Piemonte CU 60....siamo in mezzo ad una strada

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Piemonte CU 60....siamo in mezzo ad una strada

Messaggioda gtrs il gio mar 12, 2015 12:08 pm

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

gara del 5/ 3/2015 GIOVENTU RODALLESE A.S.D. - AGLIE
La gara in epigrafe non ha avuto regolare conclusione essendo stata sospesa anticipatamente dall'arbitro.
Dall'esame del referto di gara si evince che la stessa si è sviluppata in un clima di grande tensione e nervosismo creato sia dai sostenitori della società Gioventù Rodallese, che incitavano i propri giocatori alla violenza contro gli avversari, sia dai giocatori stessi ed in particolare da quelli presenti in panchina.
Dopo che l'arbitro già aveva effettuato due espulsioni, al 27º minuto del secondo tempo, con il risultato in favore della società Agliè per UNA rete a ZERO, tutti i tesserati (dirigenti e giocatori) presenti sulla panchina della Gioventù Rodallese scattavano precipitandosi sul terreno di gioco accerchiando l'arbitro con fare aggressivo ed insultandolo.
Anzitutto per primo l'allenatore signor PRAGO VINCENZO lo spintonava ed altrettanto faceva il massaggiatore signor SCIANNA FRANCESCO.Quest'ultimo inoltre gli lanciava contro una borraccia piena d'acqua che lo colpiva al volto oltre a bagnarlo
completamente.
A questo punto l'arbitro, non ricevendo tutela alcuna dagli altri tesserati, fradicio d'acqua e assai frastornato per quanto stava succedendo non si "sentiva più nelle condizioni minime di serenità e tranquillità necessarie per proseguire la gara" e pertanto ne decretava la sospensione anticipata.
Avviandosi con fatica agli spogliatoi veniva circondato da una decina di giocatori, di cui solo uno nominalmente identificato, che inveivano nei suoi confronti con atteggiamento intimidatorio tirandolo altresì per la maglia onde rallentarne l'accesso agli spogliatoi, all'interno dei quali reiteravano tale comportamento.
Atteso quanto dettagliatamente descritto, risulta evidente che la responsabilità della sospensione della gara
deve essere addebitata alla società GIOVENTU' RODALLESE, oggettivamente responsabile dei gravi
comportamenti aggressivi posti in essere dai propri tesserati (in particolare da due dirigenti) nei confronti
dell'arbitro.
Tutto ciò premesso pertanto, in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S.,
SI DELIBERA
- di assegnare gara persa alla società Gioventù Rodallese disponendo l'omologazione della stessa con il
seguente risultato:
GIOVENTU' RODALLESE - AGLIE' 0-3
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 300,00 GIOVENTU RODALLESE A.S.D.
Durante la gara propri sostenitori incitavano alla violenza contro gli avversari, inoltre, mentre l'arbitro abbandonava l'impianto sportivo, inveivano nei suoi confronti con fare intimidatorio.
Per comportamento offensivo e minaccioso, da parte di molti tesserati nei confronti dell'arbitro : cosa che determinava la decisione dello stesso di sospendere anticipatamente la gara.
Dopo la sospensione, mentre l'arbitro con fatica si dirigeva al proprio spogliatoio,diversi giocatori, di cui solo uno nominalmente identificato, lo circondavano reiterando invettive e minacce, lo trattenevano per la maglia cercando di ostacolarne il rientro.

A CARICO DI MASSAGGIATORI
SCIANNA FRANCESCO (GIOVENTU RODALLESE A.S.D.)
SQUALIFICA. FINO AL 30/11/2015
Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco spintonando l'arbitro ed inoltre lanciandogli contro, da distanza ravvicinata una borraccia d'acqua che lo colpiva al volto e lo bagnava altresì abbondantemente.
Questo grave comportamento, aggressivo ed intimidatorio, induceva l'arbitro a sospendere anticipatamente la gara.

A CARICO DI ALLENATORI
PRAGO VINCENZO (GIOVENTU RODALLESE A.S.D.)
SQUALIFICA FINO AL 30/ 5/2015
Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco spintonando l'arbitro e contribuendo con il suo comportamento alla sospensione anticipata della gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E
ABENA LUCA (GIOVENTU RODALLESE A.S.D.)
Espulso per doppia ammonizione al termine del primo tempo, tratteneva l'arbitro impedendogli di estrarre il cartellino rosso. Notificata l'espulsione lo offendeva e lo seguiva fino alla spogliatoio cercando di sbarrargli il passaggio.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
STANI DIMITRI (GIOVENTU RODALLESE A.S.D.)
Dopo la sospensione della gara apostrofava l'arbitro con ingiurie e minacce.

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 5/2015
CASA BENILDO (VEROLENGHESE 2009)
Allontanato dal campo per essere entrato, con fare intimidatorio, sul terreno di gioco offendendo gravemente e ripetutamente l'arbitro. Successivamente con una manata faceva cadere a terra il taccuino del direttore di gara e prima di allontanarsi gli rivolgeva una minaccia, facendo altresì ritardare la ripresa del gioco.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/ 8/2017
GARELLO GIANLUCA (S.CHIAFFREDO)
Al momento di ricevere la seconda ammonizione ed il relativo cartellino rosso, pestava intenzionalmente il piede dell'arbitro. Dopo la notifica del provvedimento si allontanava .
Al termine della gara, dopo essere stato accompagnato dal capitano della società ospitante davanti al proprio spogliatoio, l'arbitro veniva raggiunto dal Garello che gli chiedeva spiegazioni con insistenza; invitato ad allontanarsi improvvisamente lo colpiva con una violenta testata al naso provocandogli intenso dolore e forte capogiro.
Persistendo il deficit fisico, successivamente il direttore di gara si recava al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Bra, dove gli veniva riscontrato un trauma nasale (previa Rx e relativa visita).
Veniva dimesso con prognosi di giorni OTTO come da certificato allegato al referto. In serata persisteva il dolore al naso.

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
AMMENDA
Euro 150,00 SPORTING CENISIA
Per aver consentito a tre persone non in distinta l'accesso al termine della gara alla zona recintata.Una di queste spintonava l'arbitro senza conseguenza alcuna.Inoltre teneva comportamento rissoso nei confronti di un giocatore ospite, prontamente fermato.

GARE DEL CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
COJOCARIU ANDREA LILIANA (PVF)
Al termine della gara ,uscendo dal terreno di gioco,offendeva gravemente l'arbitro e lo minacciava. All'uscita dall'impianto sportivo lo attendeva vicino all'autovettura reiterando offese e minacce.


ALMENO UNA BUONA NOTIZIA:
CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

b) Ricorso del sig. D’IPPOLITO Giuseppe avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 55 del Comitato Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta del 19.2.2015 in riferimento alla gara ATLETICO TORINO – PINEROLO del 15.2.2015 valida per il Campionato Giovanissimi FB Regionali – Girone D
Il tesserato D’Ippolito Giuseppe reclama avverso il provvedimento del G.S. che lo ha inibito sino al 18.2.2018.
Il reclamo è inammissibile in quanto privo della tassa di reclamo che, ai sensi dell’art. 46 comma 5,condotta gravemente sleale deve essere allegata (trattandosi di un reclamo in proprio del tesserato non si può applicare la prassi invalsa presso questa Corte di ritenere ammissibili i reclami privi di tassa ove presentati dalla società).
L’inammissibilità impedisce qualsiasi esame nel merito del reclamo ovvero delle istanze in esso contenute.
Alla luce, però, della gravità della condotta tenuta dal D’Ippolito non ci si può esimere dal rimarcare che la sanzione inflitta dal G.S. è assolutamente adeguata (anzi, si osservi che altro caso di aggressione fisica al direttore di gara da parte di un dirigente, genitore di uno dei partecipanti alla gara, stessa categoria, ancorché più grave come lesioni patite dall’arbitro e più gravemente
sanzionato dal G.S., è stato ulteriormente sanzionato da questa Corte con l’applicazione dell’ammenda di euro 500,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il reclamo.

Il Presidente la Corte Sportiva di Appello
(Paolo Pavarini)
gtrs
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