Come al solito solita notizia vergognosa... chissà quando si prenderanno provvedimenti.
Video (a quanto pare non completo): https://youtu.be/iFBIiwouAqQ?t=676
Doppia squalifica di 5 anni + una squalifica di 3 anni + varie squalifiche di pochi mesi
Provvedimenti giudice sportivo:
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 VILLAROSA CALCIO
Per non avere, persone incaricate, adempiuto ai propri doveri di addette al servizio d'ordine.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 3/2023
MIRABELLA SALVATORE (VILLAROSA CALCIO)
Per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario. (Rapporto C.C.)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 3/2023
PUGLISI GAETANO (VILLAROSA CALCIO)
Per mancato adempimento ai propri compiti di addetto al servizio d'ordine.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2023
FOLISI MARIO (VILLAROSA CALCIO)
Per contegno minaccioso e, ancora, per proteste e contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
Ma soprattutto...
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 3/ 3/2028
FERRARA MARCO (VILLAROSA CALCIO)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro e per averlo spintonato al petto, facendolo arretrare e procurando immediato dolore, mancanza di respiro, senso di vomito e per averlo afferrato con estrema violenza per la divisa, strappandola; e, ancora, preso con violenza per la testa, con uno sgambetto ne provocava la caduta a terra dove lo colpiva ripetutamente con calci procurando varie escoriazioni e forte dolore in tutto il corpo, particolarmente alla testa ed al collo, a fine gara.
La suddetta aggressione determinava la necessità di recarsi presso un P.O. dove veniva dimesso con una prognosi provvisoria di dieci giorni per "trauma policontusivo da aggressione fisica".
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 49/A del 12/10/2022;
Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una condotta violenta secondo la definizione dell'art. 35 del C.G.S., che la individua in "ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un'azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara."
Per quanto sopra;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.
MARDI YOUSSEF (VILLAROSA CALCIO)
Per avere colpito l'arbitro con un violentissimo pugno allo zigomo destro provocandogli immediato dolore e capogiri, a fine gara.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n. 49/A del 12/10/2022;
Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una condotta violenta secondo la definizione dell'art. 35 del C.G.S., che la individua in "ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un'azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara."
Per quanto sopra;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.
SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2026
DABO MOHAMED LAMINE (VILLAROSA CALCIO)
Per avere bloccato la corsa dell'arbitro afferrandolo per la spalla destra, strattonandolo e consentendo l'aggressione allo stesso da parte di un proprio compagno di squadra, a fine gara.
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
CORDARO GIUSEPPE (VILLAROSA CALCIO)
Per reiterato contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro, a fine gara. (Sanzione aggravata in quanto capitano della squadra)
MESSINA FABIO (VILLAROSA CALCIO)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro e minaccioso nei confronti dello stesso e del C.C., dopo la propria sostituzione; nonchè per reiterato contegno minaccioso nei confronti del direttore di gara, alla fine della stessa. (Rapporti A. e C.C.)
Inoltre si sottolinea come il VILLAROSA CALCIO abbia anche presentato preannuncio di reclamo.