GARE DEL 1/ 5/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/ 5/2016 ANDORA A.S.D. – CERTOSA Il G.S.
rilevato che, come risulta dal referto di gara, i sostenitori della società CERTOSA hanno proferito, per tutta la durata del s.t., reiterate espressioni gravemente ingiuriose e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale;
considerato che tra le espressioni rivolte agli ufficiali di gara constano locuzioni evidentemente omofobe e, in quanto tali, costituenti denigrazione ed insulto per motivi di sesso e sessualità ai sensi dell’art. 11 co. 1 C.G.S.;
ritenuto, infatti, che l’insulto omofobo – cioè quell’ingiuria volta a denigrare un determinato orientamento sessuale in quanto tale – possa ben qualificarsi come comportamento discriminatorio per motivi di “sesso”, ai sensi dell’art. 11 co. 1 C.G.S.;
considerato che, diversamente opinando, non si comprende quale dovrebbe essere l’ambito di applicazione della norma in argomento, laddove si escludessero dalla sua sfera applicativa le offese di matrice omofoba come quelle proferite, nel caso di specie, all’indirizzo della terna arbitrale;
rilevato, altresì, che la società CERTOSA è già stata condannata nella stagione sportiva in corso in quanto i propri sostenitori “avevano proferito espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo di un avversario di colore e ingiurie che reiteravano per l’intera durata della partita” (cfr. sentenza della Corte Sportiva d’Appello Territoriale in C.U. del 28 aprile 2016);
rilevato che, in relazione alla predetta violazione, il sodalizio è stato condannato dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale alla sanzione minima di cui agli artt. 11 co. 3 e 18 lett. e) C.G.S.;
considerato che l’art. 11 co. 3 secondo periodo C.G.S. stabilisce, perle violazioni successive alla prima, le sanzioni dell’ammenda di almeno € 1.000,00, nonché l’applicazione congiunta o disgiunta delle sanzioni di cui all’art. 18 lett. d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara;
ritenuto che la condotta menzionata nel referto di gara, seppur inquadrabile nell’ambito di applicazione di cui all’art. 11 co.1 C.G.S, stante l’inequivoca connotazione delle ingiurie proferite nei confronti della terna arbitrale, non sia di gravità tale da meritare l’applicazione congiunta delle sopraccitate sanzioni;
ritenuto, infatti, che sembra adeguata all’ipotesi in parola l’applicazione, oltre all’ammenda minima pari ad € 1.000,00, della sola sanzione di cui all’art 18 co. 1 lett. d);
considerato, inoltre, che la sanzione pecuniaria come sopra determinata deve essere aumentata in virtù delle ulteriori e reiterate ingiurie e minacce proferite all’indirizzo della terna arbitrale da parte dei sostenitori del sodalizio;
ciò premesso e ritenuto, delibera di infliggere alla società CERTOSA le seguenti sanzioni:
ammenda pari ad € 1.150,00;
obbligo di disputare tre gare casalinghe a porte chiuse.
ECCO LA SENTENZA SUL RICORSO:
La CORTE SPORTIVA D’APPELLO T ERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (presidente), dott. EUGENIO MARCENARO, geom. RENATO FERRANDO e p. i. GIOVANNI PARODI, (componenti), con l’assistenza dell’ing. ROBERTO LAZZARINO, rappresentante dell’A.I.A. Settore Arbitrale, nella riunione del 17.5.2015 ha deliberato:
Prot. n. 44/cosa - Ricorso ASD Certosa avverso la sanzione dell’ammenda di € 1150, cosi determinata ed inflitta dal Giudice Sportivo anche ai sensi dell’art. 11 c. 3 condotta gravemente sleale. Gara Andora - Certosa del 1° maggio 2016 Campionato Promozione.
Comunicato Ufficiale n. 66 del 5.5.2016.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
letto il ricorso dell’ASD Certosa con il quale la società contesta l’entità dell’ammenda, perché determinata da insulti e ingiurie alla terna arbitrale, la cui connotazione è stata ritenuta di matrice omofoba e discriminatoria, mentre si tratta di frasi e parole di contenuto generico usate senza comprenderne gli aspetti discriminanti;
preso atto delle doglianze espresse dalla ricorrente che pone l’accento come l’arbitro abbia potuto riportare sul referto, in maniera dettagliata, le frasi dei propri sostenitori mentre nulla riferisce su quelle pronunciate dai sostenitori della squadra ospitante;
visionati gli atti ufficiali;
ritenute la prima eccezione dell’ASD Certosa non infondata, perché le frasi pronunciate dai sostenitori verso la terna arbitrale non danno adito ad essere considerate omofobe e discriminatorie, e sono frequentemente indirizzate sui campi di gioco agli ufficiali di gara, senza peraltro essere rilevate e riportate dagli stessi sui resoconti della partita;
respinta la seconda eccezione perché irrilevante ai fini del giudizio di secondo grado (l’eventuale richiesta di precisazioni all’arbitro, non influirebbe come diminuente della sanzione alla ricorrente);
escluso pertanto, nella determinazione della pena, ogni riferimento all’art. 11 condotta gravemente sleale, ma tenuto conto della recidiva nel comportamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori verso arbitri e assistenti di gara
per questi motivi accoglie il ricorso e riduce l’ammenda da € 1.150 a € 500.
La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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Vorrei sottolineare che "le frasi pronunciate dai sostenitori verso la terna arbitrale non danno adito ad essere considerate omofobe e discriminatorie, e sono frequentemente indirizzate sui campi di gioco agli ufficiali di gara", quindi è normale sentirsi dire per un intero tempo regolamentre cose come "froci, finocchi, vi spariamo, vi apriamo la testa nel parcheggio" (Per vie traverse so cosa è stato detto alla terna)
E vorrei sottolineare anche la frase "senza peraltro essere rilevate e riportate dagli stessi sui resoconti della partita", quando poco sotto si scrive "tenuto conto della recidiva nel comportamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori verso arbitri e assistenti di gara", infatti dovete sapere che il Certosa ne ha combinate di cotte e di crude questa stagione, come potrete legger anche nel mio thread sul Giudice Sportivo ligure ed è sempre stato tutto riportato