Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della Federazione:
Il Giudice sportivo,esaminati gli atti ufficiali della gara emarginata, osserva: Al minuto 42 del secondo tempo di gioco l'arbitro era costretto a sospendere momentaneamente la gara in quanto si avvedeva che sulla tribuna dell'impianto sportivo due gruppi antagonisti di una quindicina di persone, formati per lo piu' da genitori dei ragazzi partecipanti alla gara, intentavano una accesa e aspra discussione verbale che sfociava, in pochi istanti, in un vero e proprio scontro fisico. Lo scenario che il direttore di gara descrive nel proprio rapporto, e' quello di un combattimento "pugilistico" compiuto da entrambi i gruppi sostenitori i quali trasformavano gli spalti della tribuna in un vero e proprio "ring". I ragazzi di entrambe le squadre, rimasti sconcertati da quanto stava accadendo, si avvicinavano alla recinzione che divide la tribuna del campo, tentando con grida di calmare i propri genitori intenti a seguitare nella rissa cominciata poco prima. Alcuni di questi ragazzi, visibilmente atterriti per la scena che si stava consumando sotto i loro occhi, non riuscivano a trattenere le lacrime. Trascorsi dieci minuti circa, giudiziosamente l'arbitro invitava entrambe le squadre a rientrare all'interno degli spogliatoi, decidendo per la sospensione definitiva della gara, in quanto le condizioni non permettevano il sereno proseguimento della partita, anche in considerazione della sussistenza di un reale pericolo per l'incolumita' di ciascun partecipante. I fatti descritti nel rapporto di gara, che costituisce fonte di prova privilegiata per le decisioni da assumere, sono da giudicarsi particolarmente gravi e deprecabili, in considerazione del contesto in cui sono stati consumati e per le qualifiche personali dei soggetti coinvolti. Per tali ragioni, le conseguenze sanzionatorie non possono prescindere da questa valutazione per irrogare alle societa' coinvolte l'adeguato trattamento sanzionatorio previsto dalle vigenti norme del C.G.S. In primo luogo, per quanto attiene alla decisione sull'esito della partita, legittimamente l'arbitro ha ritenuto di sospendere definitivamente la gara, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 64 c2 NOIF. Considerata la particolare gravita' dei fatti, anche in considerazione delle reazioni emotive dei ragazzi in campo, responsabilmente l'arbitro si e' astenuto dal far proseguire la gara, giudicando che le condizioni potevano porre a rischio l'incolumita' dei propri partecipanti e la propria indipendenza di giudizio. Poiche' i sostenitori di entrambe le societa' devono essere ritenuti responsabili dei fatti ascritti, appare giustificata l'applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le societa' ai sensi dell'art. 17 c2 C.G.S. Per quanto attiene alle sanzioni da irrogare alle societa' a titolo di responsabilita' oggettiva ex art. 14 C.G.S., appare altrettanto giustificato un trattamento sanzionatorio commisurato alla particolarita' dei fatti, tenuto conto delle eventuali circostanze attenuanti che, considerata la fattiva collaborazione dei dirigenti e dei tesserati di entrambe le società finalizzata a far cessare gli accadimenti, appaiono allo stato sussistenti. L'art. 14 C.G.S., nel disciplinare la responsabilità delle società per i fatti violenti dei propri sostenitori, al comma 2, nel disporre la quantificazione delle ammende, prevede che in caso di fatti particolarmente gravi, e' inflitta una o piu' delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art.18 C.G.S. L'ultimo periodo del secondo comma prevede, inoltre, che se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni, si applica la sanzione dell'ammenda da euro 500,00 a euro 15000,00. E' di tutta evidenza che i fatti descritti nel rapporto di gara giustificano l'applicazione della sanzione pari ad euro 1000,00 per entrambe le societa' nonche', in ossequio al predetto comma 2 secondo periodo dell'art. 14 C.G.S., l'applicazione della sanzione sportiva di cui alla lettera d) dell'art. 18 C.G.S. P.Q.M.
Il giudice sportivo definitivamente decidendo delibera di infliggere alle società Fiorano e Solierese la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 e di infliggere alle due società l'ammenda pari ad euro 1000 e di applicare alle società la sanzione dell'obbligo di disputare due gare a porte chiuse, da scontare nel Campionato Categoria Allievi Interprovinciali.
fonte: http://m.gazzettadimodena.gelocal.it/mo ... 1.12855824
I due genitori sono stati identificati e hanno preso anche il DASPO per un anno
LINK