Seconda Categoria Molise.... Squalifiche ridotte

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Seconda Categoria Molise.... Squalifiche ridotte

Messaggioda gip il gio apr 20, 2023 6:00 pm

B. DECISIONE CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
Il giorno 28 Marzo 2023 c/o la sede del C.R. Molise si è riunita la Corte Sportiva di Appello Territoriale
così composta:
AVV. ANNIBALE ORESTE CAMPOPIANO - Presidente
AVV. MICHELE LIGUORI - relatore
AVV. GABRIELE SICILIANO - componente
con l’assistenza del Segretario ANGELO CIARLARIELLO
PER DISCUTERE IL SEGUENTE RECLAMO:
A.S.D. U.S. SANT’ANGELO – riduzione squalifica inflitta al calciatore Rinaldi Paolo
(GARA REAL PETTORANELLO – U.S. SANT’ANGELO A.S.D. DEL 25.02.2023 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
girone A)
La Corte Sportiva di Appello,
- letto il reclamo proposto dalla ASD US SANT’ANGELO avverso la decisione del Giudice
Sportivo Territoriale, pubblicato nel C.U. n. 92 del 03.03.2023, inerente la gara del campionato
di seconda categoria, girone A, disputata in data 25 febbraio 2023 tra la società Real
Pettoranello e U.S. Sant’Angelo con la quale è stata inflitta la squalifica fino al 30 giugno 2025 al
calciatore Rinaldi Paolo per condotta violenta nei del direttore di gara;
-visti gli atti del procedimento;
-sentito il Presidente dell’A.S.D. U.S. Sant’Angelo
osserva quanto segue:
- il Giudice Sportivo Territoriale, sulla scorta del referto arbitrale, applicava al giocatore
dell’ ASD US SANT’ANGELO, Rinaldi Paolo, la squalifica fino al 30.06.2025 per aver colpito il
direttore di gara tanto da avergli procurato lesioni diagnosticate dai sanitari del pronto
soccorso dell’ospedale di Isernia;
- avverso il provvedimento del Giudice di prime cure è insorta la società U.S. SANT’ANGELO,
affidandosi ad un unico motivo di reclamo, con il quale lamenta la sproporzione della sanzione
inflitta al proprio calciatore per i fatti realmente accaduti, evidenziando altresì che il direttore di
gara non avrebbe subito lesioni, così come riportato nel provvedimento del G.S.T., ma soltanto
percosse;
- la sanzione inflitta all’altro calciatore coinvolto, così come la perdita della gara non sono stati
oggetto di specifica impugnazione, di talché questa Corte non può scrutinare la decisione
adottata dal Giudice di prime cure.
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C.R. Molise–LND–FIGC - S.S. 2022/2023 - Comunicato Ufficiale n. 109 del 19 Aprile 2023 pag. 2766
Il reclamo avverso la sanzione inflitta al calciatore Rinaldi Paolo è parzialmente fondato.
L’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato “condotte violente nei confronti degli
ufficiali di gara” al primo comma delinea il perimetro della condotta, punendo “ogni atto
intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa
e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o
durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”. Al successivo comma 2 prevede la sanzione
minima di un anno di squalifica ed al comma 4, in presenza di lesione personale certificata da
struttura sanitaria pubblica, la sanzione è elevata ad un minimo di anni due di squalifica.
Il direttore di gara, nel supplemento di rapporto, ha puntualmente evidenziato di essere stato
colpito violentemente al petto con mano semichiusa, tanto da essere costretto a
indietreggiare, percependo altresì un forte dolore. Ciò evidenziato, sempre il direttore di gara,
riferisce di essersi recato presso il nosocomio isernino a causa del dolore ancora presente.
Il reclamo, sul punto, non scalfisce minimamente il racconto dell’arbitro incorporato anche nel
supplemento di rapporto.
La questione susseguente sottoposta a questa Corte è quella di verificare se dalla condotta del
calciatore sia derivata una lesione al direttore di gara.
I sanitari del pronto soccorso hanno diagnosticato: “Percosse. Trama contusivo sternale” e
all’esame obiettivo hanno riferito che il paziente “lamenta dolore evocato alla digitopressione”.
Il direttore di gara è stato poi dimesso con prescrizione di antidolorifici.
Dal certificato del pronto soccorso emerge con chiarezza che l’arbitro ha subito una percossa,
senza ulteriori conseguenze che possano ricomprendersi nella nozione di lesione personale
evocata dalla norma.
Nel campo della medicina la lesione è “modificazione menomante a carico di un organo o di un
tessuto, con alterazione (reversibile o irreversibile) della continuità della forma, della posizione, della
struttura o della funzione, e provocata da cause di varia natura: fisica (agenti traumatici, termici, radianti),
chimica (sostanze tossiche, squilibri metabolici, enzimatici, ormonici), biologica (microrganismi patogeni,
tossine)”
La lesione personale comporta, quindi, l’insorgenza di una patologia, mentre la percossa non
prevede l’insorgere di una malattia fisica o psichica.
Sul punto, granitica è anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito quanto
segue: “i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che
consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, differiscono quanto alla materialità, ovvero in
riferimento alle conseguenze che la violenza produce:
- il primo è caratterizzato dalla condizione negativa che la violenza non abbia cagionato, al di fuori di una
eventuale sensazione dolorosa, effetti patologici costituenti malattia e cioè non abbia prodotto alterazioni
anatomiche, organiche o funzionali, pur se di modesta entità;
- diversamente, nel caso in cui, a seguito delle percosse subite, la vittima riporti un trauma contusivo, che
determini un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo della parte lesa, da richiedere un
processo terapeutico con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche, si configura il delitto di
lesioni volontarie” (si cfr. Cassazione Penale, II Sezione, sentenza n. 22534/2019). E, nel caso che ci
occupa, non vi è stata alcuna alterazione delle normali funzioni fisiologiche, così come privo di
indicazioni terapeutiche con specifici mezzi di cura è il verbale del pronto soccorso: di conseguenza gli
effetti della condotta, certamente grave e da sanzionare, non possono essere sussunti nell’ambito del
comma 4 dell’art. 35 del C.G.S.
Alla sanzione principale, a mente dell’art. 35, comma 7, C.G.S., segue l’applicazione della misura
amministrativa come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello territoriale accoglie parzialmente il ricorso. Ritenuta l’applicabilità
nella fattispecie dell’art. 35, commi 1 e 2 C.G.S., riduce la sanzione al calciatore Rinaldi Paolo
applicando la squalifica fino al 25.02.2024 ( un anno dall’evento).
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C.R. Molise–LND–FIGC - S.S. 2022/2023 - Comunicato Ufficiale n. 109 del 19 Aprile 2023 pag. 2767
Ai sensi del comma 7 dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, applica all’ASD US Sant’Angelo
la sanzione amministrativa indicata nel C.U. n. 49/A del 12.10.2022 della FIGC fino al termine
della corrente stagione sportiva. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia
Sportiva di II grado.
Il Relatore Il Presidente
f.to in originale f.to in originale
Avv. Michele Liguori Avv. Annibale Oreste Campopiano
Depositato in Segreteria il 13.04.2023
il Segretario
f.to in originale
Angelo Ciarlariello
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Re: Seconda Categoria Molise.... Squalifiche ridotte

Messaggioda bw90 il gio apr 20, 2023 8:54 pm

Ma nessuno si vergogna di leggere delle sentenze del genere? In pratica fino a che non ci spaccano il naso o un po’ di denti, o ci spappolano qualche organo interno alla fine cosa volete che sia?
La verità è che siamo in mano 100% alla FIGC cui frega zero se ci gonfiano di botte.
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Re: Seconda Categoria Molise.... Squalifiche ridotte

Messaggioda OldRef il gio apr 20, 2023 10:38 pm

"...La lesione personale comporta, quindi, l’insorgenza di una patologia, mentre la percossa non prevede l’insorgere di una malattia fisica o psichica..."

Menano i ns ragazzi ed i giudici sportivi si lanciano in elucubrazioni azzeccagarbugliesche pur di ridurre squalifiche a questi delinquenti, vergognatevi !
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Re: Seconda Categoria Molise.... Squalifiche ridotte

Messaggioda PaulOBS il gio apr 20, 2023 11:05 pm

Come ho già scritto altrove, gli unici a doversi vergognare sono i componenti di questo CN. Spero che qualcuno di loro legga questi commenti e se ha un briciolo di dignità e non ci ha venduto a Gravina devono dimettersi in segno di protesta.
Vergogna Carlo Pacifici!
Dov'è la signora Senesi che non dorme per le stronzate, Stasera dormirà?
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Re: Seconda Categoria Molise.... Squalifiche ridotte

Messaggioda panzeRotto il ven apr 21, 2023 8:35 am

Ma quando scrivono certe cose ci pensano più di una volta?
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