Corte Federale Figc: no al ricorso ex Pres Aia Civitavecchia

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Corte Federale Figc: no al ricorso ex Pres Aia Civitavecchia

Messaggioda AssistantRef il mer giu 18, 2014 1:30 pm

Solo a seguito della pubblicazione delle motivazioni da parte della Corte di Giustizia Federale FIGC, si apprendono i motivi che avevano portato al deferimento ed alla sanzione della sospensione nei confronti dell'ex Presidente Aia di Civitavecchia (prima parte del provvedimento):

1. RICORSO A.F.Q. SIG. BISO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 13 DAL 6.9.2013 AL 5.10.2014 INFLITTA AL RECLAMANTE DALLA COMMISSIONE DISCIPLINA D’APPELLO PRESSO L’A.I.A. SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA ARBITRALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 N. 3 LETT. A) DEL REGOLAMENTO A.I.A. E DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 23 N. 7 REGOLAMENTO A.I.A. E 43 N. 5 DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI (Delibera della Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A. n. 29 del 9.12.2013)
Con nota del 21.03.2012 il CRA del Lazio trasmetteva alla Procura Arbitrale Nazionale l’incartamento relativo ad alcune problematiche emerse, su segnalazione del Presidente del CR Lazio L.N.D., in merito alla direzione di alcune gare da parte del Presidente della Sezione A.I.A. di Civitavecchia.
Esperita attività di indagine la Procura Arbitrale Nazionale con atto del 05.12.2012 deferiva l’arbitro Fuori Quadro Antonio BISO, per aver diretto, nonostante fosse Presidente della Sezione di Civitavecchia, 7 gare di competenza dell’Organo Tecnico Sezionale in violazione dell’art. 40, nr. 3 lett. a) del regolamento associativo e del combinato disposto di cui agli artt. 23 n. 7 regolamento AIA e 43 n. 5 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.
Con nota del 30.01.2013 la Commissione Disciplinare Nazionale, informava il BISO della contestazione ed il successivo 03.02.2013 l’interessato faceva pervenire le proprie osservazioni.
All’esito dell’audizione delle parti in data 06.09.2013 la Commissione di Disciplina Nazionale (cfr delibera n. 3) infliggeva la sospensione per la durata di mesi 6.
Con atto del 16.10.2013 la Procura Arbitrale proponeva impugnazione, evidenziando che la sanzione irrogata all’interessato, da parte del Giudice di primo grado, era troppo blanda alla luce della gravità della condotta.
L’impugnazione si concludeva con una richiesta di applicazione della sanzione di ritiro tessera.
L’impugnazione era trasmessa a mezzo raccomandata del 16.10.2013 all’interessato all’indirizzo di Via .... n. 29, Civitavecchia, nonché alla Commissione di Appello ed alla Commissione di Disciplina che aveva emesso il provvedimento.
La raccomandata diretta all’interessato, veniva restituita al mittente in quanto all’indirizzo di Via ... n. 29 Civitavecchia, il medesimo risultava trasferito.
La Procura provvedeva all’inoltro di nuova raccomandata in data 14.11.2013 all’indirizzo di Via ....., Civitavecchia, raccomandata che risultava essere stata ritualmente recapitata in data 21.11.2013.
Medio tempore la Commissione di Disciplina di Appello, che aveva ricevuto la raccomandata del 16.10.2013, fissava l’audizione per il giorno 12.11.2013 notiziando le parti.
Il Sig. BISO, chiedeva il differimento anche in considerazione del fatto che si sarebbe trovato all’estero e quindi era impossibilitato a presenziare, trasmettendo comunque una memoria difensiva datata 10.11.2013, chiedendo in via incidentale la riduzione della sanzione di I grado ritenuta spropositata.
La commissione Disciplinare Nazionale fissava nuova audizione per il successivo 09.12.2013 informando le parti.
Il Biso con nota del 25.11.2013 controdeduceva ulteriormente con un secondo memoriale difensivo, rappresentando di aver ricevuto solo il 21.11.2013 l’impugnazione della Procura.
La commissione Disciplinare Nazionale di Appello, (cfr delibera n. 29) in via preliminare riteneva tardive le memorie del BISO, considerando, invece, tempestiva, nonché parzialmente fondata nel merito l’impugnazione della Procura, così riformando la decisione di I grado elevando la sospensione da MESI 6 a MESI 13.
Con atto del 20.01.2014 l’interessato proponeva ricorso impugnazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S..
Assumeva in primo luogo la tardività dell’impugnazione in quanto la Procura gli aveva trasmesso l’appello solo il 21.11.2013 ben oltre il termine dei 15 giorni da quando essa Procura aveva ricevuto il deliberato della Commissione di Disciplina (09.10.2013).
Rilevava poi che la Commissione Disciplina di Appello aveva errato nell’interpretare il termine per l’invio delle memorie in quanto, avendo ricevuto impugnazione solo il 21.11.2013, solo da questo momento sarebbero per lui iniziati a decorrere i termini per svolgere l’attività difensiva.
Chiedeva così la revocazione della decisione del 09.12.2013 e conseguenzialmente l’annullamento di qualsivoglia sanzione o, in via subordinata, la conferma della decisione della Commissione di Disciplina Nazionale (sospensione mesi 6).
Fatte queste premesse, il rimedio appare essere inammissibile.
Come infatti già rilevato da questa Corte (cfr. decisione in data 10.10.2011 – Com. Uff. n. 78/C.G.F. – Com. Uff. n. 104/C.G.F.) in proprio specifico precedente, cui per brevità viene fatto rinvio, nell’ipotesi in cui si verta di questioni che rientrano nella potestà disciplinare domestica dell’A.I.A., non può essere esperito il rimedio previsto dall’art. 39 C.G.S..
Al riguardo infatti non si verte in materia rientrante nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva ed esiste specifico rimedio nell’ambito delle norme di disciplina dell’A.I.A..
Le contestazioni cui è stato assoggettato il BISO hanno natura disciplinare senza alcuna violazione di norme federali, con la conseguenza di una potestà disciplinare domestica dell’A.I.A. stessa.
Ferma questa premessa non può poi non rilevarsi che, in concreto, sotto altro profilo, il rimedio si appaleserebbe inammissibile.
Così come più volte statuito (cfr. da ultimo C. di S., A.P. n. 5/2014) “…La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione, invero, hanno pressoché univocamente individuato le caratteristiche dell'errore di fatto revocatorio, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 81 n. 4 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ora dell'art. 106 c.p.a., e dell'art. 395, comma 4, c.p.c., può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza, e ciò per evitare che il distorto utilizzo di tale rimedio straordinario dia luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio di merito, non previsto e non ammesso dall'ordinamento.
E' stato, infatti, più volte ribadito che l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo ciò ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Cons. St., A.P., n. 1 del 2013 e n. 2 del 2010; sez. III, r ottobre 2012, n. 5162; 24 maggio 2012, n. 3053; sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503, 23 settembre 2008, n. 4607; 16 settembre 2008, n. 4361; 20 luglio 2007, n. 4097; e meno recentemente, 25 agosto 2003, n. 4814; 25 luglio 2003, n. 4246; 21 giugno 2001, n. 3327; 15 luglio 1999 n. 1243; C.G.A., 29 dicembre 2000 n. 530; sez. febbraio 2009, n, 708; 17
dicembre 2048, n. 6279; GG.A., 29 dicembre 2000, n. 530; Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12962; 5 marzo 2012, n. 3379; sez. III, 27 gennaio 2012, n. 1197); l'errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (C.d.S., sez. VI 25 maggio 2012, n. 2781; 5 marzo 2012, n. 1235)
L'errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio dei sensi
che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice,
costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. St., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).
Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e dì valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento), esso non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle
risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la
revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento, Cons. St., sez. ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).
Inoltre, l'articolo 395 n. 4 c.p.c. prevede che sussiste errore di fatto se "il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"…”.
Ebbene la Commissione disciplinare di appello ha espressamente deciso, “…avuto presente che l’appello è stato prodotto nei termini previsti dal vigente Regolamento A.I.A…” (cfr. pag. 1) e che “…in virtù della tempestività dell’appello della Procura Arbitrale…” (cfr. pag. 2) sui punti dedotti con il presente rimedio, trattando quindi espressamente della questione; così come ha statuito sulla tardività delle memorie dell’appellato “…in considerazione del mancato rispetto del termine di 15 giorni previsto dalle norme di disciplina, che decorre dall’avvenuta ricezione della comunicazione del provvedimento oggetto del presente giudizio…” (cfr. pag. 1).
Conseguenzialmente l’istanza di revocazione è inammissibile vertendo su punti già esaminati dalla Commissione Disciplinare di Appello.
Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.F.Q. Sig. Biso Antonio.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo


Fonte: http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/47.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2524727_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf
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Re: Corte Federale Figc: no al ricorso ex Pres Aia Civitavec

Messaggioda onlyReferee il ven giu 20, 2014 10:14 pm

Leggendo questo comunicato mi è venuto alla mente il caso di quattro anni fa di Giorgio Lops che, da presidente della sezione di Torino, andò in extremis a coprire una gara di allievi a causa dell'assenza improvvisa dell'arbitro designato (precisamente se ne parlò qua). Mi chiedevo allora da quanto sia diventato divieto per un presidente di sezione andare ad arbitrare e se, rispetto al caso di Lops, se per caso qui vi sono circostanze diverse a livello giuridico che mi sono in qualche modo sfuggite.
Grazie

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Re: Corte Federale Figc: no al ricorso ex Pres Aia Civitavec

Messaggioda AssistantRef il ven giu 20, 2014 11:33 pm

E' un'interpretazione di cui non conoscevo l'esistenza
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