Campionato di promozione emiliano.
Già alcuni mesi fa si era verificato un episodio analogo,con numerose espulsioni e un calciatore squalificato per 8 giornate.
GARE DEL 13/ 4/2008
PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara PRO PIACENZA 1919 - FORNOVO RICCO
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. FORNOVO
RICCO’ si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari
assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 800,00 PRO PIACENZA 1919
A fine gara diverse persone non identificate sostavano indebitamente nella zona
antistante gli spogliatoi. Una di queste si qualificava come presidente della Società Pro
Piacenza offendendo e minacciando la terna arbitrale. Dallo spogliatoio dove era ubicata
la squadra del Pro Piacenza si sentivano calci e pugni contro il muro e la porta di
ingresso dello spogliatoio della terna arbitrale, inoltre, dal di fuori giungevano
minacce e insulti reciproci tra le persone presenti dando luogo ad una rissa. Mentre la
terna arbitrale raggiungeva la propria autovettura un sostenitore reiterava gli insulti e
le minacce facendo un gesto volgare.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 31/ 5/2008
MAZZA MASSIMO (PRO PIACENZA 1919)
Allontanato dal recinto di gioco per aver contestato con espressioni offensive
l'operato della terna arbitrale. Fuori dal recinto di gioco reiterava tale comportamento,
inoltre incitava i propri calciatori ad usare violenza nei confronti degli avversari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
DE MARCHI MARCELO (PRO PIACENZA 1919)
Per aver colpito in modo violento un calciatore avversario con il pallone non a
distanza di gioco mentre abbandonava il terreno di gioco rivolgeva espressioni offensive
e minacce nei confronti della terna arbitrale. Il De Marchi si posizionava fuori dal
terreno di gioco reiterando tale comportamento.
TASSI GIANLUCA (PRO PIACENZA 1919)
Per aver colpito in modo violento un calciatore avversario con la palla non a
distanza di gioco. Mentre abbandonava il terreno di gioco rivolgeva espressioni e minacce
nei confronti della terna arbitrale, inoltre, a fine gara, reiterava tale
atteggiamento(rapporto R.A.A).