da Doraemon il mer giu 08, 2022 8:28 am
Reclamo accolto
• Gara ATLETICO ACQUI F.B.C. - SALE
Il Giudice Sportivo Territoriale,
- visto il reclamo presentato dalla società ASD SALE, relativo alla partita ASD ATLETICO ACQUI F.B.C. - ASD SALE disputata in data 5/06/2022 e valevole per i playoff di Seconda Categoria, Girone H, depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta nonché inoltrato alla controparte a mezzo PEC in data 6/06/2022, ritualmente preceduto dal relativo preannuncio del 5/06/2022, con il quale la reclamante si duole di un errore tecnico commesso dal direttore di gara nel corso del secondo tempo supplementare, che avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara;
- in particolare, la ASD SALE afferma che la trasformazione del rigore concesso dall'arbitro al minuto 14 del secondo tempo supplementare, sul punteggio parziale di 0 a 0, in favore della ASD ATLETICO ACQUI F.B.C. sarebbe avvenuta irregolarmente, in quanto il giocatore incaricato della battuta, dopo aver colpito la traversa, avrebbe ribadito in rete il pallone colpendolo di testa per la seconda volta direttamente, senza l'intervento sulla palla di alcun altro giocatore; l'arbitro avrebbe così erroneamente convalidato la marcatura, alterando la regolarità della partita;
- esaminato il referto di gara, nel quale l'arbitro ammette esplicitamente il proprio errore tecnico, confermando la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla Società;
- considerato che, ai sensi della Regola 14 "il calciatore che ha eseguito il tiro non può toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore" e che pertanto la decisione dell'arbitro è stata senza dubbio pregiudizievole del regolare svolgimento della gara, avendo alterato il punteggio conseguito in campo;
DELIBERA
- di accogliere il reclamo presentato dalla Società ASD SALE;
- di disporre la ripetizione della gara, con invito al Comitato affinché predisponga la
ricalendarizzazione della stessa;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti per quanto in atti
Controreclamo (ovviamente) respinto
Reclamo della società A.S.D. ATLETICO ACQUI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 99 del 6.6.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ATLETICO ACQUI – SALE disputata in data 5.6.2022, Campionato di Seconda Categoria - Play Off
Con reclamo regolarmente preannunciato in data 6.6.2022 ed inviato a mezzo pec in data 7.6.2022 ore 9.54, la A.S.D. ATLETICO ACQUI si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara.
La società ricorrente che, in base all’ampia previsione di cui all’art 10 comma 5 C.G.S., il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare il merito sportivo e la circostanza che l’errore riconosciuto nel referto dall’arbitro, non avrebbe avuto influenza ai fini dell’obiettivo promozione, posto che all’ATLETICO ACQUI era sufficiente il pareggio e non necessitava della vittoria ottenuta al 14’ del secondo tempo supplementare con il gol erroneamente convalidato.
Copia del reclamo è stata inviata alla società SALE che ha presentato controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del reclamo.
Il reclamo non può essere accolto.
Correttamente la reclamante ha indicato nell’art. 10 comma 5 la norma di riferimento, omettendo tuttavia di considerare che la scelta fra l’ampio ventaglio di decisioni ivi previste è determinata dall’incidenza che il fatto “non valutabile con criteri esclusivamente tecnici” ha avuto sulla regolarità dello svolgimento della gara e dunque sul risultato finale, indipendentemente dal merito sportivo o dalla posizione in classifica delle due squadre.
Nel caso di specie, come giustamente osservato nelle controdeduzioni della società SALE, è evidente l’incidenza dell’errore arbitrale sul risultato finale posto che, ove fosse stato annullato il gol dell’ATLETICO ACQUI, gli avversari avrebbero ancora un paio di minuti per cercare di conseguire un risultato a sé favorevole.
Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello
RIGETTA
il reclamo della A.S.D. ATLETICO ACQUI disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata