giudice sportivo primo grado
GARE DEL 28/ 1/2018
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 SARSINATE
Per il comportamento dei propri sostenitori consistito nel ripetuto lancio di
petardi in campo e nel rivolgere, al termine della gara, gravi minacce all'Arbitro inducendo, nello stesso, la necessità di
richiedere, al fine di poter abbandonare in sicurezza l'impianto sportivo, l'intervento della Forza Pubblica, nel caso
specifico, Carabinieri.
Nonostante la presenza dei quali ugualmente attendevano l'Arbitro all'esterno dell'impianto ove, con evidente
atteggiamento non più minaccioso, ma irridente, accompagnavano, con applausi, Arbitro e scorta.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/10/2018
Inibizione a tutto il 30 ottobre 2018 al Signor FLAVIO PARA , assistente di parte Società Sarsinate, allontanato dal terreno di
gioco per aver rivolto, all'Arbitro, deplorevoli espressioni offensive, ingiuriose e minacciose di particolare gravità,
accompagnate da atteggiamenti aggressivi ed intimidatori, reiterava tale comportamento al termine della gara, rientrando
sul terreno di gioco, dirigendosi minacciosamente verso l'arbitro con l'evidente intento di scagliarsi contro il medesimo, a
fatica trattenuto, da un componente della forza pubblica sostitutiva.
In tale contesto ancora indirizzava, al direttore di gara, minacce e biasimevoli espressioni oscene, volgari e scurrili di
particolare gravità.
Veniva, poi, definitivamente impedito dall'ulteriormente protrarre l'intento aggressivo, unicamente dal fattivo e deciso
intervento di un addetto alla forza pubblica sostitutiva.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2018
Inibizione a tutto il 30 giugno 2018 al signor DAVIDE FABBRETTI , dirigente accompagnatore ufficiale del Sarsinate , per aver
rivolto, al Direttore di gara, deplorevoli espressioni offensive, ingiuriose, di particolare gravità oltre che di altrettanto grave
minaccia, tenendo, anche, un comportamento irridente consistito nel rifiuto ad uscire dal terreno di gioco nonostante il
provvedimento di allontanamento.
Fino qui , tutto bene..ecco il ricorso - >
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 46 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SARSINATE 1966
Avverso provvedimenti di inibizione del dirigente Flavio PARA fino al 30/10/2018, inibizione del dirigente Davide
FABBRETTI fino al 30/06/2018 e ammenda di € 250,00 a carico della società.
Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena contenute nel C.U. nr. 29 del
31/01/2018.
Gara: Sarsinate – Villamarina del 28/01/2018
La Società A.S.D. SARSINATE 1966 propone rituale reclamo contro i provvedimenti disciplinari sopra citati sostenendo
che il lancio di petardi segnalato dall’arbitro sarebbe in realtà consistito nello scoppio di due castagnole ad opera di alcuni
ragazzini presenti sugli spalti più per festeggiare il Carnevale che per assistere alla gara, che a fine partita nessuno del
pubblico presente è entrato nella zona antistante gli spogliatoi, che l’arbitro ha sempre avuto l’assistenza e la protezione
della forza pubblica sostitutiva disposta dalla stessa società ospitante, che lo stesso direttore di gara si è reso
protagonista di un comportamento non consono mente si allontanava dall’impianto sportivo, che il comportamento non
regolamentare posto in essere dai propri dirigenti Fabretti e Para è dipeso da decisioni tecniche assunte dal direttore di
gara che la società reclamante considera alla stregua di veri e propri torti arbitrali che avrebbero alterato in modo evidente
una situazione di gioco. Per tutto quanto precede la ricorrente chiede l’eliminazione della pena pecuniaria, una riduzione
quasi totale dell’inibizione inflitta al Sig. Davide Fabretti, una riduzione consistente dell’inibizione del Sig. Flavio Para.
La società reclamante ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione in persona di un proprio Dirigente,
munito di delega del Presidente, il quale si riporta integralmente al reclamo ribadendo che in tutto l’arco dell’incontro e al
termine dello stesso, sono stati sono stati esplosi solo due petardi che comunque non sono entrati sul terreno di gioco né
hanno influenzato il corso della partita, che nel campo per destinazione e nella zona degli spogliatoi non è mai entrato
nessuno che non avesse titolo per entrarvi, che l’arbitro ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei
giovani sostenitori della Sarsinate, che il Sig. Fabretti alla fine della partita non ha minacciato l’arbitro. Per tutto ciò insiste
nelle richieste fatte nel proposto reclamo.
Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che per quanto riguarda la
condotta tenuta dal Dirigente Flavio Para, investito nell’occasione della funzione di assistente di parte, non sussistano
ragioni per giustificare una riduzione del peridio di inibizione inflittogli dal Giudice Sportivo. Diversamente, ad avviso della
Corte, la condotta tenuta dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. Davide Fabbretti può essere sanzionata con una
provvedimento disciplinare leggermente meno afflittivo rispetto a quello disposto dal Giudice di primo grado. Per quanto
riguarda infine l’ammenda di € 250,00 questa Corte ritiene che tale sanzione pecuniaria sia esageratamente punitiva, sia
in ragione di quanto riportato a referto a proposito del comportamento dei sostenitori della Sarsinate, sia in considerazione
del fatto che i provvedimenti d’inibizione inflitti ai due dirigenti costituiscono già di per sé misure tali da ridurre
concretamente l’operatività di una società dall’organigramma piuttosto ristretto e che verosimilmente opera in condizioni
economiche non particolarmente floride pur svolgendo un’importante funzione sociale nel territorio di competenza.
P. Q. R.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla
società A.S.D. SARSINATE 1966, conferma l’inibizione fino a tutto il 30 ottobre 2018 inflitta al Dirigente Flavio
PARA, riduce l’inibizione a carico del Dirigente Davide FABBRETTI fino a tutto il 31 maggio 2018, dispone infine,
in sostituzione dell’ammenda, la sanzione sportiva dell’ammonizione con diffida a carico della Società Sarsinate.
COSTRINGONO L'ARBITRO A CHIAMARE I CARABINIERI , LANCIANO DEI PETARDI E INSULTANO...E IL PROVVEDIMENTO è AMMONIZIONE CON DIFFIDA? CIOè NIENTE ? PERCHè "si riduce l’operatività di una società dall’organigramma piuttosto ristretto e che verosimilmente opera in condizioni
economiche non particolarmente floride pur svolgendo un’importante funzione sociale nel territorio di competenza. "
Siamo su scherzi a parte?