Quando a sbagliare è l'arbitro...

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda teo6791pr il mer dic 03, 2008 7:32 pm

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico sig.CANNIZZARIO ALESSANDRO – arbitro A.I.A.
Con nota 24.9.2008 prot. n. 1262/1009, il Vice Procuratore Federale,
- esaminata la documentazione pervenuta dall’A.C.Ravenna Lidi, con cui si denuncia il comportamento
tenuto dall’arbitro della gara Pol.Porto Fuori – A.C.Ravenna Lidi del 18.11.2007, camp.prov.allievi, sig.CANNIZZARO
ALESSANDRO, nei confronti di dirigenti, calciatori e sostenitori della società ospite;
- esaminata la richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali, nonché il rapporto ed il supplemento di
rapporto redatto dall’arbitro, la distinta di gara presentata dall’A.C.Ravenna Lidi e la certificazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna per le cure mediche prestate al sig.CANNIZZARO ALESSANDRO, vittima di una aggressione ad opera di un dirigente dell’A.C.Ravenna Lidi;
- vista la delibera del G.S. di Ravenna che ha comminato l’inibizione ai dirigenti dell’A.C.Ravenna Lidi,
sig.Duro Panfilo a svolgere ogni attività fino al 18.11.2012 e sig.De Pascali Carlo a svolgere ogni attività fino al 28.2.2008;
- vista la delibera della Commissione Disciplinare che ha respinto il reclamo relativo al sig.Duro Panfilo;
- vista la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha dichiarato l’inammissibilità, ex art.31, comma 1
del C.G.S., del ricorso proposto dal sig.Duro Panfilo;
- rilevato che le dichiarazioni testimoniali del sig.De Pascali, il quale ha sporto querela nei confronti
dell’arbitro, evidenziano una situazione di estrema tensione venutasi a determinare nel corso della partita, a suo dire determinata – o alla quale avrebbe comunque contribuito – dall’atteggiamento del direttore di gara il quale, nel corso della gara mostrava il dito medio all’indirizzo degli spettatori che ne contestavano le decisioni ed al termine della gara, dopo aver asseritamene colpito con una testata il giocatore Cancelliere Alan, alle rimostranze del De Pascali, dopo aver precisato la prevalenza delle sue parole, lo minacciava di farlo radiare;
- rilevato altresì che le dichiarazioni testimoniali rese da sei persone, concordano tutte nell’attribuire al
sig.CANNIZZARO la responsabilità del compimento di gesti poco eleganti e dell’aver assunto atteggiamenti provocatori e di sfida, accompagnati da espressioni offensive;
- accertato che il calc.dell’A.C.Ravenna Lidi, Cancelliere Alan, è stato sottoposto a cure mediche presso il
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna, per una contusione al volto causata, a suo dire, da una testata infertagli
volontariamente dall’arbitro, ma che nel rapporto di gara e nel relativo supplemento non si fa alcuna menzione, sia
dell’episodio relativo al colpo accusato dal calciatore, sia della contestualità del ritrovarsi, poco dopo la conclusione della gara, nello stesso ambito ospedaliero;
- preso atto che per l’episodio surriferito, i genitori di Cancelliere Alan hanno sporto querela nei confronti del
direttore di gara;
- rilevato che il sig.CANNIZZARO non ha inteso collaborare con il rappresentante della Procura Federale,
designato a chiarire quegli aspetti della delicata vicenda che il rapporto di gara ed il relativo supplemento non
evidenziavano, motivando il suo atteggiamento con la formula che erano in corso procedimenti penali pendenti, con
indagini in corso;
- visto l’art. 32, quarto comma, del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. il sig.CANNIZZARO ALESSANDRO per rispondere della violazione dell’art.1,
comma 1, del C.G.S., con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 40, punto 2, lettere a), b) ed e) del Regolamento dell’A.I.A., per avere tenuto un comportamento non consono ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza richiesti agli arbitri in ragione della peculiarità del loro ruolo, oltre che irrispettosi degli altri e della comune moralità, e per essersi,inoltre, astenuto dal collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari.
Ritualmente notificato l’avviso di convocazione, il sig.CANNIZZARO ha fatto richiesta di audizione, ed è presente
all’odierno dibattimento, assistito da persona di fiducia. Ha anche presentato memoria difensiva in cui, fra l’altro : 1)contesta le testimonianze raccolte da persone legate ad una stessa società sportiva; 2) fa presente che, a detta degli unici testimoni terzi, egli ha arbitrato in maniera normale, non ha commesso i gravi episodi attribuitigli quali il dito medio alzato, l’esultanza nel gol della squadra avversaria, i gesti di scherno nei confronti dei tifosi; 3) fa presente che l’episodio della testata al giocatore, peraltro non collocabile esattamente nel tempo, non è provato e detto episodio sarebbe poi smentito dal referto medico sulla sua persona laddove viene si evidenziata la lesione a causa del pugno subito, ma nessun segno nella zona della testa riguardante la asserita testata inferta; 4) a fine partita vi è stato un violento parapiglia fra i giocatori delle due squadre, senza coinvolgimento dell’arbitro e questa circostanza, che potrebbe giustificare la lesione subita dal calciatore , non è stata menzionata da nessun testimone legato, come già detto, ad una stessa società sportiva, oppure è stata minimizzata; 5) sulla contestazione di mancata collaborazione da parte sua con gli Organi disciplinari, su certi argomenti, oggetto di querele a suo carico “ha ritenuto di non rispondere, ben sapendo che tutte le sue dichiarazioni potevano un domani confluire nel fascicolo penale della giustizia ordinaria” “e non volendo compromettere in alcun modo la sua posizione processuale quale indagato in ben sei procedimenti penali, si è legittimamente riportato a tutti i suoi scritti e deposizioni precedenti, senza voler null’altro aggiungere”.
Chiede l’archiviazione del procedimento e dichiarare non sussistenti le contestazioni addebitate.
Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore Avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia e dettagliata
disamina dei fatti contestati, così’ come ricostruiti ed accertati a seguito delle indagini esperite, sottolineando, fra l’altro, la particolare gravità del comportamento tenuto dal sig.CANNIZZARO, in riguardo al contesto nel quale avvenuto, campionato giovanile categoria allievi, conclude la sua requisitoria chiedendo che, considerata provata la condotta sleale ed antisportiva messa in atto, sia erogata al predetto la sospensione dall’attività per anni 1.
Il sig.CANNIZZARO, richiamandosi alla memoria depositata, sottolinea, fra l’altro, che, da parte della Procura Federale, gli atti ufficiali di gara non siano stati presi in minima considerazione e che le testimonianze prodotte non siano concordanti né univoche e che, dal parapiglia verificatosi a fine gara potevano derivare le lesioni riportate al giovane calciatore. In conclusione, afferma che tutti gli atti vanno letti anche in chiave di lettura di una possibile macchinazione nei suoi confronti e chiede la propria completa assoluzione.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentita la richiesta avanzata dal rappresentante della Procura Federale;
- avute presenti la memoria difensiva presentata dal sig.CANNIZZARO e le argomentazioni svolte dallo stesso in questa sede;
- acclarato che dall’esame degli atti ufficiali relativi alla gara Porto Fuori – Ravenna Lidi del 18.11.2007 nulla
emerge circa una rissa verificatasi fra i giocatori al termine della partita;
- valutato che la richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale risulti suffragata da diverse
deposizioni testuali raccolte dalla stessa Procura, deposizioni che paiono non essere smentite da altre testimonianze, gli autori delle quali sostanzialmente nulla hanno saputo riferire in merito al più grave degli episodi attribuiti al sig.CANNIZZARO;

- ritenuto che i comportamenti messi in atto dal sig.CANNIZZARO, ben evidenziati in questa sede dal
Sostituto Procuratore avv.MARCO STEFANINI, integrino la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con riferimento
all’art. 40 del Regolamento A.I.A.;
- visti gli artt. 3 del regolamento A.I.A. e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig.CANNIZZARO ALESSANDRO, arbitro effettivo A.I.A., la sospensione dall’attività per anni 1.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito


Ad ognuno le sue considerazioni personali
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Re: Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda AssistantRef il mer dic 03, 2008 8:53 pm

Via le mele marce.
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Re: Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda MySoccerRef il gio dic 04, 2008 2:26 am

teo6791pr ha scritto: [...] “e non volendo compromettere in alcun modo la sua posizione processuale quale indagato in ben sei procedimenti penali, si è legittimamente riportato a tutti i suoi scritti e deposizioni precedenti, senza voler null’altro aggiungere”.


Già solo il fatto di aver 6 procedimenti penali a carico non è normale! :shock:
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Re: Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda zola89 il gio dic 04, 2008 6:14 pm

Perché non scrivere del parapiglia finale nel referto?
E' vero che le testimonianze sono svariate e discordanti ma è anche vero che lui non può provare il contrario;
Come si fa ad arbitrare e ad avere SEI procedimenti penali a carico?
Perché non presentarsi inizialmente per chiarire sin da subito?

Se fosse stato innocente, avrebbe chiamato a fine gara il suo presidente o designatore per informarlo dei fatti accaduti e in secondo luogo, avrebbe scritto ogni cosa minuziosamente nel referto di gara. Da quanto si può evincere, invece, nel referto di gara non c'è traccia di questa presunta rissa.
Ultima modifica di zola89 il gio dic 04, 2008 10:45 pm, modificato 1 volta in totale.
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Re: Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda Adler il gio dic 04, 2008 8:46 pm

Penso che chiederò la sua amicizia su facebook :D
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Re: Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda pintu84 il sab dic 06, 2008 11:09 pm

Conosco alessandro operando presso lo stesso cra (anche se lui ora e"assistente)ed essendo della sezione di Ravenna a me vicina.siciliano emigrato in
Romagna,alessandro e"un ragazzo con grande passione per l"arbitraggio dirigendo spesso gare
Anche per otp,serie d calcio a5 compresa,per aiutare il
Suo designatore.per contro la soc.Ravenna lidi,di puro settore giovanile,e"altrettanto
Famosa per I comportamenti meritevoli
Di squalifica da parte di tesserati.nella fattispecie,il dirigente punito con5anni
Di inibizione e perdente tutti i ricorsi,e"un carabiniere.come esempio
Di comportamento ho detto tutto.non parliamo anche noi per dare aria alla bocca,cari colleghi..
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Re: Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda enigma il dom dic 07, 2008 11:09 am

Sei procedimenti penali a suo carico non vuol dire 6 condanne a suo carico... Per la Legge Italiana un cittadino è innocente fino a sentenza del Giudice.
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Re: Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda Dode il dom dic 07, 2008 8:12 pm

enigma ha scritto:Sei procedimenti penali a suo carico non vuol dire 6 condanne a suo carico... Per la Legge Italiana un cittadino è innocente fino a sentenza del Giudice.


Si ma 1) non e normale avere dei procedimenti penali in corso 2) il torto e suo... perche quando una commissione disciplinare ti da torno vuol dire che l'hai fatta proprio grossa...
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Re: Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda enigma il dom dic 07, 2008 8:28 pm

Non è normale neanche aver un solo procedimento, ma ripeto: è stato rinviato a giudizio per 6 volte con accuse che noi non sappiamo e che non dobbiamo sapere.
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Re: Quando a sbagliare è l'arbitro...

Messaggioda Dode il dom dic 07, 2008 11:52 pm

Perdonami, ma non capisco se la tua puntualizzazione e solo cosi a titolo informativo, o se intendi dire che non e giusto non credere all'arbitro solo perche ha dei procedimenti penali in corso.
In quest'ultimo caso, visto che la giustizia sportiva mette in discussione un referto che noi firmiamo e che viene considerato fonte privilegiata e indiscutibile di verita, ritengo che la credibilita dell'arbitro in questione, viste le vicende personali che non ci interessano ma ci sono (e sono state difatti menzionate) sia lesa.
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