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Terza categoria Toscana

MessaggioInviato: gio feb 02, 2017 7:26 pm
da Talos
57 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Rio
Marina, avverso l’ammenda di € 200,00 (C.U. n. 38 del 11/01/2017).
L’Unione Sportiva Dilettantesca Rio Marina, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte
Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti della
stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in
data 8/01/2017, contro la Società La Cantèra Acri Glabbro.
Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per offese verso il D.G. da parte di circa 20
sostenitori che si sono protratte per quasi tutto il secondo tempo. Al termine della gara gli stessi
sostenitori scuotevano pericolosamente la rete di recinzione minacciando il D.G. che si trovava
costretto a far intervenire una pattuglia dei Carabinieri per lasciare l'impianto.”.
La Società contesta i fatti dedotti in motivazione attribuendo la responsabilità delle intemperanze
della tifoseria al D.G. che non avrebbe saputo adottare decisioni adeguate con riferimento
all'incontro sopra citato.
Giustificando i propri sostenitori afferma che i medesimi sarebbero stati “costretti” a pronunciare
frasi oggettivamente oltraggiose senza che nelle medesime fosse ravvisabile un contenuto
minaccioso o intimidatorio.
Lamenta che il D.G. non avrebbe richiesto la doverosa assistenza alla società ma si sarebbe
direttamente rivolto ai Carabinieri che avrebbero compilato un verbale (di cui chiede l'acquisizione
alla Corte) dal contenuto difforme rispetto al rapporto di gara.
Conclude pertanto contestando l'ammenda irrogata anche perché il G.S. non avrebbe tenuto in
doverosa considerazione una immediata segnalazione della società impugnante, inviata il giorno
successivo allo svolgimento di gara, nella quale veniva contestato l'operato dell'arbitro che
avrebbe persino richiesto il cronometro di cui era sprovvisto.
Preliminarmente deve essere rammentato che le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla
versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà attribuendo valore di prova piena
esclusivamente al rapporto di gara, ai suoi allegati ed ai successivi supplementi per cui non appare
fondata la mancata valutazione della missiva citata da parte del G.S.T..
Il D.G. inoltre, nel supplemento, conferma pienamente quanto contenuto nell'originario rapporto
dettagliando frasi non solo oltraggiose ma anche di tenore decisamente diverso da quelle citate nel
reclamo; frasi che avrebbero forse potuto esporre la società a sanzioni pecuniarie di diversa entità
qualora nelle medesime fosse stata ravvisata un valenza discriminatoria, contenuta nell'art. 11
C.D.S., con riferimento al sesso femminile del D.G..
Viene inoltre confermato il contenuto intimidatorio di alcuni comportamenti della tifoseria locale,
comportamenti certamente plateali e facilmente identificabili che avrebbero dovuto indurre i
dirigenti della società a coadiuvare il D.G. - senza la necessità di una sua esplicita richiesta -
stigmatizzando immediatamente le intemperanze e fornendo al medesimo la doverosa assistenza
ed il massimo ausilio.
Appare singolare poi che, al di là di qualsiasi plausibile critica sul corretto operato delle scelte
tecniche dell'arbitro, la società giustifichi ed anzi spalleggi gli insulti della tifoseria anche perchétale impostazione esporrebbe la categoria arbitrale ad intollerabili aggressioni ogni volta che le
decisioni tecniche non trovassero il consenso dei supporter presenti sugli spalti.
Non si comprende poi come la società possa essere entrata in possesso del verbale dei
Carabinieri (che avrebbe potuto comparare con il rapporto di gara per rilevarne le difformità) e
sopratutto perché, in tal caso, non lo abbia prodotto.
Nessuna rilevanza sul fatto che l'arbitro avesse chiesto aiuto alla società nel fornirgli un
cronometro (che aveva dimenticato) anche perché il reclamo non ha alcuna attinenza ad una
presunta violazione del tempo di disputa della gara.
E' evidente che un criterio di progressività (in presenza di una pluralità di condotte illecite) anche
alla luce di una corretta esigenza di parametrazione, non consente alcuna riduzione della sanzione
irrogata che sembra ancorarsi ai valori minimi.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo .

Ma stiamo scherzando:"costretti a pronunciare
frasi oggettivamente oltraggiose senza che nelle medesime fosse ravvisabile un contenuto
minaccioso o intimidatorio"; come si fa a reclamare con questi contenuti! Facendo perdere tempo per cose più importanti.