OA sospeso 3 mesi dopo risposta tramite facebook a minacce

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OA sospeso 3 mesi dopo risposta tramite facebook a minacce

Messaggioda AssistantRef il ven set 11, 2015 3:48 pm

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 TFT 07 DEL 08 SETTEMBRE 2015
GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DEFERIMENTI
Procedimento 77/B (s.s. 2014/15)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. ***** (Presidente, all’epoca dei fatti, della ****)
Sig. ***** (O.A. Associato alla Sezione A.I.A. di *****)
La Società U.P.D. ****
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12702/673 pf 14 15/MS/vdb del 25 giugno 2015:
- il sig. ******, Presidente dell’U.P.D. ******, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 bis comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione all’art. 21 comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C., per essersi avvicinato, al termine della gara del Campionato di Promozione *******, disputata il
07.02.2015, innanzi allo spogliatoio della terna arbitrale, senza averne titolo, essendo gravato da un precedente provvedimento di lunga inibizione, irrogatogli, nella stessa s.s. 2014/2015; per avere gridato ad alta voce, all’indirizzo
dell’Osservatore Arbitrale, sig. *****, e della categoria Arbitrale numerose frasi scurrili, gravemente offensive e per avere tentato, nel contempo, di passare a vie di fatto contro lo stesso Osservatore Arbitrale senza riuscirvi per l’intervento di alcuni Dirigenti presenti, rendendosi recidivo, perché, in occasione del predetto episodio per il quale è tutt’ora inibito, oltre ad avere dato una gomitata ad un assistente arbitrale, aveva mantenuto analogo contegno gravemente offensivo nei confronti dell’Arbitro;
- Il sig. ******, Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di *****, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento dell’A.I.A., per avere indebitamente ed inopportunamente inviato, lunedì 09.02.2015, un messaggio sul profilo Facebook del sig. *****, tesserato in qualità di Presidente della Società *****, con il quale invitava questi ad incontrarsi da soli per chiarire quanto era accaduto il sabato precedente, 07.02.2015, al termine della gara *****; e gli diceva testualmente, tra l’altro:”…facile insultare in luogo dove uno ha le mani legate per la figura che in quel momento ricopre…ma in tutto questo ho un mio pensiero ci vogliono attributi che non dimostrano come hai fatto tu…ma sto parlando del niente”;
- la Società ***** per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Presidente sig. ****, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del C.G.S.
All’udienza dibattimentale il sig. **** benchè regolarmente convocato non è comparso ma ha fatto pervenire fax con cui giustifica la sua assenza e si riporta a quanto già dichiarato all’organo inquirente. Sia il sig. *****, in proprio, che la **** hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive con le quali contestano la ricostruzione dei fatti e, pure ammettendo la presenza del sig. **** all’interno degli spogliatoi, danno una versione riduttiva delle responsabilità. A tali memorie i predetti soggetti deferiti si sono riportati presentandosi all’udienza dibattimentale.
La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi dodici di inibizione a carico del sig. ***** da scontarsi al termine della squalifica fino al 22.10.2019 già irrogatagli;
Ammenda di € 500,00 a carico della ****** a titolo di responsabilità diretta per quanto attribuito al suo Presidente;
mesi tre mesi di sospensione a carico del sig. ***** Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di *****
Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:
dalla documentazione in atti risulta che il sig. *****, Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ *****risulta essere stato inibito fino al 22.10.2019 dal Giudice Sportivo Territoriale, giusto quanto pubblicato sul C.U.del C.R. Sicilia n.145 del 24.10.2014, per avere aggredito un ufficiale di gara;
lo stesso sig. *****, benché inibito, è risultato essere presente (come dallo stesso ammesso) all’interno degli spogliatoi dell’impianto sportivo dove si era disputata la gara ***** del 9 febbraio 2015 valevole per il campionato di Promozione;
risulta altresì provato che il sig. ***** ha assunto un comportamento aggressivo e minaccioso non solo nei confronti della terna arbitrale ma anche e soprattutto nei confronti dell’Osservatore Arbitrale che era intervenuto per cercare di calmarlo (vedasi rapporto del direttore di gara che alla voce “varie” annota:” Mentre compilavo la velina di fine gara un estraneo appartenente alla ***** chiedeva in modo insistente i documenti della società, arrivando perfino ad offendere e minacciare l’osservatore ***** che era dentro lo spogliatoio”.
La suddetta circostanza risulta confermata anche dai due assistenti arbitrali i quali riferiscono che il sig. **** ebbe a sporgersi dalla porta dello spogliatoio nel tentativo di calmare il predetto dirigente, ma per tutta risposta quest’ultimo anziché calmarsi gridava che gli arbitri sono tutti dei maleducati e fanno bene quando li ammazzano di botte ad ogni partita minacciandolo, altresì, di mettergli le mani addosso.
E ciò senza sottacere che dette circostanze sono ammesse, seppure in maniera riduttiva dallo stesso deferito il quale dichiara di essersi lamentato per il lungo tempo di attesa per ritirare i documenti degli atleti e di avere alzato la voce nei confronti dell’osservatore arbitrale.
Tali fatti non solo violano il principio di lealtà, correttezza e probità sancito dall’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., ma viola anche la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 22 del medesimo codice il quale prevede espressamente che ai dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari a termine (come nel caso de quo) è loro, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare.
Inoltre al sig. ***** va riconosciuta la contestata recidiva prevista dall’art. 21 comma 1 del C.G.S. con conseguente aggravamento della sanzione da irrogare.
Alle violazioni poste in essere dal sig. ****, Presidente dell’*****, consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., della predetta società.
Anche i fatti addebitati al sig. ***** risultano ampiamente provati dalla documentazione in atti (vedi produzione della pagina facebook) oltre che dalla stessa ammissione del deferito.
Anche sotto questo aspetto non vi è dubbio alcuno che il sig. *****, attraverso il suo comportamento, abbia violato non solo il già ricordato art. 1 bis comma 1 del C.G.S., ma anche l’art 40 comma 1 del Regolamento dell’A.I.A. che impone agli associati sempre e comunque un comportamento corretto anche nei confronti dei soggetti terzi.
In ragione di quanto sopra, pertanto, risultando provate le violazioni contestate ai deferiti, devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale nei limiti di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
anno uno di inibizione (pena base mesi nove più mesi tre per la recidiva) a carico del sig. **** in prosecuzione alla squalifica fino al 22.10.2019 già irrogatagli;
ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) con diffida a carico della **** a titolo di responsabilità diretta per quanto attribuito al suo Presidente;
mesi tre di sospensione a carico del sig. *****, Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di ****
La presente delibera va notificata alle parti, al Comitato Regionale Arbitri ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.


Fonte: http://www.lnd.it
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Re: OA sospeso 3 mesi dopo risposta tramite facebook a minac

Messaggioda gad il ven set 11, 2015 4:33 pm

la velina di fine gara

Anche io voglio le veline a fine gara però....
Un cartellino rosso è come l'esplosione di una bomba;il giallo l'accensione di un timer. Possiamo dare al pubblico 15 secondi di sorpresa o 15 minuti di suspence. -A. Hitchcok-
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Re: OA sospeso 3 mesi dopo risposta tramite facebook a minac

Messaggioda rimini rimini il ven set 11, 2015 5:16 pm

Una stretta di mano virtuale al collega...
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