3.1.1.-CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA LAZIO
GARE DEL 24/01/2010
RECLAMI
GROTTI - VELINIA
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 89 del 28.1.2010
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società Velinia e con il quale si deduce che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro avrebbe commesso un "errore tecnico" non avendo, nonostante i ripetuti inviti del proprio dirigente accompagnatore e del capitano, consegnato all'inizio della gara la distinta della squadra avversaria che è stata fatta solo a fine gara, contravvenendo in tale modo a quanto previsto dall'art. 61 comma 2 delle NOIF relativo agli adempimenti preliminari della gara per l'effetto chiede la ripetizione della stessa.
- l'art. 61 comma 2 delle NOIF stabilisce che una copia dell'elenco dei calciatori deve essere consegnato al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
- Questo organo giudicante sentito l'arbitro designato, nel proprio supplemento afferma che prima dell'inizio della gara il capitano della Società VELINIA richiedeva la consegna della distinta della squadra avversaria. L'arbitro dato il momento riteneva "inopportuna" la richiesta del capitano e che avrebbe provveduto al termine del primo tempo. Nell'intervallo, sostiene il direttore di gara; "per mia presumile distrazione o dimenticanza non ottempero a quanto dovuto" anche perché non c'é stata successiva sollecitazione. Le distinte sono state consegnate ad entrambe le società solo a fine gara.
Considerato quanto sopra, esposto il reclamo é fondato, infatti l'arbitro non ha ottemperato a quanto previsto dalle norme e l'ammissione di tali omissione rendono proponibile il reclamo e la conseguente invalidità della gara.
- In virtù dell'art. 61 comma 2 delle NOIF e ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. C del condotta gravemente sleale
PQM
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società VELINIA
2) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza. 3) di restituire la tassa reclamo.