Partiamo dal Comunicato della Divisione Nazionale calcio a 5
5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A
GARE DEL 18/12/2010
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 5.000,00 S.S. LAZIO CALCIO A 5
Perchè un proprio dirigente, conosciuto personalmente
dall'arbitro, indebitamente presente a fine gara nella zona degli
spogliatoi, aggrediva l'arbitro colpendolo con un pugno al viso
dopo averlo ingiuriato e spintonato. si fa obbligo alla società
di rimborsare eventuali spese mediche occorse al direttore di
gara se richieste e documentate. ( R.A.-R.C.d.C.)
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL 31/12/2014
DI SAVERIO MARCO (S.S. LAZIO CALCIO A 5)
Perchè a fine gara quantunque non inserito in distinta ma
conosciuto personalmente dall'arbitro, sostava indebitamente
nella zona degli spogliatoi ove avvicinava l'arbitro e gli
rivolgeva frasi gravemente irriguardose. Successivamente lo
spintonava con le mani facendolo indietreggiare e dopo avergli
rivolto frasi minacciose, lo colpiva con un violento pugno al
viso all'altezza dell'orecchio destro. Per il colpo sferrato
l'arbitro provava intenso dolore che si protraeva per diversi
minuti, per poi del tutto scomparire all'atto dell'uscita
dell'impianto sportivo. (R.A.- R.C.d.C.)
Mi sembra qualcosa di grave no?Veniamo alla decisione della Corte di Giustizia Federale
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IVa SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico
COMUNICATO UFFICIALE N. 141/CGF
(2010/2011)
Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella
riunione tenutasi in Roma il 4 gennaio 2011, ha
adottato le seguenti decisioni:
I° Collegio composto dai Signori:
Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitiello, Dott. Ivan De Musso, Componenti; Dott.
Carlo Bravi– Rappresentante dell’A.I.A. Dott. Antonio Metitieri - Segretario.
1) RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5
AVVERSO LE SANZIONI:
INIBIZIONE FINO AL 31.12.2014 AL SIG. DI SAVERIO MARCO;
SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE
BARBOZA ARCENI JUNIOR;
AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE,
INFLITTE SEGUITO GARA BISCEGLIE CA5/ASD SS LAZIO CA5 DEL 18.12.201
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 280 del 22.12.2010)
La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5
di Roma:
- riduce al 30 giugno 2013 la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Di Saverio Marco;
- riduce a € 3.500,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante.
Conferma nel resto la decisione impugnata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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