Riporto da C.U. N. 43 del 19/01/2017
SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2020
In occasione di una concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, strattonava il D.G. e lo offendeva. Alla notifica dell'espulsione colpiva violentemente l'arbitro con un pugno all'altezza dell'orecchio sx e della mandibola procurandogli forte dolore e stordimento. Dopo alcuni secondi, persistendo il dolore e la percezione di acufeni il D.G. era costretto a sospendere la gara. Successivamente l'arbitro si recava presso il pronto soccorso del P.O. di Prato ove gli venivano refertate lesioni compatibili con la dinamica e prognosi come da certificazione acquisita agli atti. La sanzione comminata verra' considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle societa' dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti dei Direttori di gara. Resta a carico della Societa' oggettivamente responsabile il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Arbitro.
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P.s. Vi invito a leggere anche le Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana dello stesso C.U.