CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
GARA DEL 02/12/2007 SERRENTI–QUARTUCCIU
Dal rapporto dell’arbitro relativo alla gara in oggetto si evince che al 30° minuto del secondo tempo l’arbitro, mentre si apprestava ad espellere il giocatore Secchi Ubaldo della società Quartucciu, che colpiva violentemente un avversario alle gambe con la palla non a distanza di gioco, veniva raggiunto dal giocatore Zedda Giovanni della società Quartucciu, che lo colpiva con uno schiaffo al viso. A causa dell’azione violenta l’arbitro non era in grado di continuare la gara e per tanto la sospendeva. L’aggressore tentava reiteratamente di colpire l’arbitro non riuscendovi grazie all’intervento dei dirigenti e dei giocatori della squadra ospitante. Successivamente l’arbitro ricorreva alle prestazioni sanitarie del pronto soccorso.
Il Giudice, nello stigmatizzare il comportamento particolarmente violento tenuto dal giocatore, tra l’altro, avvenuto in una situazione non caratterizzata da particolare tensione fra le due squadre,
- visto l’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, adotta il provvedimento della perdita della gara a carico della società Quartucciu, con il punteggio di 3-0 in favore della società Serrenti;
- visto l’art. 19, p. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, infligge al giocatore Secchi Ubaldo della società Quartucciu la squalifica a tempo determinato fino al 20 gennaio 2008 ed al giocatore Zedda Giovanni della società Quartucciu la squalifica a tempo determinato sino all’1 dicembre 2010.
COMUNICATO C.U. n°18 del 5/12/2007