atto), sia al fine di poter valutare
eventuali comportamenti antisportivi dei dirigenti coinvolti che nonostante abbiano sul campo potuto
apprezzare lo svolgimento dei fatti (in particolare la presenza della stessa persona come assistente
di parte per tutta la gara) hanno probabilmente inteso evidenziare l'aspetto a loro più favorevole.
Conseguentemente dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di
competenza”.
La reclamante sostiene quanto segue
1) In via preliminare - Contraddizione nella decisione di primo grado.
Il G.S. ha ritenuto la gara regolare, tanto è vero che viene confermato il risultato acquisito sul campo
e contemporaneamente, lo stesso Giudice, invia gli atti alla procura Federale “per poter verificare la
regolarità della gara”Da ciò un’evidente contraddizione della decisione in quanto o la gara è stata regolare o non lo è
stata.
2) Nel merito.
Se gli atti ufficiali redatti dall’arbitro fanno piena prova e ciò è ampiamente conclamato senza
possibilità di smentita, viene rilevato che il sig. Giorgi Graziano è indicato nella distinta di gara
presentata dalla società Castelvecchio sia come calciatore recante la maglia n.13, sia come
assistente dell’arbitro, tenuto conto che nel campionato di III categoria non è prevista la terna
arbitrale ufficiale.
Dal rapporto arbitrale risulta altresì che il sig. Giorgi Graziano, nella sua qualità di calciatore, è
entrato regolarmente in campo al minuto 23 del primo tempo in sostituzione di un compagno e nel
supplemento al citato rapporto il D.G. riferisce che per tutta la gara gli assistenti non sono stati
cambiati affermando, altresì, che l’assistente di parte Castelvecchio non era il sig. Giorgi Graziano
ma altra persona.
Tale fatto non è stato contestato dalla società Castelvecchio con un eventuale controricorso.
La reclamante, in conclusione, invocando la regola n.6 del Gioco del Calcio la quale prevede che un
calciatore che inizia le gara con la qualifica di assistente non può, nella stessa gara fungere da
calciatore, chiede la declaratoria di perdita della gara da parte della società Castelvecchio.
In subordine, dichiarato l’errore tecnico dell’arbitro, instà per la ripetizione della partita.
La società reclamante chiede infine di essere presente in udienza.
L’arbitro nel secondo supplemento di rapporto precisa:
1) Il sig. Giorgi non ha mai svolto funzioni di assistente.
2) Il sig. Giorgi è stato indicato per errore due volte in distinta prima come calciatore e poi come
assistente, ma in verità ha svolto soltanto funzioni di calciatore.
3) Le funzioni di assistente sono state svolte da altro soggetto che l’arbitro crede di identificare nel
sig. Parenti Lorenzo indicato come accompagnatore ufficiale.
All’udienza del 3/5/2013 la società reclamante, assistita dal proprio legale, messa al corrente del
supplemento numero due del rapporto arbitrale, rileva la contradditorietà con quanto indicato dal
D.G. negli atti ufficiali depositati, ribadisce le proprie tesi difensive ed evidenzia un’apparente
diversità delle firme dell’arbitro nel rapporto di gara e nei supplementi.
La C.D. passa in decisione.
Da un esame degli atti ufficiali si rileva che nella distinta di gara presentata dalla società
Castelvecchio il nominativo del sig. Giorgi Graziano risulta inserito sia come calciatore che come
assistente dell’arbitro.
Dal rapporto di gara risulta altresì che lo stesso Giorgi, in qualità di calciatore, è subentrato ad un
compagno svolgendo per la parte restante della gara detta funzione.
Siffatta situazione non appare di pregiudizio per la validità della gara, dovendo il Collegio richiamare
a tal fine quanto disposto dal C.U. n. 1 del S.G.S. il quale al punto 10.6, titolato:
Assistenti dell’arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro,
statuisce che:
“Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere
a disposizione dell’arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di
svolgere funzioni di assistente all’arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che
viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di
riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell’arbitro un calciatore, da
considerare anch’esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente
dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori
impiegati all’inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come
assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso.
Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la
Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita
della gara con il risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti
squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della
gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra
avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.”
Il problema che si pone è quindi un altro.L’arbitro, in atti, ovvero in sede di supplemento, dichiara che l’assistente arbitrale indicato dalla
società Castelvecchio non era il sig. Giorgi ma altro soggetto che non individua con certezza (“posso
affermare quasi con certezza”) limitandosi a fornire un nominativo senza certificarne l’identità.
Acclarate le situazioni che precedono, il Collegio rileva che al momento dell’identificazione dei
soggetti abilitati all’ingresso in campo da parte dell’arbitro, non è emerso alcun dubbio circa la
doppia indicazione delle funzioni del Giorgi quindi, come evidente corollario, se ne può dedurre che
l’arbitro ha commesso un errore allorchè ha consentito ad un soggetto diverso dal Giorgi di essere
identificato per quest’ultimo, né tale errore è stato rilevato al termine della gara.
Infatti, soltanto con il supplemento di rapporto del 28/03/2013, indirizzato al G.S., è emerso quanto
evidenziato.
Da quanto esposto pertanto la richiesta in tesi da parte della reclamante deve essere respinta in
quanto il Giorgi ha partecipato alla gara nella sola funzione di calciatore e non di assistente arbitrale,
quindi non vi può essere sanzione di perdita della gara da parte della società Castelvecchio.
E’ vero invece che un soggetto non identificato ha svolto funzioni di Assistente arbitrale per la
società Castelvecchio e che tale mancata identificazione è da ascrivere all’unico soggetto legittimato
in tale senso ovvero all’arbitro che, peraltro, in nessuna occasione, anche postuma, è riuscito a dare
un nome certo al predetto.
P.Q.M.
la C.D.T.T. accoglie il reclamo in parte subordinata ed in virtù dell’errore arbitrale conclamato,
dispone la ripetizione della gara.
Manda gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza e dispone il non addebito della tassa
di reclamo.
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Re: Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda Fegatofrac il ven mag 10, 2013 8:07 am

Forse una piccola bugiolina..... :mrgreen:
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Re: Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda lahir il ven mag 10, 2013 8:26 am

Alla fine la commissione magistralmente ha salvato capra e cavoli: ha capito che qualcosa non quadrava, non ha smentito il collega ma è riuscita a far ripetere la gara.
lahir
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Re: Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda malviboss il ven mag 10, 2013 8:33 am

mah... scrivere nel referto che il 13 era entrato ? Non avrebbe fatto già da subito una splendida figura l'arbitro? Perché inventarsi tutta sta roba... Nel primo caso non sarebbe stato neanche errore tecnico..(perché dalla sentenza errore tecnico è, anche se ben occultato). Ok che è una terza e pecca di esperienza... ma... un po' di sale in zucca......
Ps. mega cazziatone all'arbitro d'obbligo....
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Re: Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda psycobeast il ven mag 10, 2013 9:32 am

Domanda: ma se il 13 stava facendo l'assistente di parte e poi la società lo vuole far entrare, l'arbitro lo deve impedire o lascia fare e poi sono fatti della società?
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Re: Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda malviboss il ven mag 10, 2013 9:38 am

è come nel caso di una sostituzione in più, si lascia fare e si referta tutto.... non vedo dove sia il problema. Non è nei nostri compiti negare l'accesso sul terreno di gioco a qualcuno.. (tranne nel caso del :rosso , ma questa è un'altra faccenda:D)
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Re: Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda Rado il Figo il ven mag 10, 2013 10:43 am

Ma se non ho capito male, il Giorgi, anche utilizzato dapprima da assistente di parte, poteva tranquillamente essere poi usato da subentrato. Non per nulla la sua squadra, di fronte a un reclamo dell'avversario totalmente inutile (è come se in serie A chiedessero la vittoria a tavolino perché l'avversario ha fatto 3 cambi, per dire), non aveva mosso alcuna azione.

Ora invece si trova a dover ripetere pure la gara perché, nell'ipotesi peggiore, l'arbitro, temendo di aver fatto un errore, ha cercato di "rimediare" dichiarando di aver sbagliato a inserire il nome dell'assistente di parte "iniziale"?

Alla faccia del cornuti e mazziati: non solo vengo coinvolto per nulla ma mi tocca pure rimetterci perché qualcun altro aveva il terrore di aver commesso un errore?! :redcard
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Re: Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda Dode il ven mag 10, 2013 12:47 pm

Tra le tante ipotesi quella che mi piu mi sembra credibile è che l'arbitro ignorasse la storia dell'AA di parte ed abbia refertato regolarmente la partita.
Quando gli hanno chiesto i primi chiarimenti, deve aver "colto" che secondo il suo racconto aveva finito la partita senza 1 AA di parte, che è un noto errore tecnico.
Da qui è partito il castello, che pero è sfociato in un altro errore tecnico in fase di identificazione.
Probabilmente non sapeva che da un certo livello in su il giocatore AA non puo entrare.
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Re: Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda Observer il sab mag 11, 2013 11:37 am

Secondo me ci possono essere due scenari possibili:

1) AA non ha documento ... Arbitro casinista dice di mettere un documento purchè sia!

2) AA calciatore ... Arbitro ignorantello di regolamento e fanno la frittata.

Queste sono cose che mi fanno incavolare una cifra ... e dovremmo riflettere su cose così! Si rifanno le partite per sciatteria e pressapochismo .....

Se fossi l'OT di questo Arbitro ... avrebbe vinto un mese di vacanza!
E' assurdo dividere le persone in buoni o cattivi. Le persone o sono affascinanti o sono noiose.

(O. Wilde)
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Re: Reclamo: il collega dice la verità?

Messaggioda arbitrello2 il lun mag 13, 2013 7:34 am

Ma se non ho capito male, il Giorgi, anche utilizzato dapprima da assistente di parte, poteva tranquillamente essere poi usato da subentrato. Non per nulla la sua squadra, di fronte a un reclamo dell'avversario totalmente inutile (è come se in serie A chiedessero la vittoria a tavolino perché l'avversario ha fatto 3 cambi, per dire), non aveva mosso alcuna azione.

Ora invece si trova a dover ripetere pure la gara perché, nell'ipotesi peggiore, l'arbitro, temendo di aver fatto un errore, ha cercato di "rimediare" dichiarando di aver sbagliato a inserire il nome dell'assistente di parte "iniziale"?

Alla faccia del cornuti e mazziati: non solo vengo coinvolto per nulla ma mi tocca pure rimetterci perché qualcun altro aveva il terrore di aver commesso un errore?!


Rado per cortesia leggi bene prima di sparare certe cialtronate... te stai parlando di SGS e non di categorie dilettantistiche!!
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