DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara MONS.ORSENIGO - NUOVA FRONTIERA – GIRONE G
Dal supplemento allegato al rapporto di gara si evi
nce che terminata la partita l' Arbitro (minorenne)
si
avviava a piedi verso la stazione F.S. di Melzo per
prendere il treno ma dopo poco veniva raggiunto da
una
vettura Audi di colore grigio il cui conducente lo
accusava di aver fatto il dito medio al proprio fig
lio (giocatore
della U.S. Nuova Frontiera) minacciandolo verbalmen
te.
L' Arbitro riconosceva il figlio (che era seduto su
l sedile anteriore accanto al genitore ed indossava
la tuta
della Società) in un calciatore che poco prima avev
a preso parte alla gara.
L' Arbitro rispondeva alla accusa che lui non aveva
assolutamente fatto quel gesto e rivolto domanda a
l
giocatore quando eventualmente fosse successo, il c
alciatore rispondeva che era quando aveva la borsa
in
mano e lui gli era dietro.
L' Arbitro non sapeva assolutamente che questo calc
iatore era dietro di lui e dichiara che il gesto ch
e può
essere stato preso come offensivo poteva eventualme
nte essere stato confuso con il movimento da lui fa
tto
per mettersi la borsa sulle spalle.
Ripreso il cammino verso la stazione il genitore lo
seguiva e minacciava di percosse,indi, con passo v
eloce
lo raggiungeva dandogli una spinta mettendogli le m
ani sul petto poi trattenendolo con la mano destra
per la
felpa, con la sinistra gli stringeva il collo.
Passava di lì un Carabinie
re"che
interveniva in suo favore togliendolo dalle mani de
ll' aggressore. Quest' ultimo risaliva in macchina
e se ne
andava.
L' Arbitro tornava al campo di gioco e raccontava t
utto l' accaduto ai dirigenti della Società Mons. O
rsenigo
che si premuravano di accompagnarlo in stazione.
Accusando poi un dolore al petto l' Arbitro si reca
va al pronto soccorso dell' ospedale Papa Giovanni
XXIII di
Bergamo da dove veniva poi dimesso con diagnosi "co
ntusione della parte toracica" e prognosi di sette
giorni s.c.
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Da quanto accaduto non si può che esprimere dura co
ndanna alla vile e violenta aggressione gravemente
antisportiva subita dall' Arbitro.
Per quanto sopra
si delibera:
a) Di far obbligo alla Società Nuova Frontiera (res
ponsabilità oggettiva) di disputare le prossime 2 g
are
casalinghe di campionato a porte chiuse che dovrann
o essere scontate nelle 2 gare ufficiali successive
alla pubblicazione che per la categoria in oggetto
corrispondono alle gare:
18/11/2018 Nuova Frontiera - Grezzago
02/12/2018 Nuova Frontiera - Trezzo
b) Si fa obbligo alla Società Nuova Frontiera di or
ganizzare una serata formativa con i genitori alla
presenza di uno psicologo (da segnalare obbligatori
amente alla Delegazione) per approfondire e
diffondere la sana cultura sportiva tra le varie co
mponenti societarie ed in modo particolare tra i ti
fosi.
partita giovanissimi a cui la societa' ha pure fatto reclamo
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7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE
7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL
RECLAMO SOCIETÀ NUOVA FRONTIERA CAMP. GIOVANISSIMI
PROV. U14 GIR. G
Gara dell’11.11.2018 tra Mons. Orsenigo / Nuova Fro
ntiera
C.U. n. 20 della Delegazione di Monza Brianza datat
o 15.11.2018.
La Società NUOVA FRONTIERA ha proposto reclamo avve
rso la decisione del G.S. che ha disposto la disput
a
di due gare a porte chiuse e l’obbligo di organizza
re una serata di formazione con i genitori alla pre
senza di
uno psicologo per approfondire e diffondere la sana
cultura sportiva tra le varie componenti societari
e, ivi
compresi i propri sostenitori, lamentando l’eccessi
vità della sanzione e comunque dissociandosi dai
comportamenti avvenuti da parte principalmente di u
n genitore.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso att
o che il reclamo è stato inviato nei termini regola
mentari
osserva.
Il provvedimento reso dal giudice sportivo sportivo è corretto, b
en motivato e merita di essere confermato.
A fronte dei fatti avvenuti sul terreno di gioco ne
lla partita indicata in epigrafe con comportamenti
gravemente diseducativi nei confronti di calciatori
minori si ritiene corretta la sanzione della dispu
ta di due
gare a porte chiuse e l’obbligo di organizzare even
ti formativi nei termini indicati dal giudice sportivo.
Infatti, la semplice dissociazione seppur apprezzab
ile, deve essere accompagnata da momenti di rifless
ione
seguiti da comportamenti a valenza educativa, come
indicato dal giudice sportivo nel provvedimento reclamato.
Tanto premesso e ritenuto
RESPINGE
il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminat
e.
Dispone l'addebito della tassa.
7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL
Nessuna comunicazione
8. RETTIFICHE
Nessuna Comunicazione
meno male qualcunio e' intervenuto in suo aiuto, se questo e' l'insegnamento e la morale di certi genitori, mi immagino i figli domani...a volte e' dura digerire certe cose :