Delibera del tribunale federale e territoriale

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Delibera del tribunale federale e territoriale

Messaggioda mrgim il dom gen 22, 2017 2:07 pm

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE
DELL’ASD GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO, CELSO CARMINE PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 BIS, NONCHÉ DELL’ART 3 COMMA 1 DEL condotta gravemente sleale E DEL SIG. TESTA
ANTONELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 3 DEL condotta gravemente sleale E DEL SIG. AMICUCCI MANUEL, DIRIGENTE
DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART 1BIS DEL condotta gravemente sleale E DEI SIGG.RI
ANTONIO PASOTTO E CHESSA SALVATORE, ALL’EPOCA DEI FATTI, ALLENATORE
CALCIATORE E CALCIATORE, DELL’ASD POL ANNUNZIATA SABAUDIA 2015, PER
VIOLAZIONE EX ART. 4 COMMA 2 DEL condotta gravemente sleale, ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS DEL condotta gravemente sleale, CON
RIFERIMENTO ALL’ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE ED ALL’ART. 15 DEL condotta gravemente sleale ED A
CARICO DELLA SOCIETÀ GRUNUOVO SS COSMA E DAMIANO, A TITOLO DI
RESPONSABILITÀ DIRETTA’ ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL
condotta gravemente sleale E DELLA SOCIETÀ ANNUNZIATA SABAUDIA 2015, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2
DEL condotta gravemente sleale.
Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto:
letti gli atti dell’attività di indagine relativamente all’ accertamento della identità delle persone che
hanno aggredito un calciatore e l’allenatore della POL. ANNUNZIATA SABAUDIA 2015, prima
della gara contro il GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO;
letta la relazione conclusiva del collaboratore della Procura Federale;
vista la comunicazione delle conclusioni delle indagini ritualmente notificate e valutata la memoria
difensiva dell’Avv.to Massimo Perrino, per la posizione di TESTA Antonello ed AMICUCCI Manuel,
le cui considerazioni non appaiono condivisibili;
- CRL 231/2 -
considerato che i soggetti di cui sopra, in violazione delle norme regolamentari ,si sono rifiutati di
rispondere alle domande loro rivolte dagli Organi Federali, equiparando pertanto il loro
comportamento come omessa presentazione;
ritiene la Procura che per quanto evidenziato nelle indagini, i fatti ascritti al calciatore CELSO
Carmine della società GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO sono risultati emergere dalle
dichiarazioni rese dal direttore sportivo della POL. ANNUNZIATA SABAUDIA 2015, il quale, ha
riconosciuto, senza ombra di dubbio, il CELSO quale autore della aggressione subita
dall’allenatore/ calciatore PASOTTO Antonio e dal calciatore CHESSA Salvatore, i quali
confermavano tale versione, precisando di essere stati colpiti alle gambe con l’ausilio di una
mazza di baseball, impedendo agli stessi di poter partecipare alla gara in questione.
Nell’occasione, il direttore sportivo dichiarava che il dirigente AMICUCCI Manuel non interveniva
per impedire i fatti violenti accaduti.
Rileva altresì la Procura che il calciatore CELSO Carmine, convocato per ben due volte in procura,
ometteva di presentarsi, senza produrre alcuna giustificazione in merito.
Ha anche accertato la Procura che PASOTTO Antonio e CHESSA Salvatore, in violazione di
quanto stabilito dall’art 15 del condotta gravemente sleale, i predetti hanno disatteso il principio del vincolo di giustizia
sporgendo denuncia/ querela nei confronti del CELSO, senza aver richiesto ed ottenuto la
preventiva autorizzazione del Consiglio Federale ad adire la Giustizia Statale.
Per tutti questi motivi, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i
soggetti indicati in epigrafe e le rispettive società di appartenenza per le violazioni regolamentari
ad essi ascritte.
E’ pervenuta memoria difensiva dell’Avv.to Perrino Massimo, il quale, ribadisce l’insussistenza di
responsabilità a carico di TESTA Antonello ed AMICUCCI Manuel in merito alla vicenda di cui
trattasi, dovendosi pronunciare solo sulla scorta di quanto denunciato da CHESSA Salvatore e
PASOTTO Antonio. Chiede l’Avv.to nelle conclusioni la sospensione del presente procedimento, in
attesa della definizione di quello penale, introdotto a seguito della querela- denuncia sporta da
Chessa e Pasotto, conformemente ad analoghe pronunce di Organi della Giustizia Sportiva.
Alla riunione indetta per il giorno 12 gennaio 2017 è presente per la Procura l’Avv.to Luca Sanzi,
mentre per i deferiti nessuno è comparso.
La Procura Federale si riporta all’atto di deferimento, chiedendo che sia affermata la responsabilità
di tutti i deferiti, con le seguenti proposte di sanzione:
- CELSO Carmine, calciatore della Soc. ASD GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO,
squalifica per anni 2;
- TESTA Antonello, Presidente della Soc. ASD GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO,
inibizione per mesi 2;
- AMICUCCI Manuel, dirigente della Soc. ASD GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO,
inibizione per mesi 6;
- Soc. ASD GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO, ammenda € 600,00 e squalifica del
campo per n.2 gare;
- PASOTTO Antonio, calciatore della Soc. POL. ANNUNZIATA SABAUDIA 2015, squalifica
per mesi 6;
- CHESSA Salvatore, calciatore della Soc. POL. ANNUNZIATA SABAUDIA 2015, squalifica
per mesi 6;
- Soc. POL. ANNUNZIATA SABAUDIA 2015, ammenda € 200,00.
Questo Tribunale Federale Territoriale ha esaminato con particolare attenzione i vari casi
prospettati nell’atto di deferimento.
Però, preliminarmente, ci tiene a precisare che, come già fatto presente, in casi analoghi a quelli
accaduti prima della gara, al di fuori dell’impianto sportivo, fra il calciatore Celso ed i due calciatori
Pasotto e Chessa, non occorre alcuna autorizzazione a procedere da parte del Consiglio Federale.
Ciò, in quanto, ipotizzare di condizionare la presentazione di una querela per fatti collegati ad
eventi sportivi, verificatisi però al di fuori dell’impianto sportivo, è evidentemente violativo di ogni
principio costituzionale.
E’ per tali motivi, che i calciatori Pasotto e Chessa, della Società POL. ANNUNZIATA SABAUDIA
2015, e conseguentemente anche la loro stessa società di appartenenza, vanno assolti
dall’incolpazione di cui al deferimento.
- CRL 231/3 -
In merito alle altre proposte di sanzioni avanzate dalla Procura, questo Tribunale ritiene, anche alla
luce di alcune considerazioni evidenziate dal legale della ricorrente, che la sanzione proposta per il
dirigente Amicucci Manuel possa essere adeguatamente ridimensionata, tenuto conto degli abituali
parametri adottati per casi del genere, in cui viene disatteso il contenuto dell’art.1 bis, comma 3 del
C.G.S..
Va anche rivisitata la sanzione proposta per l’A.S.D. GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO,
tenuto anche conto del Campionato a cui partecipa detta società (Terza Categoria di Latina) e che
pertanto si ritiene congrua una sanzione di € 500,00.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di prosciogliere i calciatori PASOTTO Antonio e CHESSA Salvatore nonché la Società ASDPOL
ANNUNZIATA SABAUDIA 2015 da ogni addebito.
Di ritenere il calciatore CELSO Carmine, il Presidente TESTA Antonello ed il dirigente AMICUCCI
Manuel, oltre che la Società ASD GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO colpevoli delle
violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni:
- CELSO Carmine, squalifica per anni 2;
- TESTA Antonello, inibizione per mesi 2;
- AMICUCCI Manuel, inibizione per mesi 2;
- Soc. ASD GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO, ammenda € 500,00.
Si trasmette agli interessati.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
mrgim
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Re: Delibera del tribunale federale e territoriale

Messaggioda gad il dom gen 22, 2017 7:34 pm

- CELSO Carmine, squalifica per anni 2;
- TESTA Antonello, inibizione per mesi 2;
- AMICUCCI Manuel, inibizione per mesi 2;

Tralasciando le considerazioni sofistico-regolamentari circa la sanzione al presidente ed al dirigente spettatore, mi aspetterei che uno che (a quanto riesco a capire dal comunicato) esce di casa con una mazza da baseball al fine di "gambizzare" 2 avversari, più o meno dentro il terreno di gioco e/o durante la gara, meriti molto di più che 2 anni di sanzione: non si tratta di uno che prende a sberle l'arbitro perchè al 90° gli fischia il rigore contro (gesto esecrabile,condannabile ma che comunque si inserisce in un contesto completamente diverso). La violenza "premeditata" deve avere un iter sanzionatorio completamente diverso con pene che non possono stare al di sotto della radiazione immediata.
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