gara del 22/11/2014 G.S. VALLE LOMELLINA – A.S.D. GROPELLO SAN GIORGIO
Dall'esame degli atti ufficiali di gara si evince che la stessa è stata sospesa in via definitiva da parte dell'arbitro
al 35º minuto del secondo tempo quando, a seguito di una sua decisione tecnica, il calciatore GREPPI
Alessandro (G.S. VALLE LOMELLINA) gli correva incontro minacciosamente, lo strattonava ripetutamente e
violentemente per la maglia e, ponendo il volto a pochi centimetri dal suo, proferiva frasi offensive nei suoi
confronti. Contemporaneamente il direttore di gara veniva accerchiato da tutti i calciatori della società G.S.
VALLE LOMELLINA, subendo ad opera degli stessi, insulti e minacce, oltre a ripetute spinte che gli causavano
un lieve dolore momentaneo. Nella confusione creatasi, l'arbitro riusciva ad identificare i calciatori MARIA
MINALDI Nicolo' (iscritto in distinta con il nº 5), DI MARTINO Luca (iscritto in distinta con il nº 9), BIVONA
Antonio (iscritto in distinta con il nº 10) e ELMOURID Elmehdi (iscritto in distinta con il nº 11). Dovendo prendere
nei confronti dei sopracitati calciatori il provvedimento di espulsione per cui la società G.S. VALLE LOMELLINA
si sarebbe venuta a trovare sul terreno di gioco con un numero di giocatori inferiore al minimo consentito dalla
regola nº 3 del Regolamento del Gioco del Calcio perché la gara potesse essere proseguita, l'arbitro
provvedeva a decretare la fine anticipata della stessa. Tanto premesso, in applicazione dell'art. 17, comma 1
del Codice di G.S.
SI DELIBERA
- di comminare alla società G.S. VALLE LOMELLINA la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di G.S. VALLE LOMELLINA - A.S.D. GROPELLO SAN GIORGIO 0 – 3
- di comminare alla società G.S. VALLE LOMELLINA a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 90,00
per il comportamento dei propri tesserati (alcuni dei quali non identificati) che hanno causato la fine anticipata
della partita
- di squalificare per 8 gare il calciatore GREPPI Alessandro (G.S. VALLE LOMELLINA),sanzione aggravata per
la funzione di capitano
- di squalificare per 6 gare i calciatori della società G.S. VALLE LOMELLINA, MARIA MINALDI Nicolò, DI
MARTINO Luca, BIVONA Antonio e ELMOURID Elmehdi.
Si dà atto che nei relativi paragrafi del C.U. sono riportati i rimanenti provvedimenti disciplinari a carico di
tesserati per quanto risultante dai documenti ufficiali di gara
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 90,00 VALLE LOMELLINA
Vedi Delibera
Euro 70,00 VALLE LOMELLINA
per comportamento ripetutamente offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 22/12/2014
GREPPI ANTONIO (VALLE LOMELLINA)
perché, a fine gara, entrava nello spogliatoio dell'arbitro e gli rivolgeva frasi offensive