Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoriale

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoriale

Messaggioda superpes il mer feb 17, 2016 8:46 pm

Siamo in calabria, leggete un po'...

Riporto la sentenza del GST calabrese a pag. 13 del CU n.97 del 21 gennaio 2016

DELIBERE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
Gara del 16/ 1/2016 EURO GIRIFALCO - TERINA
- che al 43º del secondo tempo, a seguito della concessione da parte dell'arbitro di un calcio di punizione a favore della società
Terina, il giocatore Conidi Domenico (Euro Girifalco) protestava reiteratamente nei confronti dell'arbitro stesso lo colpiva più volte
con "l'indice" sul petto, provocandogli una "sensazione di dolore", gli rivolgeva parole di minaccia, lo tirava per la manica della divisa
e, inoltre, gli dava un pizzico forte all'altezza dello avambraccio;
- che, contemporaneamente, altri giocatori di detta società Euro Girifalco si avvicinavano all'arbitro, rivolgendogli parole gravemente
offensive e lo minacciavano di morte qualora non avessero vinto l'incontro;
- che l'arbitro fra i suddetti giocatori che lo ingiuriavano e lo minacciavano individuava Burdino Leonardo, Randò Gabriele, Catalano
Giovanni, Vonella Valerio, Signorello Francesco e Palaia Antonio che sedeva in panchina;
che l'arbitro, pertanto, avrebbe dovuto espellere i sei giocatori responsabili delle offese e delle minacce e sospendere la gara per
mancanza di numero minimo di giocatori
(art.73 punto 2 N.O.I.F.);
- che l'arbitro per salvaguardare la propria incolumità soprassedeva alla notifica di espulsione dei citati giocatori, riteneva conclusa
anticipatamente la gara e la proseguiva meramente pro-forma per i restanti minuti di gioco regolamentare e per tutti i sei minuti di
recupero concessi annullando, altresì, la rete del pareggio segnata dalla società Terina
;
ritenuto che la gara non ha avuto regolare conclusione oltre che per la diretta responsabilità dei giocatori Conidi Domenico, Burdino
Leonardo, Randò Gabriele, Catalano Giovanni, Vonella Valerio, Signorello Francesco e Palaia Antonio anche per la responsabilità
oggettiva della società Euro Girifalco;
visto l'art.17, 18 e a19 del C. G. S.;
delibera
1) Infliggere alla società EURO GIRIFALCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) Infliggere alla società EURO GIRIFALCO l'ammenda di € 200,00;
3) Squalificare fino al 20 maggio 2016 il giocatore CONIDI Domenico (Euro Girifalco);
4) Squalificare per CINQUE giornate di gara i giocatori: BURDINO Leonardo; RANDÒ Gabriele; CATALANO Giovanni; VONELLA
Valerio; SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio tutti appartenenti alla società Euro Girifalco



Oggi esce fresco fresco questo CU n. 112 della Corte Sportiva di Appello Territoriale calabrese (lasciamo stare i pessimi errori di battitura che sono bruttissimi da vedere in un documento ufficiale):

RECLAMO n.52 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.97 del 21.1.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria,
ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CONIDI Domenico fino al 20 MAGGIO 2016, squalifica dei calciatori
BURDINO Leonardo, RANDO’ Gabriele, CATALANO Giovanni, VONELLA Valerio, SIGNORELLO Francesco e PALAIA
Antonio per CINQUE giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentito l’arbitro a chiarimenti;

RILEVA

Con reclamo trasmesso in data 25/1/2016, e inviato nella stessa data alla società controinteressata, la quale non ha fatto pervenire
controdeduzioni, la ASD Euro Girifalco ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo con riferimento alla gara del campionato
di prima categoria girone C tra Euro Girifalco e Terina del 16/1/2016, quali la perdita della gara per 0 - 3, l'ammenda di € 200 e le
squalifiche ai tesserati.
Argomenta la concludente che è inverosimile la ricostruzione degli avvenimenti negli atti ufficiali, ed evidenzia l'assoluta estraneità
dei calciatori sanzionati che si sarebbero comportati in modo civile e corretto, limitando le loro contestazioni nei confronti dell'arbitro,
evidenziando gli errori che, a loro parere, stava commettendo nella gestione della gara e che la stessa è proseguita anche oltre il
tempo regolamentare.
Alla seduta dell'1/2/2016, davanti questa Corte, la reclamante ha precisato che l'arbitro ha concesso 5 minuti di recupero, che il Terina ha siglato il gol del 2-3 al 92° su calcio di rigore, mentre la punizione dalla quale sarebbero scaturite le proteste, è avvenuta nei successivi minuti di recupero, tant'è che dopo il gol annullato conseguente alla punizione e la ripresa del gioco, l'arbitro ha fischiato immediatamente la fine. In sostanza contestando la verosimiglianza del referto, poiché quanto descritto non può essere avvenuto al 43° del secondo tempo, ma successivamente. Sentito l'arbitro a chiarimenti alla seduta del 15/2/2016 ha confemato il rapporto e ribadito che dal 43’ del 2^T., cioè per circa sei minuti, ha continuato la gara pro-forma perché almeno sei elementi della Società Eurogirifalco, oltre ad un calciatore già sostituito, hanno posto in essere i comportamenti descritti e che non ha adottato i provvedimenti disciplinari a causa del clima fortemente
minaccioso che s’era creato ai suoi danni, avendo timore per la sua incolumità.
Ritenuto che a parere di questa Corte non sustistevano le condizioni oggettive richieste dalla giurisprudenza sportiva per poter
sospendere la gara, trattandosi di per lo più di un mero timore soggettivo da parte del Direttore di gara, preoccupato per la propria incolumità senza che vi fossero fondate ed oggettive sistuazioni di pericolo,tenuto conto anche della presenza delle forze dell’ordine.
Nella descritta situazione ben avrebbe potuto il Direttore di gara adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei calciatori responsabili delle violazioni disciplinari.

Quanto alle sanzioni , devono essete rideterminate secondo l’entità dei fatti, come effettivamente accertati.

P.Q.M.

revoca la punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria inflitta alla
Società ASD Euro Girifalco e dispone la ripetizione della stessa gara rimettendo gli atti alla Segreteria del Comitato LND Calabria
per gli adempimenti di competenza;
revoca l’ammenda di € 200,00 inflitta alla Società Euro Girifalco;
riduce la qualifica inflitta al calciatore CONIDI Domenico fino al 15 APRILE 2016;
riduce le squalifiche a carico dei calciatori BURDINO Leonardo, RANDO’ Gabriele, CATALDO Giovanni, VONELLA Valerio,
SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio a QUATTRO giornate effettive di gara;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda Drazen il gio feb 18, 2016 12:52 am

Davvero divertente.
I calciatori vengono squalificati per qualcosa che avrebbero commesso durante la gara sul terreno di gioco, lasciando di fatto la propria squadra in meno di 7 calciatori, ma la gara non viene data persa a tavolino.
Non commento il "mero timore soggettivo".
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda Flubber il gio feb 18, 2016 1:37 am

:shock: Che cosa ho appena letto?!?!

Ahahahahah ma dai...ci sarà sicuramente qualche altra rettifica, non ha alcun senso quest'ultimo comunicato!
I sei/sette giocatori sono stati considerati espulsi, e il Giudice lo riconosce, dunque la partita sarebbe comunque stata interrotta per mancanza del numero minimo di giocatori. Come puoi mai farla rigiocare?! Ahahahahah!
No davvero, mi auguro ci siano ulteriori sviluppi perchè, così com'è, questa sentenza non ha alcun senso! :lol:
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda gad il gio feb 18, 2016 8:18 am

Questa è una perla!
A mio avviso il giudice potrebbe anche avere ragione a dire che la gara non andava sospesa o che non sussistevano le condizioni per il pro-forma (ma qui entriamo in un'altro capitolo per giudicare il quale non ci sono elementi) ma dal momento che questi avevano meno di 7 calciatori la gara si terminava già da sola.

Che poi sei pure un giudice di seconda fascia quindi dovresti essere meglio tecnicamente preparato del primo e facilitato dal fatto che la ricostruzione dei fatti ti è già stata fatta.
Un cartellino rosso è come l'esplosione di una bomba;il giallo l'accensione di un timer. Possiamo dare al pubblico 15 secondi di sorpresa o 15 minuti di suspence. -A. Hitchcok-
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda superpes il gio feb 18, 2016 11:02 am

Avrei voluto vedere questi giudici in campo ad arbitrare questa partita... poi avrebbero visto il "mero timore soggettivo" :lol:
In ogni caso avete ragione... la partita doveva essere data a tavolino solamente per il fatto che mancava il numero di giocatori prescritto.
Che poi sul fatto che i giudici di seconda fascia siano tecnicamente più preparati del GST ho i miei dubbi, sopratutto dopo aver letto questo controsenso assurdo :lol: :lol: :lol:
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda rinnegan il gio feb 18, 2016 12:26 pm

Incredibile :lol: :lol: :lol: veramente incredibile
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda lupo245 il gio feb 18, 2016 3:59 pm

gad ha scritto:Questa è una perla!
A mio avviso il giudice potrebbe anche avere ragione a dire che la gara non andava sospesa o che non sussistevano le condizioni per il pro-forma (ma qui entriamo in un'altro capitolo per giudicare il quale non ci sono elementi) ma dal momento che questi avevano meno di 7 calciatori la gara si terminava già da sola.

Che poi sei pure un giudice di seconda fascia quindi dovresti essere meglio tecnicamente preparato del primo e facilitato dal fatto che la ricostruzione dei fatti ti è già stata fatta.
Dove sta scritto che un Giudice di secondo grado sia più preparato del primo...questa è una perla.
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda gad il gio feb 18, 2016 4:07 pm

Chiedo scusa; le figure di GST e corte d'appello GST sono uguali dal punto di vista del curriculum
4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del
Tribunale federale a livello territoriale,  coloro che siano:
a) laureati in giurisprudenza;
b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza
nell’ordinamento sportivo.



Pensavo invece, scorrettamente, che occorresse quest'altro tipo di curriculum per fare parte di una corte d'appello
1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della
Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in
possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
c)   avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.  
d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda tony il sab feb 20, 2016 11:15 am

... Non ti sorprendere mai di dove possono arrivare le decisioni dei giudici sportivi ... Non ti sorprendere mai di dove possono arrivare le decisioni dei giudici sportivi ... Non ti sorprendere mai di dove possono arrivare le decisioni dei giudici sportivi ... Non ti sorprendere mai di dove possono arrivare le decisioni dei giudici sportivi ... Non ti sorprendere mai di dove possono arrivare le decisioni dei giudici sportivi ... Non ti sorprendere mai di dove possono arrivare le decisioni dei giudici sportivi ...

Esercizio di meditazione. Io ti scrivo che 5 giocatori dovevano ritenersi espulsi. allontanati. cartellino rosso. :rosso . chiamatelo come volete. La partita finisce lì per REGOLAMENTO. Questo signore sta smentendo (ma solo parzialmente) una decisione sul campo dell'arbitro,scritta e confermata, prendendo un po' per buona la versione della società ricorrente! come far ripetere una partita perché il rigore non c'era.

I commenti in questo forum devono avere sempre e comunque rispetto di tutti e in particolar modo degli Organi di Giustizia Sportiva.
:grr
Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati (B. Brecht)
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda M1313 il sab feb 20, 2016 7:42 pm

Non conosco la giustizia sportiva tanto quanto la conosce un giudice sportivo, quindi non posso commentare su nulla di questo calibro. Però c'è qualcosa che mi sfugge comunque.

Dov'è scritto che il Giudice abbia reputato quei calciatori come espulsi dal campo? Dalla decisione in primo grado leggo:

GST ha scritto:Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
[...]
che l'arbitro per salvaguardare la propria incolumità SOPRASSEDEVA alla notifica di espulsione dei citati giocatori, riteneva conclusa anticipatamente la gara e la proseguiva meramente pro-forma per i restanti minuti di gioco regolamentare e per tutti i sei minuti di recupero concessi [...];

E poi, in appello:

CSAT ha scritto:Ritenuto che a parere di questa Corte non sustistevano le condizioni oggettive richieste dalla giurisprudenza sportiva per poter sospendere la gara, trattandosi di per lo più di un mero timore soggettivo da parte del Direttore di gara, preoccupato per la propria incolumità senza che vi fossero fondate ed oggettive sistuazioni di pericolo,tenuto conto anche della presenza delle forze dell’ordine.
Nella descritta situazione ben avrebbe potuto il Direttore di gara adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei calciatori responsabili delle violazioni disciplinari.

Ora, non mi sono mai interessato di queste norme e non saprei nemmeno dire se il solo fatto che i calciatori abbiano commesso quelle azioni possa determinare la sconfitta per 0-3 piuttosto che la ripetizione della gara. Ma il punto è che qui leggo, in praticamente tutti i post, che:

  • la Corte ha riconosciuto l'espulsione dei cinque colpevoli;
  • la Corte sbaglia perché, anche se la gara non potesse essere continuata pro-forma, non poteva esserlo nemmeno normalmente perché non c'erano almeno sette calciatori dell'Euro Grifalco sul terreno di gioco.
Questa è la parte di argomentazione che mi sfugge: dov'è che la Corte d'Appello, o anche solo il giudice sportivo, riconoscono che i cinque calciatori siano stati espulsi dal campo? È scritto molto chiaramente che l'arbitro, per timore della propria incolumità (timore giudicato infondato in appello), NON ha estratto alcun cartellino contro i colpevoli. E non conta quanto viene oggettivamente commesso sul campo o cosa effettivamente l'arbitro abbia nella sua testa: i giocatori potranno effettivamente essere squalificati per le loro condotte, ma non sono calciatori espulsi dal campo. Per questo la Corte d'Appello scrive che l'arbitro "avrebbe potuto" adottare i relativi provvedimenti disciplinari, stante che a loro parere la situazione non era troppo grave. Dicono "avrebbe potuto" perché, di fatto, non li ha adottati. Dunque, se anche la gara fosse continuata regolarmente (e a parere della Corte, per motivi su cui non mi pronuncio, DOVEVA essere continuata regolarmente e non pro-forma), questa poteva andare avanti in tutta tranquillità dacché i cinque calciatori non erano stati effettivamente espulsi a seguito delle loro condotte. Ergo, ciò che rimane (e su cui la Corte basa la ripetizione della gara) è l'errore tecnico per abuso del potere di disposizione della pro-forma.

Ribadisco che non conosco la giustizia sportiva: è solo l'argomentazione che leggo qui che non mi quadra, perché mi pare di capire che si parta da un presupposto che gli atti smentiscono (e cioè, il riconoscimento effettivo o meno delle cinque espulsioni).
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