thedruyd ha scritto:gad ha scritto:Ma quindi, chiedo perchè non lo so, se domani arriva l'autorità giudiziaria a casa mia e vuole leggere un foglio che sta sulla mia scrivania possono farlo liberamente?
Ti rispondo ad intuito. Secondo me non possono, a meno di un mandato perché, entrando in casa (proprietà privata) senza un permesso, violerebbero, appunto, la proprietà privata stessa.
Mi assumo ogni responsabilità e mi scuso di aver detto (eventualmente) una baggianata enorme.
Caro collega,
mi prendo la briga di risponderti io riportandoti i testo integrale dell'art.352 del codice di procedura penale:
ispositivo dell'art. 352 Codice di Procedura Penale:
Codice di Procedura Penale, LIBRO QUINTO, Indagini preliminari e udienza preliminare, Titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria -
1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [c.p. 385], gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso [103].
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.Le parti che ho evidenziato in grassetto, e sottolineato, ti spiegano perché la Polizia Giudiziaria può (e in alcuni casi deve) fare le perquisizioni domiciliari.
Spero di esserti stato utile.
-- gio feb 22, 2018 2:08 pm --
thedruyd ha scritto:gad ha scritto:Ma quindi, chiedo perchè non lo so, se domani arriva l'autorità giudiziaria a casa mia e vuole leggere un foglio che sta sulla mia scrivania possono farlo liberamente?
Ti rispondo ad intuito. Secondo me non possono, a meno di un mandato perché, entrando in casa (proprietà privata) senza un permesso, violerebbero, appunto, la proprietà privata stessa.
Mi assumo ogni responsabilità e mi scuso di aver detto (eventualmente) una baggianata enorme.
Caro collega,
mi prendo la briga di risponderti io riportandoti i testo integrale dell'art.352 del codice di procedura penale:
ispositivo dell'art. 352 Codice di Procedura Penale:
Codice di Procedura Penale, LIBRO QUINTO, Indagini preliminari e udienza preliminare, Titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria -
1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [c.p. 385], gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso [103].
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.Le parti che ho evidenziato in grassetto, e sottolineato, ti spiegano perché la Polizia Giudiziaria può (e in alcuni casi deve) fare le perquisizioni domiciliari.
Spero di esserti stato utile.