Comunicato n. 66 Comitato Regionale FIGC Toscana

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Comunicato n. 66 Comitato Regionale FIGC Toscana

Messaggioda AssistantRef il ven giu 14, 2013 11:53 am

Due casi inusuali (comunicato del 30 maggio 2013, reperibile su www.figc-crt.org):

33 / P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Giovanni Fiorillo, A.E. della Sezione A.I.A. di Pontedera, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, commi. 1 - 2 - 3, lettera a) e b) del Regolamento A.I.A..
Il provvedimento trae origine da quanto indicato sul rapporto della gara valida per il Campionato Giovanissimi Regionali Forcoli – Jolly e Montemurlo, disputata in data 18.12.2012, nel quale l’Arbitro della competizione ha affermato che:
“appena entrato nello spogliatoio alla mia porta bussava un signore che si qualificava come arbitro, facendomi vedere il tesserino dell’A.I.A., mio collega. Mi chiedeva spiegazioni sull’espulsione del giocatore n. 10 Fiorillo Matteo del Forcoli, solo dopo aver avuta la mia spiegazione mi specificava di essere il padre. Infine aggiungeva che secondo lui il calcio di punizione dal quale scaturiva il gol della squadra avversaria, non era da decretare…..”
Il G.S.T. della Toscana, competente ad esaminare gli atti di gara, inoltrava l’intero fascicolo alla Procura Federale per quanto di competenza.
L’Ufficio, accertata la effettiva appartenenza del Signor Fiorillo Giovanni alla sezione A.I.A. di Pontedera, acquisita in istruttoria la dichiarazione resa dall’interessato, avuta conferma dall’arbitro della gara in questione di quanto riportato sul rapporto di gara, ha disposto il deferimento per le violazioni indicate in epigrafe.
Effettuate le comunicazioni di rito sono presenti:
-il Signor Giovanni Fiorillo, A.E. della sezione A.I.A. di Pontedera,
-la Procura Federale in persona del Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 e 24 del C.G.S., nei termini che sottopone all’attenzione del Collegio:
-inibizione a svolgere attività federale per la durata di mesi due, sulla sanzione base determinata in mesi tre.
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
l’applicazione della sanzione nella misura come sopra determinata.:
DISPONE
la chiusura del dibattimento.

30 / P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
-Bassanello Edoardo, allenatore U.S. D. Pomarance, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., in relazione al disposto del successivo art. 5;
-U.S.D. Pomarance per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’ art. 4, c. 2, del
medesimo Codice.
Il Signor Edoardo Bassanello, nella sua qualità di allenatore dell’U.S.D. Pomarance, preso atto dei provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. nei confronti propri e di altro calciatore, inviava al Presidente del C.R.T. una nota recante giudizi talmente offensivi nei confronti dell’Arbitro della gara, degli Organismi Arbitrali e di quelli Federali da indurre il destinatario a trasmetterla alla Procura Federale.
L’Ufficio Inquirente, rilevata la gravità delle espressioni usate, considerato che la lettera è stata indirizzata al Comitato Regionale Toscana e, per ciò stesso posta a conoscenza di più persone, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe.
Fissata la discussione per la data odierna e datane comunicazioni alle parti interessate si dà atto che nessuno dei soggetti deferiti è presente, e che il Signor Bassanello ha comunicato, in data odierna, di essere impossibilitato a partecipare al dibattito.
La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale, in apertura di dibattimento, chiede la conferma del deferimento risultando la contestazione mossa al Signor Bassanello, dimostrata “per tabulas”, ovvero attraverso l’esame della lettera autografa inviata dallo stesso al Presidente del Comitato regionale Toscana, della quale sottolinea la gravità delle affermazioni in essa riportate.
Precisa che la lettera risulta redatta su carta intestata della Società di appartenenza.
In conseguenza dell’accoglimento del deferimento chiede che all’Allenatore deferito venga inflitta la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).
L’accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa, per cui chiede infliggersi ad essa la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 600,00 (seicento).
Non essendo stata effettuata alcuna attività a difesa, conclusa la fase dibattimentale, la Commissione decide.
Il vincolo di tesseramento, liberamente sottoscritto, obbliga i tesserati alla osservanza delle norme di comportamento previste dall’Ordinamento federale.
L’articolo 1 del C.G.S. indica quali siano i principi ai quale attenersi e la loro violazione costituisce titolo per l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo corpo di norme.
Peraltro il vincolo come sopra assunto consente al tesserato idonea tutela attraverso gli Organi della Giustizia Sportiva allorché si venga a ledere, in violazione di una norma federale, altro tesserato.
La responsabilità del Bassanello è incontestabile, risultando dalla lettera inviata al Presidente del C.R.T. le cui frasi, non bisognevoli di alcuna interpretazione stante la loro chiarezza, sono altamente denigratorie di Organi ed Istituzioni Federali e delle persone che li rappresentano.
La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S, in cui è incorsa la Società trova ulteriore, evidente, riscontro nella circostanza che la lettera costituente motivo di deferimento è stata redatta sulla carta intestata fornita dalla Società.
Il deferimento è quindi fondato e da accogliere.
P.Q.M.
La C.D.T. Toscana, tenuto conto delle proprie precedenti decisioni in casi similari infligge le seguenti sanzioni:
-al Signor Bassanello Edoardo, allenatore dell’U.S.D. Pomarance, la squalifica per mesi 6 (sei);
-all’U.S.D. Pomarance, in conseguenza del comportamento del proprio Dirigente, l’ammenda nella misura di € 600,00 (seicento).
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Re: Comunicato n. 66 Comitato Regionale FIGC Toscana

Messaggioda lahir il ven giu 14, 2013 12:36 pm

Due mesi di sospensione in estate, wow! Una pena di una durezza inaudita!!!! Una domanda, non dovrebbe essere competente la giustizia AIA per quello che ha fatto il collega Fiorillo?
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Re: Comunicato n. 66 Comitato Regionale FIGC Toscana

Messaggioda Ovrebo92 il sab giu 15, 2013 8:07 pm

Una sospensione da scontare al mare... :?
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