Gara del 4/ 2/2016 POLISPORTIVA LAMEZIA - SAMBIASE LAMEZIA 1923
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
-che al 20º del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica, l'arbitro veniva raggiunto dal calciatore della società Poliportiva
Lamezia Sig. Cutrì Davide il quale lo "spintonava con forza sul petto" procurandogli dolore che gli faceva "perdere
momentaneamente fiato" e gli rivolgeva parole irriguardose;
-che l'arbitro, a seguito del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del suddetto calciatore, veniva raggiunto alla schiena da
una "pallonata" che gli procurava "intenso dolore e momentanea perdita di fiato";
-che l'arbitro, poiché girato di spalle, non era in grado di identificare la persona che gli aveva lanciato contro il pallone;
-che l'arbitro "non essendo più nelle condizioni psicofisiche di proseguire regolarmente la gara" decretava la sospensione definitiva
della stessa e faceva rientro negli spogliatoi;
-che mentre l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi si accorgeva che all'interno degli stessi "scoppiava una violenta rissa che
coinvolgeva circa 10 (dieci) tesserati "appartenenti ad entrambe le società, ma l'arbitro non riusciva ad identificare nessuno di essi in
quanto "alcuni erano privi della maglia da gioco ed altri con la tuta della società di appartenenza";
-che l'arbitro rientrato nel suo spogliatoio chiamava le Forze dell'Ordine che, una volta intervenute, ripristinavano la calma;
considerato che, ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F., il potere discrezionale dell'arbitro va esercitato quando si verifichino fatti o
situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da
non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio;
che la delineata situazione di fatto non riveste gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la
continuazione pro-forma della gara;
che a giudizio di questo Giudice Sportivo Territoriale, le conseguenze della pallonata ricevuta (intenso dolore e momentanea perdita
di fiato) non giustificano la decisione assunta di non fare proseguire l'incontro che avrebbe potuto riprendere dopo avere ricevuto le
cure del caso. Nel caso di specie la mancanza delle condizioni per proseguire nella direzione dell'incontro rivestono personali
condizioni "psico-fisiche" dell'arbitro che, sebbene possano giustificare la sua necessità di sospendere la gara, non appaiono tali da
applicare la sanzione disciplinare della perdita della gara. Pertanto la gara deve essere ripetuta e devono, invece, essere adottati i
provvedimenti disciplinari a carico delle due squadre per la rissa che, solo dopo il provvedimento di interruzione definitiva
dell'incontro, è scaturita tra alcuni dei contendenti;
visti gli artt. 17, comma 4 lett. c), 18 comma 1 lett. b) e 19 comma 11 lett. b) e 19 comma 1 lett. f)
delibera
1) disporre la ripetizione della gara POLISPORTIVA LAMEZIA - SAMBIASE LAMEZIA1923;
2) Squalificare fino al 30/06/2016 il calciatore CUTRI' Davide appartenente alla società POLISPORTIVA LAMEZIA;
3) Infliggere alla società POLISPORTIVA LAMEZIA l'ammenda di € 100,00;
4) Infliggere alla società SAMBIASE LAMEZIA 1923 l'ammenda di € 100,00.
In sostanza:
l'arbitro prende uno spintone da un giocatore (violenza);
l'arbitro prende una pallonata alla schiena (violenza);
l'arbitro scrive un rapporto dettagliatissimo;
il giudice ordina la ripetizione della gara.
Cosa mi sfugge?