Vi sono 2 decisioni che vorrei proporvi
La prima :
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 176 del 26.02.2015
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della società ATLETICO
LARIANO CALCIO in merito alla gara in epigrafe e con il quale ritiene non motivata la decisione dell’arbitro
di sospendere l’incontro al 31’ del secondo tempo in quanto si sono verificate esclusivamente delle proteste
verbali.
In funzione dei fatti sopra esposti chiede che la gara venga ripetuta.
Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara si rileva che l'arbitro ha sospeso la gara al 32' del secondo tempo
perché, a seguito della segnatura di una rete da parte della società SEGNI un gruppo di calciatori della
società ATLETICO LARIANO protestavano contro la decisione del direttore di gara spingendolo con
violenza.
Quindi, considerata la situazione, l'arbitro tenendo per la propria incolumità e non riuscendo, per la
concitazione dell’incontro a riconoscere i responsabili delle spinte ricevute, al 32' del secondo tempo
sospendeva definitivamente la gara sul seguente punteggio:
CRL 209/12 -
SPORTING CLUB SEGNI - ATLETICO LARIANO CALCIO 3 - 2
Il reclamo è fondato, infatti da quanto sopra descritto appare evidente che l'arbitro non ha messo in atto tutti i
poteri previsti dal regolamento (regola 5 del regolamento gioco del calcio) per verificare se esistessero o
meno le condizioni per una normale prosecuzione dell'incontro.
L'arbitro, avrebbe dovuto convocare il capitano della società Atletico Lariano Calcio e chiedere la sua
collaborazione al fine di portare a termine la gara regolarmente. Dal referto inoltre si evince che i
comportamenti dei calciatori non hanno procurato alcun danno fisico all'arbitro.
Considerato quanto sopra, avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. C del condotta gravemente sleale
DELIBERA
a) di annullare il provvedimento di sospensione della gara in epigrafe
b) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di
competenza.
c) di infliggere alla società ATLETICO LARIANO CALCIO l'ammenda di euro 300,00 perché propri tesserati
non identificati protestavano nei confronti dell'arbitro spintonandolo e perché propri sostenitori, dopo la
sospensione della gara rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose.
Vorrei discutere non tanto della ripetizione della gara... è vero ci dicono sempre che se ci spingono alziamo i tacchi.. ma dipende anche come è stato scritto il referto.... è vero anche che se sul CU scrivi che è stato spinto.. forse 2 domande se le dovrebbe fare...
Volevo parlare però delle ammende... ok che la partita è stata ripetuta ma nessun calciatore viene sanzionato ? ciò che mi chiedo è : non si potrebbe fare come in altri casi che si prende il capitano e lo si reputa colpevole per tutti fino a che i calciatori responsabili non escono fuori ? per il giudice sportivo comunque le spinte ci sono state !!.
Secondo caso :
esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe rileva quanto segue:
- all'8' del s.t. veniva espulso il calciatore nr.1 GIANBERNARDINI LUCA per comportamento irriguardoso nei
confronti dell'Arbitro
- al 20' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore nr. 10 SCHIAVETTI MICHELE della Soc.
Colonnetta la Memoria per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento disciplinare spinge due
volte l'arbitro con forza. Fortunatamente alle spalle dell'arbitro c'era un calciatore della squadra avversaria
che ha evitato che cadesse. Il direttore di gara non riportava conseguenze fisiche.
- in seguito alla succitata espulsione i sostenitori della Soc. Colonnetta la Memoria si aggrappavano alla
recinzione dando l'impressione di scavalcarla,tentativo subito rientrato. Nel contempo urlavano offese e
minacce.
- in funzione di quanto sopra riportato,l'Arbitro asserisce che non vi erano le condizioni per proseguire
l'incontro, decretandone la sospensione definitiva al 20' del s.t. con il seguente risultato: COLONNETTA LA
MEMORIA-CITTAREALE 1 - 3.
- da quanto sopra descritto, appare evidente che l'Arbitro non ha messo in atto tutti i poteri previsti dal
regolamento a sua disposizione per verificare o meno se sussistevano le condizioni per un normale
proseguimento dell'incontro.
- l'Arbitro avrebbe dovuto convocare i capitani e chiedere loro collaborazione al fine di proseguire
normalmente la gara (regola 5 del regolamento del gioco del calcio)
- verificato quanto sopra ed avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. c del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe,dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli
adempimenti di conseguenza
b) di comminare alla Soc. Colonnetta la Memoria l'ammenda di euro 200,00
c) di squalificare GIANBERNARDINI LUCA della Soc. Colonnetta la Memoria per 1 gara
d) di squalificare SCHIAVETTI MICHELE Soc. Colonnetta la Memoria fino al 30 giugno 2015
qua invece parlo della sospensione e della ripetizione... Ok non c'è quasi nulla di diverso da prima... però sto arbitro stava cadendo a terra... (di solito sta differenza ai giudice sportivo interessa) e non è caduto solo grazie ad un giocatore... cosa dobbiam fare? dire ai giocatori di non raccoglierci ? ok che non si deve lasciar intimorire dalle tifoserie.... però..
A me di solito il giudice sportivo del Lazio non dispiace