Sentenza assurda Corte Sport. d'Appello Territoriale Liguria

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Sentenza assurda Corte Sport. d'Appello Territoriale Liguria

Messaggioda LigArrabbiato il dom mag 29, 2016 6:54 pm

GARE DEL 1/ 5/2016

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/ 5/2016 ANDORA A.S.D. – CERTOSA Il G.S.


rilevato che, come risulta dal referto di gara, i sostenitori della società CERTOSA hanno proferito, per tutta la durata del s.t., reiterate espressioni gravemente ingiuriose e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale;

considerato che tra le espressioni rivolte agli ufficiali di gara constano locuzioni evidentemente omofobe e, in quanto tali, costituenti denigrazione ed insulto per motivi di sesso e sessualità ai sensi dell’art. 11 co. 1 C.G.S.;

ritenuto, infatti, che l’insulto omofobo – cioè quell’ingiuria volta a denigrare un determinato orientamento sessuale in quanto tale – possa ben qualificarsi come comportamento discriminatorio per motivi di “sesso”, ai sensi dell’art. 11 co. 1 C.G.S.;

considerato che, diversamente opinando, non si comprende quale dovrebbe essere l’ambito di applicazione della norma in argomento, laddove si escludessero dalla sua sfera applicativa le offese di matrice omofoba come quelle proferite, nel caso di specie, all’indirizzo della terna arbitrale;

rilevato, altresì, che la società CERTOSA è già stata condannata nella stagione sportiva in corso in quanto i propri sostenitori “avevano proferito espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo di un avversario di colore e ingiurie che reiteravano per l’intera durata della partita” (cfr. sentenza della Corte Sportiva d’Appello Territoriale in C.U. del 28 aprile 2016);

rilevato che, in relazione alla predetta violazione, il sodalizio è stato condannato dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale alla sanzione minima di cui agli artt. 11 co. 3 e 18 lett. e) C.G.S.;

considerato che l’art. 11 co. 3 secondo periodo C.G.S. stabilisce, perle violazioni successive alla prima, le sanzioni dell’ammenda di almeno € 1.000,00, nonché l’applicazione congiunta o disgiunta delle sanzioni di cui all’art. 18 lett. d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara;

ritenuto che la condotta menzionata nel referto di gara, seppur inquadrabile nell’ambito di applicazione di cui all’art. 11 co.1 C.G.S, stante l’inequivoca connotazione delle ingiurie proferite nei confronti della terna arbitrale, non sia di gravità tale da meritare l’applicazione congiunta delle sopraccitate sanzioni;

ritenuto, infatti, che sembra adeguata all’ipotesi in parola l’applicazione, oltre all’ammenda minima pari ad € 1.000,00, della sola sanzione di cui all’art 18 co. 1 lett. d);

considerato, inoltre, che la sanzione pecuniaria come sopra determinata deve essere aumentata in virtù delle ulteriori e reiterate ingiurie e minacce proferite all’indirizzo della terna arbitrale da parte dei sostenitori del sodalizio;

ciò premesso e ritenuto, delibera di infliggere alla società CERTOSA le seguenti sanzioni:

ammenda pari ad € 1.150,00;

obbligo di disputare tre gare casalinghe a porte chiuse.


ECCO LA SENTENZA SUL RICORSO:


La CORTE SPORTIVA D’APPELLO T ERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (presidente), dott. EUGENIO MARCENARO, geom. RENATO FERRANDO e p. i. GIOVANNI PARODI, (componenti), con l’assistenza dell’ing. ROBERTO LAZZARINO, rappresentante dell’A.I.A. Settore Arbitrale, nella riunione del 17.5.2015 ha deliberato:

Prot. n. 44/cosa - Ricorso ASD Certosa avverso la sanzione dell’ammenda di € 1150, cosi determinata ed inflitta dal Giudice Sportivo anche ai sensi dell’art. 11 c. 3 condotta gravemente sleale. Gara Andora - Certosa del 1° maggio 2016 Campionato Promozione.

Comunicato Ufficiale n. 66 del 5.5.2016.



La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

letto il ricorso dell’ASD Certosa con il quale la società contesta l’entità dell’ammenda, perché determinata da insulti e ingiurie alla terna arbitrale, la cui connotazione è stata ritenuta di matrice omofoba e discriminatoria, mentre si tratta di frasi e parole di contenuto generico usate senza comprenderne gli aspetti discriminanti;

preso atto delle doglianze espresse dalla ricorrente che pone l’accento come l’arbitro abbia potuto riportare sul referto, in maniera dettagliata, le frasi dei propri sostenitori mentre nulla riferisce su quelle pronunciate dai sostenitori della squadra ospitante;

visionati gli atti ufficiali;

ritenute la prima eccezione dell’ASD Certosa non infondata, perché le frasi pronunciate dai sostenitori verso la terna arbitrale non danno adito ad essere considerate omofobe e discriminatorie, e sono frequentemente indirizzate sui campi di gioco agli ufficiali di gara, senza peraltro essere rilevate e riportate dagli stessi sui resoconti della partita;
respinta la seconda eccezione perché irrilevante ai fini del giudizio di secondo grado (l’eventuale richiesta di precisazioni all’arbitro, non influirebbe come diminuente della sanzione alla ricorrente);

escluso pertanto, nella determinazione della pena, ogni riferimento all’art. 11 condotta gravemente sleale, ma tenuto conto della recidiva nel comportamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori verso arbitri e assistenti di gara

per questi motivi accoglie il ricorso e riduce l’ammenda da € 1.150 a € 500.

La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.

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Vorrei sottolineare che "le frasi pronunciate dai sostenitori verso la terna arbitrale non danno adito ad essere considerate omofobe e discriminatorie, e sono frequentemente indirizzate sui campi di gioco agli ufficiali di gara", quindi è normale sentirsi dire per un intero tempo regolamentre cose come "froci, finocchi, vi spariamo, vi apriamo la testa nel parcheggio" (Per vie traverse so cosa è stato detto alla terna)

E vorrei sottolineare anche la frase "senza peraltro essere rilevate e riportate dagli stessi sui resoconti della partita", quando poco sotto si scrive "tenuto conto della recidiva nel comportamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori verso arbitri e assistenti di gara", infatti dovete sapere che il Certosa ne ha combinate di cotte e di crude questa stagione, come potrete legger anche nel mio thread sul Giudice Sportivo ligure ed è sempre stato tutto riportato

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Re: Sentenza assurda Corte Sport. d'Appello Territoriale Lig

Messaggioda schiri il lun mag 30, 2016 12:37 am

scusa ma che significa omofobo, non mi sembrava il caso, di li comprensibile ridurre la squalifica, che viene data per insulti generici
se ti sembra poco ti capisco e sono del tuo parere, ma se e quello che prevede il codice sportivo mi devi sanzionare per quello che prevede il codice, anche questo mi sembra giusto
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Re: Sentenza assurda Corte Sport. d'Appello Territoriale Lig

Messaggioda gadamer il lun mag 30, 2016 2:35 pm

La prima cosa che balza alla vista è la composizione degli organi giudicanti:
in primo grado giudice monocratico: un avvocato.
in secondo grado giuria senza uomini di legge presieduta da un ragioniere.
Con tutto il rispetto per questi signori non sta né in cielo né in terra che un organo titolato professionalmente sia soggetto a vedere rivisto il proprio giudizio da chi non ha competenze acclarate in materia. Un po’ come se la diagnosi di un medico possa essere, con effetti legali, smentita da un infermiere.
Fatta questa doverosa premessa, occorre dire che la professionalità del giudice sportivo e l’approssimazione (per dirla gentilmente) della corte d’appello emergono anche alla lettura di un non addetto.
Le argomentazioni del dispositivo sono semplicemente di una pochezza qualunquistica disarmante. In buona sostanza si “accusa” l’arbitro di aver riportato nel referto quello che, a loro giudizio, i suoi colleghi non fanno mai e quindi siccome gli altri non lo fanno lui ha torto. Una giustificazione dell’ignavia e/o dell’omertà.
Si dice che le frasi non erano omofobe perché consuete. Ora un’argomentazione del genere non è nuova nel diritto, la lingua e la semantica sono in divenire e la cassazione stessa si è più volte pronunciata in questo senso.
Ma che un ragioniere, un non meglio identificato dottore, un geometra e un perito industriale si avventurino in un terreno tanto specialistico da richiedere competenze assodate, smentendo di fatto una professionista del diritto è qualcosa che sfugge al senso comune.
Sono assai curioso di leggere, se la voglia mi sosterrà, quando usciranno, le motivazioni.
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Re: Sentenza assurda Corte Sport. d'Appello Territoriale Lig

Messaggioda Dode il mar mag 31, 2016 10:32 pm

Probabilmente ci sara un ulteriore ricorso del Certosa, presieduto questa volta da VANNA Marchi. Attendiamo il proscioglimento... completo... del sale...
# Dode e Torqui ti disprezzano
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Re: Sentenza assurda Corte Sport. d'Appello Territoriale Lig

Messaggioda gad il mer giu 01, 2016 6:34 am

Qualche rapido commento, in elenco puntato:
1) i fatti. Se i fatti sono "froci" e "finocchi" non ci vedo tutta questa gran discriminazione omofoba. E, pertanto, potrebbe anche essere che nel merito la decisione del primo giudice sportivo sia degna di rivisitazione.
2) e forse questo è il punto più interessante:
sono frequentemente indirizzate sui campi di gioco agli ufficiali di gara, senza peraltro essere rilevate e riportate dagli stessi sui resoconti della partita;

Il giudice sportivo qui ci sta dicendo più o meno implicitamente che:
-l'insulto da parte del pubblico costituisce la normalità (e questo è sotto gli occhi di tutti) per una gara di calcio; ed il fatto che gli insulti non vengano sanzionati dallo stesso giudice connota la cosa di un significato ancora maggiore trasformandola in "è normale che gli arbitri vengano insultati"
-"gli altri colleghi": il giudice qui da il meglio di se. Cosa c'entra ciò che accade sugli altri campi? Lui è chiamato a decidere su questa gara; non in base al comportamento degli arbitri in generale.
-se vogliamo vedere sanzionato un insulto, dobbiamo trascrivere pedissequamente tutti i "pirla" che piovono dalla tribuna. Praticamente gli arbitri del CRA liguria dovrebbero andare in giro con un block notes e ogni due minuti fermarsi a prendere appunti; così tutti lo scrivono e tutti vengono sanzionati. Ma ci vuole tanto a capire che se un'arbitro che si sente dare del pirla tutte le domeniche e non lo scrive e oggi l'ha scritto è perchè si tratta di una situazione con un significato diverso dalle altre e magari di maggiore importanza? Boh...
Un cartellino rosso è come l'esplosione di una bomba;il giallo l'accensione di un timer. Possiamo dare al pubblico 15 secondi di sorpresa o 15 minuti di suspence. -A. Hitchcok-
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Re: Sentenza assurda Corte Sport. d'Appello Territoriale Lig

Messaggioda skorpys il mer giu 01, 2016 10:20 am

Ma i giudici sportivi e i componenti le varie commissioni d'appello non dovevano essere scelti tra persone competenti in materia (avvocati, giudici, notai, ecc.)?
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Re: Sentenza assurda Corte Sport. d'Appello Territoriale Lig

Messaggioda javasup il mer giu 01, 2016 10:35 am

Alla fine è la solita commissione "scontificio". Non vale nemmeno la pena leggerle le motivazioni perchè solitamente sono una più triste dell'altra.
E non parlo solo nei casi di offese e violenze verso i ddg.
Sono dei procedimenti farsa e sono così in tutta Italia.
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Re: Sentenza assurda Corte Sport. d'Appello Territoriale Lig

Messaggioda skorpys il mer giu 01, 2016 10:44 am

Ecco una delle cose di cui il prossimo Presidente dovrebbe occuparsi.
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