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GARE DEL 4/ 4/2009
CAPRINO CALCIO - CALOLZIOVICTORIA A.S.D.
Dal rapporto di gara e dal supplemento di rapporto e sentito telefonicamente l’arbitro, si rileva che al 29° del 1° tempo venivano espulsi i calciatori Ferrari Stefano della società Caprino e Gregori Jacopo della società Calolziovictoria, entrambi per reciproci gravi atti di violenza; al 20° del 2° tempo veniva allontanato dal terreno di gioco il tecnico della società Caprino Signor Beretta Carlo perché urlava ripetute bestemmie gesticolando e protestando nei confronti dell’arbitro. Nel frattempo i sostenitori del Caprino urlavano ripetute minacce ed, insulti all’arbitro. Al 31° del 2° tempo veniva espulso il calciatore Bonacina Marco della società Caprino per aver sferrato un calcio ad un avversario. Mentre l’arbitro stava annotando quest’ultima espulsione veniva raggiunto dal calciatore Ghilardi Alex della società Caprino il quale entrato sul terreno di gioco dalla panchina, proditoriamente lo colpiva con tre violenti pugni alla nuca facendolo cadere a terra (l’arbitro voltandosi lo individuava immediatamente come responsabile della violenza); mentre era a terra l’arbitro veniva colpito anche con un calcio alla schiena che gli provocava dolore, ma in questo caso non riusciva ad individuare il responsabile, pur asserendo trattarsi di calciatore della società Caprino. Mentre il direttore di gara fischiava la fine anticipata e definitiva della gara, a buona ragione in considerazione delle gravi violenze subite, doveva evitare con pronta schivata un pugno al volto che gli veniva indirizzato dal medesimo calciatore Ghilardi Alex della società Caprino che lo aveva in precedenza già colpito coi tre pugni.
Il direttore di gara cercava poi di rientrare nello spogliatoio (aiutato dal dirigente del Caprino signor Vanoncini Marco che nel frattempo aveva afferrato e trattenuto il calciatore Ghilardi Alex il quale ad alta voce bestemmiava, offendeva pesantemente e ripetutamente e minacciava l’arbitro), ma, giunto nello spogliatoio doveva attendere, esposto agli insulti ed al rischio di nuove violenze, ben cinque minuti prima di poter ricevere la chiave dello spogliatoio medesimo. Nel mentre il signor Brivio Osvaldo, assistente di parte della società Caprino, avvicinava il direttore di gara urlando gravi offese ed insulti ed alzata la bandierina che teneva nelle mani la calava verso l’arbitro cercando di colpirlo, non riuscendovi solamente per il pronto spostamento del direttore di gara. Una volta entrato finalmente nello spogliatoio non riuscendo a chiudere la porta a chiave, in quanto la serratura non funzionava, l’arbitro ha dovuto trattenere per circa dieci minuti la maniglia della porta onde evitare che potessero entrare alcuni energumeni che stazionavano all’esterno dello spogliatoio urlando ed invitando l’arbitro in modo provocatorio ad uscire. Più tardi, resosi conto che all’esterno non c’era più nessuno l’arbitro poteva compilare i documenti di gioco e nel frattempo due persone qualificatesi come Presidente e Vicepresidente della locale società si presentavano nello spogliatoio dell’arbitro: anziché mettersi a sua disposizione per collaborare ed all’evenienza proteggerlo, gli chiedevano scortesemente spiegazioni lo insolentivano e lo minacciavano di non farlo più arbitrare. Dopo tre quarti d’ora l’arbitro, accompagnato dal dirigente locale signor Vanoncini Marco (l’unico che lo aiutava ), poteva lasciare l’impianto sportivo con la propria vettura. Sulla strada veniva subito raggiunto da un’auto sulla quale viaggiavano tre calciatori della società Caprino i quali urlavano minacce all’arbitro; il guidatore poi con comportamento minaccioso suonava ripetutamente il clacson, accendeva i fari ed avvicinava la propria vettura all’auto dell’arbitro in modo decisamente pericoloso. L’inseguimento durava per più di un chilometro.
Solo a questo punto l’arbitro poteva tranquillamente rientrare a casa. Va peraltro ricordato, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, che “ Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto”. Nel caso di che trattasi poiché il direttore di gara è stato colpito con un calcio da calciatore della società Caprino non identificato, fino a che il colpevole non verrà identificato la responsabilità della violenza va attribuita al Capitano di tale squadra.
Gravi e pesanti censure devono quindi essere assunte a sanzione dell’inqualificabile comportamento di gratuita ed ingiustificabile violenza fisica e morale posta in esser congiuntamente da parte di diversi tesserati (calciatori e dirigenti) della società Caprino nei confronti di una sola ed indifesa persona (sostenuta ed aiutata solamente da un dirigente locale). Tale comportamento, non solo non trova attenuanti alcune, ma certo è aggravato dalla pervicacia colla quale è stato posto in atto per lungo tempo e per i gravi rischi ai quali è stato esposto con inqualificabile incoscienza il direttore di gara sia prima, sul terreno di gioco, sia poi mentre tornava presso la sua abitazione tale comportamento chiaramente e gravemente contrasta coi principi di lealtà correttezza e probità che devono contraddistinguere tutti i rapporti tra le persone che praticano lo sport e l’attività calcistica. Dato quindi atto che la gara non è stata regolarmente portata a termine a causa dei fatti su esposti e che per questo la società Caprino è da ritenere oggettivamente responsabile.
Visti gli articoli 3, 16, 17, 18 e 19 del condotta gravemente sleale.
P.Q.S.
DELIBERA
- di comminare alla società Caprino la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
- di comminare alla società Caprino l’ammenda di Euro 300,00 e la penalizzazione di sei punti in classifica;
- di squalificare i calciatori Ferrari Stefano della società Caprino e Gregori Jacopo della società Calolziovictoria, espulsi durante la gara, per cinque gare, per reciproci gravi atti di violenza;
- di squalificare il tecnico della società Caprino Signor Beretta Carlo, allontanato durante la gara fino al 10-6-2009;
- di squalificare il calciatore Bonacina Marco, della società Caprino, espulso durante la gara, per due gare;
- di squalificare il calciatore Ghilardi Alex della società Caprino per anni 5, vale a dire fino al 9-4-2014;
- di inibire il signor Brivio Osvaldo, assistente di parte della società Caprino per anni uno vale a dire fino al 7/4/2010;
ed infine:
- di squalificare il calciatore Torri Leonardo, Capitano della società Caprino per anni 1, vale a dire fino 7/4/2010, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, dando atto che il presente provvedimento cesserà di avere esecuzione nel momento in cui verrà comunque individuato l’autore dell’atto violento.
Si da atto che gli altri provvedimenti relativi alla gara sono eventualmente riportati nell’apposita sezione del presente comunicato