Due casi a mio avviso interessanti, due Arbitri che sospendono la partita ma il Giudice ne determina la ripetizione; mi pare ovvio e naturale sostenere che ci sia un difetto nelle norme in essere, se continuiamo su questa via possiamo arrivare all'assurdo dove un giocatore o un dirigente, di una squadra che stia perdendo una partita, possa pensare di colpire l'Arbitro solo per evitare la sconfitta puntando alla ripetizione della gara ...
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GARA CERREDOLESE – FLOS FRUGI del 31/01/2016
Il Giudice Sportivo,
ha letto il referto dell’arbitro, nonché il supplemento allegato, da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione al 48’ del secondo tempo, poiché a seguito dell’allontanamento dell’allenatore della società Cerredolese veniva colpito con una spinta non violenta alle spalle da una persona non identificata.
Osserva questo Giudice Sportivo:
perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara ( o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara secondo la norma posta dall’art. 17 comma 4 lett. c) C.G.S. . Tale decisione è stata già più volte supportata in passato dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha stabilito: “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” .
Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara nonostante si fosse ormai quasi giunti alla conclusione della stessa. Dagli atti ufficiali, infatti, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. In considerazione di quanto precede si deve ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 17 comma 4) lett. c) C.G.S.
P.T.M
Questo Giudice Sportivo delibera:
La ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza.
Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto atti.
GARA DINAMO CALCIO – GRANATA SOC.COOP del 31/01/2016
Il Giudice Sportivo,
ha letto il referto dell’arbitro, nonché il supplemento allegato, da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione al 43’ del secondo tempo, poiché si è sentito minacciato dal calciatore Sig. Vergnani Nicola (Soc. Dinamo Calcio) che, a seguito dell’espulsione, ha tentato di colpirlo e gli ha proferito ripetute minacce ed insulti.
Osserva questo Giudice Sportivo:
perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara ( o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara secondo la norma posta dall’art. 17 comma 4 lett. c) C.G.S. . Tale decisione è stata già più volte supportata in passato dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha stabilito: “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” .
Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara nonostante si fosse ormai quasi giunti alla conclusione della stessa. Dagli atti ufficiali, infatti, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. In considerazione di quanto precede si deve ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 17 comma 4) lett. c) C.G.S.
P.T.M
Questo Giudice Sportivo delibera:
La ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza.
Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto atti.