Quando la CD aumenta la pena da tre a cinque anni

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Quando la CD aumenta la pena da tre a cinque anni

Messaggioda conticuereomnes il ven gen 29, 2010 12:38 pm

Per una volta tanto, la Commissione Disciplinare aumenta la pena inflitta ad un giocatore
Ho tagliato un pò perchè c'era la ricostruzione di difesa della società che se uno vuole, si può leggere nel comunicato



068 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’A.S.D. Salutio e Del Sere Andrea avverso la decisione del G.S. di Arezzo, che ha comminato l’ammenda di € 1.200,00 alla società e la squalifica al giocatore Del Sere Andrea fino al 31.12.2013.
C.U. n° 17 del 18.11.2009
Il Giudice Sportivo comminava la squalifica fino al 31.12.2013 al giocatore Del Sere Andrea poiché << a fine gara, al rientro negli spogliatoi, offendeva il D.G.. Dopo la notifica dell’espulsione, mentre il D.G. saliva i gradini che conducono allo spogliatoio, lo spintonava con le mani e dopo averlo rivolto verso se stesso, lo afferrava con entrambe le mani al collo spostandolo e pressandolo al muro degli spogliatoi. Quindi sferrava un violento pugno al D.G. colpendolo fra la mandibola e l’orecchio destro, con fuoriuscita di sangue dall’orecchio e provocando altresì escoriazioni e contusioni al gomito sinistro a contrasto con il muro, ponendo fine all’atto di violenza solo grazie all’intervento dell’allenatore e dei compagni di squadra che lo portavano via spingendolo all’interno dello spogliatoio. Sanzione aggravata perché capitano. Il D.G. riportava lesioni come refertate dal Pronto Soccorso di Figline Valdarno >>.
Posizione Del Sere:
Innanzitutto si deve rilevare la pressoché marginalità dell’offesa sull’intera durata della sanzione inflitta. In ogni caso, la semplice affermazione negativa, di non essere stato il Del Sere, non consente alcuna riduzione se non accompagnata da concreti elementi o concreti spunti difensivi. Per di più, e questo la reclamante dovrebbe saperlo da sempre, prevede, il C.G.S., la natura di fonte di prova privilegiata del rapporto di gara, obbligando pertanto la reclamante a portare concrete, logiche, riscontrabili ed attendibili difese. Una semplice affermazione del tipo, ad esempio, “non è stato lui ad offendere l’arbitro”, di per se stessa, è priva di qualsiasi efficacia. In ogni caso si ribadisce l’assoluta marginalità rispetto all’intero accaduto (oltre al fatto che tra frase offensiva e frase irriguardosa poco o nulla cambia, in termini sostanziali).
Sulla reazione del Del Sere ad una presunta spinta ricevuta dal D.G., non vi è molto da dire, in quanto nessun elemento a supporto forniscono i reclamanti, e la versione è in ogni caso respinta dall’arbitro, come sopra indicato. Tenuto conto anche dell’impostazione del reclamo, per quanto possa occorrere, il Collegio ha la sensazione che tale tesi tenda solo ad essere strumentale, capziosa e tendente a voler discreditare il D.G. per l’ottenimento della riduzione.
Quanto i reclamanti tentano di attribuire all’arbitro configurerebbe un fatto di particolare gravità a carico del D.G., e l’incolpato non si sarebbe certo limitato alla semplice affermazione del fatto, ma avrebbe sostenuto con forza la propria tesi, anche chiedendo un’audizione personale, al fine di ribadire in udienza il grave episodio di cui – a suo dire – sarebbe rimasto vittima. Ma non lo ha fatto.
Ciò è più che sufficiente a ritenere il reclamo privo di fondamento sotto questo aspetto.
In ogni caso, per tranquillità del reclamante, si precisa che questo Collegio ha da sempre ritenuto i comportamenti in reazione alla stessa stregua di quelli posti in essere senza provocazione. La reazione, ad avviso di questo Giudice, non è da considerarsi un’attenuante.
In merito alla contestazione sull’aggravante per la qualifica di capitano rivestita dal calciatore:
evidentemente i reclamanti, ovvero chi per essi ha materialmente predisposto il reclamo, da una parte non sono soliti leggere i Comunicati Ufficiali, così da poter apprendere come opera la Giustizia Sportiva; dall’altra parte anche stavolta (vedi sopra quanto detto a proposito del rapporto arbitrale) dimostrano chiaramente (o fanno finta, anche se non si comprende a quale scopo) di non conoscere le Carte Federali.
Le Norme Organizzative Interne (cd. NOIF), formate da 117 articoli, sanciscono, all’art 73 u.c., l’aggravante da comminare al capitano in determinate circostanze.
Nessuna applicazione illegittima della norma, quindi, è stata commessa dal Giudice Sportivo, e del tutto infondata è l’eccezione in tal senso promossa.
Sulle attenuanti, sulla giovane età, sullo stato d’ira del calciatore, sulla concreta resipiscenza, ecc. del tesserato: anche in questo caso si tratta di motivazioni prive di consistenza.
Il gesto è gravissimo, è stato perpetrato con continuità e con una violenza esponenziale, ed ha avuto termine – si noti questo che potrebbe apparire, ad una superficiale lettura, un particolare di poco conto, ma non lo è – solo quando il Del Sere è stato di forza allontanato e spinto dentro lo spogliatoio.
Gli stessi reclamanti parlano di esemplarità della punizione, di ingiustificabilità delle azioni contestate, di gesto deplorevole, ecc.
Quanto accaduto deve essere annoverato fra gli atti più gravi: l’arbitro, in un contesto che si è protratto con azioni plurime, è stato spinto, fermato, girato, colpito, afferrato al collo, con conseguenze gravi (compresa la fuoriuscita di sangue) tanto da necessitare di visita al Pronto Soccorso e conseguente prognosi. Per consolidata prassi non si può essere clementi con gli autori di certi gesti.
Le sanzioni devono essere educative ma anche afflittive, e in casi come quello in esame devono in qualche modo coadiuvare sensibilmente ad evitare che si ripetano, ovvero che diano luogo anche ad effetti emulativi.
La giovane età del ragazzo non giustifica quanto compiuto, e la richiesta di sospenderlo fino alla frequentazione di un corso arbitrale appare di poca consistenza, quasi premiante, e di mancanza di rispetto e riguardo nei confronti di coloro che hanno scontato lunghe squalifiche per episodi purtroppo similari. Né si può correre il rischio di una ripetizione di tale esplosiva violenza da parte del tesserato.
Proprio sull’entità della sanzione, questo Collegio ritiene di dover essere ancora più severo rispetto a quanto deciso dal Primo Giudice, così come gli consente l’art. 36 C.G.S..
Gli episodi di violenza, nei confronti di tesserati ma soprattutto di Direttori di Gara, appaiono sempre più frequenti e sempre più gravi; e le tesi difensive proposte, più che a difendere veramente l’incolpato, tendono sempre più a voler giustificare gli autori dei gesti.
Dovrebbe essere a conoscenza di tutti, che quando si decide per propria volontà di diventare un tesserato federale, ci sono determinati obblighi, l’inottemperanza dei quali viene sanzionata secondo le regole interne.
Un ragazzo di vent’anni, che scaglia tanta violenza nei confronti di un ragazzino quindicenne che deve dirigere la gara, quali conseguenze pretenderebbe dopo tale ripetuta violenza? Ed una punizione esemplare e afflittiva, che faccia riflettere concretamente l’autore del gesto, non può certo essere una condanna alla frequentazione di un corso. Già si è espressa, più volte, questa C.D. in tema di afflittività delle squalifiche, anche perché, in circostanze come quella in esame, l’afflittività della sanzione si rende indispensabile quale unico rimedio per la tutela dell’incolumità dei Direttori di Gara..
La sanzione massima comminabile ad un tesserato è la squalifica di cinque anni, con eventuale proposta di radiazione. Nella graduazione della sanzione si deve sempre tener conto della gravità tanto dell’episodio quanto delle conseguenze subite. Risulta evidente che non si possa graduare la sanzione sic et simpliciter con una diretta proporzionalità fra zero e cinque anni, considerando i cinque anni la sanzione da comminarsi per l’episodio in assoluto più grave che possa essere commesso; ne deriverebbe l’impossibilità pratica di comminare la sanzione massima se non in caso davvero estremo (omicidio del D.G.?); il che non è proponibile per evidenti ragioni.
Vero è, invece, che esiste una soglia oltre la quale non si può andare, una soglia oltre la quale l’incolpato, accertata la sua responsabilità, merita la sanzione massima.
Ritiene questo Collegio che nell’episodio in questione sia stato superato questo limite e che il Del Sere – il quale, si ribadisce ancora, non ha fornito elementi concreti a sua discolpa, con un atteggiamento difensivo quasi irritante (anche se quest’aspetto ovviamente non influisce la decisione di questa C.D.) che oltre a dimostrare una totale mancanza di conoscenza delle Carte Federali, dimostra anche un poco nobile tentativo di screditare l’arbitro – meriti la massima sanzione, ad esclusione della proposta di radiazione.
Si ritiene quindi di procedere, per i motivi sopra esposti, ad una reformatio in peius, prevista dal C.G.S. al citato art. 36, comminando al tesserato Del Sere la squalifica di anni cinque
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Re: Quando la CD aumenta la pena da tre a cinque anni

Messaggioda Doraemon il ven gen 29, 2010 1:28 pm

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Re: Quando la CD aumenta la pena da tre a cinque anni

Messaggioda onlyReferee il ven gen 29, 2010 3:22 pm

Giustizia è fatta :) :!:

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Re: Quando la CD aumenta la pena da tre a cinque anni

Messaggioda dolphin91 il ven gen 29, 2010 3:24 pm

Finalmente una decisione logica!!!!!!!!!! Abituati come siamo a sentire di violenze non punite o sanzionate in modo troppo leggero mi sembra un'ottima cosa :!:
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Re: Quando la CD aumenta la pena da tre a cinque anni

Messaggioda diegojj il ven gen 29, 2010 3:44 pm

Ragazzi mi viene da piangere!!! :cry:
Ho riletto il comunicato 3 volte! non ci potevo credere!
FINALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
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Re: Quando la CD aumenta la pena da tre a cinque anni

Messaggioda teo6791pr il lun feb 01, 2010 11:30 pm

Al di là della pena (aumentata di 1 anno e non di 2 come erroneamente scritto ...) la motivazione che ha datto la Commissione sulla respinta del ricorso è formulata in un modo , non solo da "rendere giustizia" al collega che ha subito la violenza ma anche in modo che la gente non si limiti a commentare una durata della squalifica ma si sforzi a comprendere cosa ha generato quella data.
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