SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2020
Con comportamento sleale antisportivo e scorretto, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si
avvicinava faccia a faccia al ddg e lo minacciava. Prima di lasciare il terreno di gioco, si avvicinava nuovamente al ddg
colpendolo con un calcio allo stinco. I propri compagni di squadra lo hanno calmato, ma abbandonando il terreno di gioco il
calciatore continuava a protestare e strillare ed a minacciare il ddg. La condotta di cui innanzi rientra
nell'ambito d'applicazione dell'art. 11 bis condotta gravemente sleale, punto 1, come introdotto dal CU n. 19/A del 7.12.2018.
SOLO DUE ANNI??