Quando la polizia ferma il gioco

Tutto quello che non trovi in tutte le altre sezioni

Re: Quando la polizia ferma il gioco

Messaggioda Georghe84 il mer feb 21, 2018 8:46 pm

tony ha scritto:Causa di forza maggiore può essere una rottura del pullman della squadra o comunque qualcosa che priva della possibilità-volontà di giocare indipendetemente da responsabilità individuali o societarie

Beh con questa ottica sembrerebbe che se il giocatore è reo la società non ha nulla di cui lagnarsi, se non lo è sì.
Ma la giustizia sportiva ha tempi molto più celeri di quella ordinaria. E comunque c'è la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, quindi in ogni caso al momento dell'arresto il soggetto in questione non si potrebbe ancora definire "colpevole" di qualcosa.
Va da sé che un po' di buon senso, anche per evitare situazioni spiacevoli e possibili resistenze, porterebbe la polizia ad osservare durante la gara e poi ad intervenire dopo.
Georghe84
Fischietto di bronzo
 
Messaggi: 526
Iscritto il: lun dic 28, 2015 4:33 pm
Ha detto grazie: 78 volte
E'stato ringraziato : 35 volte

Re: Quando la polizia ferma il gioco

Messaggioda RSM_Assistant il gio feb 22, 2018 12:53 pm

thedruyd ha scritto:
gad ha scritto:Ma quindi, chiedo perchè non lo so, se domani arriva l'autorità giudiziaria a casa mia e vuole leggere un foglio che sta sulla mia scrivania possono farlo liberamente?

Ti rispondo ad intuito. Secondo me non possono, a meno di un mandato perché, entrando in casa (proprietà privata) senza un permesso, violerebbero, appunto, la proprietà privata stessa.
Mi assumo ogni responsabilità e mi scuso di aver detto (eventualmente) una baggianata enorme. :-)

Caro collega,
mi prendo la briga di risponderti io riportandoti i testo integrale dell'art.352 del codice di procedura penale:
ispositivo dell'art. 352 Codice di Procedura Penale:
Codice di Procedura Penale, LIBRO QUINTO, Indagini preliminari e udienza preliminare, Titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria -
1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [c.p. 385], gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso [103].
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

Le parti che ho evidenziato in grassetto, e sottolineato, ti spiegano perché la Polizia Giudiziaria può (e in alcuni casi deve) fare le perquisizioni domiciliari.
Spero di esserti stato utile.

-- gio feb 22, 2018 2:08 pm --

thedruyd ha scritto:
gad ha scritto:Ma quindi, chiedo perchè non lo so, se domani arriva l'autorità giudiziaria a casa mia e vuole leggere un foglio che sta sulla mia scrivania possono farlo liberamente?

Ti rispondo ad intuito. Secondo me non possono, a meno di un mandato perché, entrando in casa (proprietà privata) senza un permesso, violerebbero, appunto, la proprietà privata stessa.
Mi assumo ogni responsabilità e mi scuso di aver detto (eventualmente) una baggianata enorme. :-)

Caro collega,
mi prendo la briga di risponderti io riportandoti i testo integrale dell'art.352 del codice di procedura penale:
ispositivo dell'art. 352 Codice di Procedura Penale:
Codice di Procedura Penale, LIBRO QUINTO, Indagini preliminari e udienza preliminare, Titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria -
1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [c.p. 385], gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso [103].
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

Le parti che ho evidenziato in grassetto, e sottolineato, ti spiegano perché la Polizia Giudiziaria può (e in alcuni casi deve) fare le perquisizioni domiciliari.
Spero di esserti stato utile.
RSM_Assistant
Fischietto di bronzo
 
Messaggi: 767
Iscritto il: dom mag 06, 2012 4:46 pm
Ha detto grazie: 7 volte
E'stato ringraziato : 117 volte
Qualifica: Assistente
Categoria: Serie A

Re: Quando la polizia ferma il gioco

Messaggioda thedruyd il gio feb 22, 2018 9:30 pm

Grazie delle informazioni ragazzi! Davvero interessanti, sapevo di dire una scemenza nel commento. Ringrazio voi esperti! ;-)
thedruyd
Fischietto di bronzo
 
Messaggi: 1108
Iscritto il: gio nov 05, 2015 9:06 pm
Ha detto grazie: 62 volte
E'stato ringraziato : 85 volte
Qualifica: Arbitro

Re: Quando la polizia ferma il gioco

Messaggioda quagliabella il ven feb 23, 2018 1:27 pm

Georghe84 ha scritto:
quagliabella ha scritto:io sono pratico. Faccio una o più foto alla lista in modo che sia chiaro tutto il contenuto, consegno ovviamente la lista alle forze dell'ordine. poi nel rapporto indico il motivo della mancanza della lista originale. NB ma le liste non sono tre? 1 x allegarla al rapporto di gara, 2 per consegnarla agli avversari, 3 per consegnarla alla squadra stessa con crocettati ammoniti ed espulsi.

In Sardegna (ma credo in varie altre regioni) le liste sono 4. La quarta la tiene il ddg.

quindi nessun problema x una (eventuale ) consegna!
quagliabella
Fischietto d'argento
 
Messaggi: 2637
Iscritto il: ven mar 09, 2012 3:54 pm
Ha detto grazie: 449 volte
E'stato ringraziato : 166 volte
Sezione di: Genova
Qualifica: Osservatore
Categoria: Seconda

Re: Quando la polizia ferma il gioco

Messaggioda Georghe84 il dom feb 25, 2018 2:11 pm

Direi di no. E se proprio il ddg vuole conservare memoria della gara nel proprio piccolo archivio, basta che prima di consegnare la distinta assieme al referto, la scannerizzi o la fotocopii .
Georghe84
Fischietto di bronzo
 
Messaggi: 526
Iscritto il: lun dic 28, 2015 4:33 pm
Ha detto grazie: 78 volte
E'stato ringraziato : 35 volte

Re: Quando la polizia ferma il gioco

Messaggioda tony il lun feb 26, 2018 6:29 pm

In generale chiunque non fornisce tutta la collaborazione alla polizia salvo che la cosa non lo riguardi personalmente o altre buone ragioni personali, ma vada a chiedersi cosa abbia o non abbia diritto di fare la PS e di conseguenza cercare rogne per puro esercizio di diritto è quanto meno poco astuto.
Penso che tra tutti i difetti dei nostri poliziotti, la cosa più chiara che abbiano siano i propri limiti d'azione visto che rischiano a loro volta rogne se li passano.
Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati (B. Brecht)
Avatar utente
tony
Fischietto d'argento
 
Messaggi: 2651
Iscritto il: sab giu 05, 2010 8:34 pm
Località: Veneto
Ha detto grazie: 61 volte
E'stato ringraziato : 117 volte
Qualifica: Arbitro

Precedente


{ SIMILAR_TOPICS }


Torna a Varie

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

cron