MySoccerRef ha scritto:Precisando che di anni il collega ne ha 17, ecco i provvedimenti del giudice sportivo siciliano che sconfessa tutto quanto scritto nei vari articoli (e il sindaco del comune di Castel di Iudica)
GARE DEL 6/ 1/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 6/ 1/2019 CASTEL DI JUDICA - OLIMPIA PEDARA 1-2; Sospesa al 24' del 2º tempo
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 24' del s.t., il calciatore Palacino Salvatore, capitano della Società Castel di Judica, dopo essere stato espulso per proteste nei confronti dell'arbitro e per averlo spintonato con forza, tentava di colpirlo con una testata che veniva schivata e poi lo colpiva con calci e pugni alla schiena ed alle gambe che provocavano forti dolori in diverse parti del corpo;
Tentando di raggiungere gli spogliatoi, nel totale disinteresse da parte di tutti i tesserati della Società Castel di Judica, il direttore di gara veniva rallentato da sostenitori della stessa, introdottisi sul terreno di gioco attraverso cancelli deliberatamente aperti, venendo colpito da uno dei suddetti con pugni alla schiena e poi spintonato; il Palacino, raggiunto l'arbitro, lo colpiva nuovamente con pugni alla schiena;
Raggiunti gli spogliatoi, l'arbitro, a seguito dell'aggressione subita, non più nelle ottimali condizioni fisiche e morali necessarie alla prosecuzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente per poi recarsi presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di cinque giorni s.c.;
Per quanto sopra;
Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara;
Dato atto che i tutti provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Sancita la responsabilità della Società Castel di Judica per quanto attiene al comportamento dei propri tesserati e sostenitori;
Visto l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Piattaforme Autosollevanti Varese Como Monza della perdita della gara per 0-3; Di infliggere alla Società Castel di Judica l'ammenda di Euro 1.000,00 e la squalifica del campo per quattro gare da disputarsi a porte chiuse. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 5/ 1/2024
PALACINO SALVATORE (CASTEL DI JUDICA) Per proteste nei confronti dell'arbitro e per averlo spintonato con forza; nonchè, dopo l'espulsione, per avere tentato di colpirlo con una testata, che veniva schivata, e poi colpito con calci e pugni alla schiena ed alle gambe che provocavano forti dolori in diverse parti del corpo; raggiunto poi l'arbitro, che tentava di raggiungere gli spogliatoi, lo colpiva nuovamente con pugni alla schiena.
Si dispone, altresì, a carico del Palacino Salvatore, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S. Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014;
Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica e che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..."; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
Pertanto, ai sensi dell'art.16, comma 1 del C.G.S.;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).