gadamer ha scritto:RSM_Assistant ha scritto:Qualcuno potrà giudicarmi troppo duro, ma, a mio parere, per stroncare le violenze nei confronti dei D.D.G. (uomo o donna non importa), in questi casi l'unica soluzione è approvare una modifica del Codice di Giustizia Sportiva introducendo le seguenti innovazioni:
1) - sospensione sine die della società d'appartenenza degli atleti colpevoli delle violenze da ogni attività federale (ivi compreso il calcio a 5), sino all'effettiva comunicazione dei nominativi dei responsabili;
te le medaglie (oro, argento e bronzo), e di ogni altro titolo eventualmente vinto in qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I., dai tecnici e dirigenti della società d'appartenenza degli atleti colpevoli di violenze ai D.D.G. che rifiuta od omette di comunicare i nominativi dei violenti ;
....................omissis....................
Scusa ma a, parte l'efficacia e pur ben sapendo dei comportamenti omertosi, la tutta proposta è del tutto inattuabile e giuridicamente insostenibile.
Ti cito solo l'incipit del primo articolo del codice di giudice sportivo
1. Il presente Codice di giustizia sportiva della FIGC (d’ora in poi Codice) è adottato in conformità alle norme dell’ordinamento statale, …..Questo ci dice già che è insostenibile una presunzione di colpa o dolo individuale da parte di chi non rivela ecc.
Vanno dimostrati e l'onere della prova è a carico di chi imputa una mancanza. In altre parole in punta di diritto (e non si può fare meno di ragionare in questi termini nei provvedimenti che caldeggi). La responsabilità oggettiva riguarda le società. Non può, a meno di sfondare un caposaldo dell'intero sistema giuridico, attribuire una responsabilità personale. Per farla breve e non imbastire un trattato: è perfettamente ipotizzabile che in qualche caso nessuno della società sia in grado di aver contezza del/dei responsabili. Capisco che sarebbero casi molto rari ed eccezionali, ma è sulle eccezioni al consueto che si piazza lo steccato della civiltà giuridica sportiva o meno.
gadamer ha scritto:Tony la faccenda è un poco più complessa. Le norme del diritto ordinario, nel loro intero "corpus" presuppongono che nessun cittadino può essere sottoposto a sanzione ne' civile ne' penale senza un accertamento della sua reale responsabilità o colpa o dolo. Non esiste una responsabilità individuale presunta e assunta per funzione o ruolo. Così come non regge giuridicamente il giornalistico "non poteva non sapere". La giustizia sportiva presenta l'eccezione, peraltro molto discussa in ambito di studi di legittimità, l'istituto della responsabilità oggettiva che però riguarda le società e non i singoli. Oltre è impensabile, sarebbe una mostruosità destinata alla demolizione al primo ricorso ad un organo della giustizia ordinaria.
Ciao Gadamer,
sarei, in linea di principio, d'accordo con te
ma:
1) - attualmente, non è già prevista la squalifica del capitano della squadra che non rivela il nome dei compagni violenti? In questo caso non è previsto che la F.I.G.C. debba provare la sua innocenza, anzi! Il capitano viene squalificato anche se non ha partecipato alle violenze. A mio parere si tratterebbe solo di un aggravare ed estendere le sanzione già previste dal C.G.S.;
2) - che l'onere della prova sia a carico "
di chi imputa una mancanza" è certamente vero in campo penale, ma non in quello amministrativo e, in ambito di giustizia sportiva
sicuramente non siamo in campo penale. Devo anche dirti che non è sempre vero, come dici, che "
Non esiste una responsabilità individuale presunta e assunta per funzione o ruolo". Anzi, proprio l'ordinamento statale richiamato dall'art.1 del C.G.S., in ambito amministrativo già prevede una presunzione di colpa a carico di terze persone nel caso di una violazione, addirittura
ponendo in capo a l'interessato l'onere di provare la sua innocenza!
Mi spiego con un esempio impostato in modo assolutamente conforme all'attuale ordinamento statale.
Tu vai a fare una passeggiata con la tua auto insieme a un tuo amico e, ad un incrocio, passi con il semaforo rosso. Una pattuglia della Polstrada vede l'infrazione e essendo impossibilitata a raggiungerti per un legittimo impedimento, rileva il numero di targa ma
non può identificare il conducente e, quindi, l'effettivo trasgressore. Successivamente la Polstrada compila il verbale per la violazione dell'art.146 comma 3 del Codice della Strada (semaforo rosso) e, nonostante non abbia potuto accertare chi guidava, lo spedisce a te poichè,
quale proprietario del veicolo, ai sensi dell'art.196 comma 1 del Codice della Strada
ne rispondi tu. Ma vi è di più. Poichè per il transito con il semaforo rosso è prevista la decurtazione dei punti dalla patente, nel medesimo verbale la Polstrada ti intima di comunicare chi fosse effettivamente alla guida. Se tu t
i scordi o non comunichi chi fosse alla guida al momento dell'infrazione, la Polstrada ti invia un ulteriore verbale ai sensi dell'art.126 bis comma 2 del Codice della Strada
per l'omessa comunicazione dell'effettivo trasgressore.
Se il Codice di Giustizia sportiva "
è adottato in conformità alle norme dell’ordinamento statale", può benissimo mutuare questo principio e introdurre le sanzioni che ho precedentemente ipotizzato, non pensi?
-- sab ott 29, 2016 2:01 pm --
Ovviamente non ho la pretesa di erigermi a censore dell'attuale C.G.S..-