GARE DEL 18/11/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/11/2012 ROBUR ALBAIRATE - VISCONTI
Dalla lettura del rapporto ufficiale di gara e dal supplemento, si constata che al 27^ del II tempo, a seguito del
secondo provvedimento di ammonizione, il giocatore della società VISCONTI signor BEN MANSER MOUNIR,
mentre l'Arbitro estraeva il cartellino glielo strappava dalle mani e dopo averlo spezzato in tre pezzi glielo
lanciava contro. Dopo essersi tolta la maglia di giuoco, cercava più volte di aggredirlo non riuscendovi per il
tempestivo intervento dei propri compagni di squadra e per l' atteggiamento dell'Arbitro che, allontanandosi, si
manteneva prudentemente a distanza di sicurezza dal signor BEN MANSER MOUNIR, che dal tempo della
seconda ammonizione fino a quando raggiungeva gli spogliatoi indirizzava verso l'Arbitro frasi ripetutamente
gravemente ingiuriose e minacciose.
Il Direttore di gara, sentendosi in pericolo, chiedeva al Dirigente della società ROBUR ALBAIRATE di fare
intervenire le Forze dell'Ordine.
Prima della ripresa del giuoco il calciatore SPATOLA GIUSEPPE, capitano della società VISCONTI, si
avvicinava all'Arbitro con atteggiamento minaccioso rivolgendogli frasi ripetutamente gravemente minacciose,
successivamente anche il signor SPATOLA ALESSANDRO, vice capitano della società VISCONTI, si
avvicinava all'Arbitro e gli rivolgeva frasi minacciose. Visto il clima intimidatorio creatosi nei suoi confronti,
l'Arbitro non assumeva provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciat ori della società VISCONTI e, per
tutelare la propria incolumità, decideva di portare a termine la gara in modo "proforma" come dalla regola n. 5,
casistica n. 14 del "Regolamento del giuoco del calcio".
Al termine della gara, nonostante fossero presenti le Forze dell'Ordine, il calciatore BEN MANSER MOUNIR
rivolgeva all'Arbitro frasi offensive ed ironiche che inducevano uno dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine ad
intervenire nei suoi confronti richiamandolo ad un corretto atteggiamento.
Inoltre, sempre al termine della gara, i calciatori della società VISCONTI, signori SPATOLA GIUSEPPE E
SPATOLA ALESSANDRO, rivolgevano all'Arbitro frase offensiva.
Per quanto sopra, il Giudice Sportivo
D E L I B E R A
a) di comminare alla società VISCONTI la perdita della gara per 0 - 3 in quanto oggettivamente responsabile del
comportamento dei propri giocatori, che con il loro comportamento hanno indotto l'Arbitro a portare a termine la
gara in modo "pro forma";
b) di comminare l'ammenda di € 200,00 alla società VISCONTI per responsabilità oggettiva del comportamento
dei propri tesserati che con il loro comportamento hanno indotto l'Arbitro a terminare la gara in modo "pro
forma".
Si da atto che i provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri tesserati e giocatori sono riportati nell'apposita
sezione del presente Comunicato Ufficiale.
AMMENDA
Euro 200,00 VISCONTI
(vedi delibera - C.U. n. 18 del 22/11/2012)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/11/2013
Espulso per somma di ammonizioni, al provvedimento disciplinare strappava violentemente dalle mani
dell'Arbitro il cartellino, lo spezzava e glielo lanciava contro colpendolo al corpo. Cercava di aggredirlo per più
volte non riuscendovi per il tempestivo intervento dei propri compagni e per l'atteggiamento dell'Arbitro che,
allontanandosi, si manteneva a distanza di sicurezza. Indirizzava nei confronti del medesimo frasi ripetutamente
gravemente ingiuriose e minacciose.
Al termine della gara reiterava frasi offensive ed ironiche nei confronti dell'Arbitro. (vedi delibera).
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SETTE GARA/E
Per comportamento gravemente e ripetutamente minaccioso nei confronti dell'Arbitro al quale, a fine gara,
rivolgeva frase ingiuriosa. (vedi delibera).
SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E
Per comportamento minaccioso nei confronti dell'Arbitro. Al termine della gara reiterava frase ingiuriosa nei
confronti del medesimo.(vedi delibera).