Lokomotiv Flegrea / Pianura Calcio 1977

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Lokomotiv Flegrea / Pianura Calcio 1977

Messaggioda schiri il lun feb 11, 2019 9:12 am

https://www.sportcampania.it/pianura-lo ... alciatori/



Reclamo ASD PIANURA CALCIO 1977 in riferimento al C.U. n. 82 del 24/01/2019 – gara:
Lokomotiv Flegrea / Pianura Calcio 1977 (1^ Categoria – Gara 20.01.2019 )
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, sentito il difensore della
parte appellante rileva quanto segue. La società ASD Pianura Calcio 1977 ricorre avverso il
provvedimento del GST pubblicato sul CU del 24/01/2019 col quale è stata inflitta al calciatore
Carnicelli Luigi la squalifica fino al 20.06.2020 per la propria condotta violenta e gravemente
antisportiva, ed inoltre la sanzione pecuniaria di euro 200,00 a carico della società Pianura Calcio
1977, disponendo con effetto immediato la disputa a porte chiuse di tutte le gare interne della
predetta società sino al termine del campionato. A motivo dell’impugnazione, si deduce che la
ricostruzione dei fatti come operata dal GST troverebbe “solo parziale riscontro nei referti di gara”;
che il gesto del calciatore era avvenuto “in reazione ad un fallo subito da un avversario”; che nel
referto arbitrale non vi sarebbe traccia del pugno inflitto dal Carnicelli al calciatore Borges Matteo
della squadra avversaria; che vi sarebbe disparità di trattamento rispetto alla sanzione inflitta al
calciatore Costantino Emanuele, reo di aver minacciato i calciatori avversari di prendere una pistola
e di spararli nonché di aver cercato di colpire gli avversari con l’asta di una bandierina; che le lesioni
riportate dal Borges sarebbero risultate meno gravi di quanto non fosse apparso in prima battuta,
tant’è che egli avrebbe regolarmente disputato la gara di campionato successiva; che la sanzione
con la quale è stata disposta la disputa a porte chiuse di tutte le gare del campionato sarebbe
eccessiva, in considerazione del fatto che, a detta della reclamante, la sospensione della gara era
eziologicamente ricollegabile al tentativo di aggressione del calciatore Costantino ed all’assenza
delle Forze dell’Ordine, fatti questi addebitabili alla squadra ospitante (Lokomotiv Flegrea) e non
certo a quella ospite, e che il tifoso colpevole dell’invasione di campo e di aver ulteriormente
aggredito il calciatore Borges non fu nel concreto identificato né era identificabile. All’audizione,
richiesta dalla parte impugnante, era presente l’avv. Monica Fiorillo, difensore della parte
reclamante, ed il vice Presidente dell’ASD Pianura Calcio 1977. Il reclamo è fondato solo in parte. E’
noto che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria
privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 11, C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio
simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non
solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco),
ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello
svolgimento della gara” contenuta nell’art. 35, comma 11, si riferisce chiaramente a tutte le
circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo
(Collegio di Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n. 84). Fatta questa premessa, va immediatamente
osservato che l’impianto dei motivi di reclamo si basa in larga misura su una lettura errata e parziale
del supplemento di rapporto, dal quale – contrariamente a quanto dedotto con l’atto di impugnazione
– risulta compiutamente descritto il disdicevole episodio sanzionato dal GST. In particolare,
diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, risulta chiaramente descritto il comportamento
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F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 88 del 7 febbraio 2019 Pagina 1590
del calciatore Carnicelli che “colpiva in maniera violenta e volontaria alla bocca il calciatore n. 3,
Borges Matteo della società Lokomotiv Flegrea, il quale sia accasciava al suolo per il forte trauma”.
Il ddg aggiunge peraltro: “una volta avvicinatomi, notavo fuoriuscita di sangue ed un’evidente rottura
del labbro e dei denti incisivi superiori”. Sul punto, la difesa della parte reclamante ha sottolineato
che nel supplemento di rapporto non si parla di pugno: trattasi di circostanza assolutamente
irrilevante, considerato che, quale che fosse la parte del corpo adoperata per colpire l’avversario, ciò
che conta è la condotta violenta in sé e la relativa conseguenza lesiva, accertata ed evidente. Alla
luce di tale descrizione, pare davvero non esservi spazio in punto di valutazione del gesto, tant’è
che questa Corte ritiene la sanzione comminata a carico del Carnicelli appena sufficiente in
relazione alla gravità del fatto. Né si ritiene di valutare positivamente la asserita sproporzione tra la
sanzione comminata al predetto e quella invece comminata al calciatore avversario, atteso che
quest’ultima, pur non formando oggetto del presente giudizio, appare anch’essa fin troppo mite.
Parimenti infondata è la deduzione secondo cui non vi sarebbe stata rissa, dacché anche
quest’ultima trova puntuale riscontro nel supplemento di rapporto: “…dava inizio ad una rissa”. Pure
infondato è il motivo col quale si sostiene che il tifoso autore dell’invasione di campo ed autore
dell’ulteriore aggressione al calciatore Borges non sarebbe stato identificato, di tal che non vi
sarebbe modo di ricondurlo alla Soc. Pianura. Al riguardo, pur volendo prescindere dalla valutazione
del ddg contenuta nel supplemento di rapporto, si osserva che la ricostruzione difensiva appare
priva di fondamento logico, ove si consideri che il predetto “tifoso” ebbe ad aggredire un calciatore
della squadra avversaria (Lokomotiv Flegrea): donde la consequenziale deduzione di appartenenza
alla squadra della società reclamante. Meritevole di parziale valutazione positiva è invece il motivo
di reclamo col quale si sostiene che la sospensione della gara dipese (anche) da manchevolezze
organizzative della società ospitante e dall’assenza della Forza Pubblica: sul punto, ferma la
configurabilità della responsabilità oggettiva che deriva dal sopra descritto fatto del “tifoso”, la CSAT
ritiene di dover ridurre, siccome troppo gravosa ed oggettivamente sproporzionata, la sanzione della
disputa delle gare a porte chiuse, che va contenuta entro il termine del 31 Marzo 2019. PQM
la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
accoglie parzialmente il reclamo e, in parziale riforma del provvedimento del GST reclamato,
dispone che la Società Pianura Calcio 1977 disputi fino al 31 marzo 2019 tutte le gare interne
a porte chiuse. Conferma nel resto il provvedimento gravato. Nulla per la tassa di reclamo
non versata.
Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.) , Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Francesco
schiri
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Re: Lokomotiv Flegrea / Pianura Calcio 1977

Messaggioda cammello il lun feb 11, 2019 9:34 am

Il giudice sportivo Campano ha seri problemi
cammello
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