da marblearch il ven ott 14, 2016 8:21 am
No Missed, scusa ma il Giudizio semplificato dell' art .8 delle Norme di Disciplina, NON prevede la procedura che tu indichi.
Se viceversa il collega ha ricevuto dal Presidente di Sezione la lettera che, correttamente, indichi in base all'art. 23 ha tempo per saldare il dovuto e si chiude lì (rapporto Associato- Presidente di Sezione). Qualora non accadesse, la procedura parte e si determina in modo automatico il Ritiro Tessera che il Procuratore chiede alla Commissione di Disciplina senza ulteriori indagini nè audizione del deferito nè tantomeno scuse o prove di avvenuto pagamento, anzi il pagamento non può nemmeno essere contabilizzato. In secondo grado , come indicato sotto dalle norme, il collega può addurre giustificazione; ma anche da un punto di vista formale, in anagrafica del S4You è già out (se il ritiro tessera viene cambiato in sospensione a seguito di ricorso, allora sarà reintegrato in S4You); è lo spirito semplificativo dell' art 8.
Mi pare di capire che il collega sia GIA' stato segnalato, pertanto non può che attendere la raccomandata di Ritiro Tessera ed opporsi eventualmente con le modalità che gli saranno indicate.
Art. 8 Il giudizio semplificato
1. La Procura arbitrale, su segnalazione dell’Organo tecnico o del Presidente del Comitato Regionale o del Presidente di Sezione, acquisita la prova dell’infrazione disciplinare senza la necessità di particolari indagini, sempre che non sussistano ulteriori addebiti, può chiedere al Presidente della competente Commissione di disciplina di emettere un provvedimento di ritiro tessera nelle seguenti
ipotesi:
a. omessa presentazione ......
b. omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato dal
Presidente della Sezione per iscritto ovvero per via telematica tramite il portale informatico AIA;
3. Il provvedimento disciplinare di ritiro tessera, immediatamente esecutivo, deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. all’associato e, per via telematica, all’Organo Tecnico, al Presidente del Comitato Regionale e Provinciale ed al Presidente della Sezione di appartenenza che ne cura l’annotazione nella scheda personale, nonché alla Procura richiedente.
4. Il provvedimento disciplinare emesso dal Presidente della Commissione può essere impugnato davanti alla competente Commissione di primo grado dall’associato con ricorso da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R. da comunicare con la stessa forma alla Procura arbitrale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua ricezione. Nel ricorso l’associato può chiedere di essere personalmente sentito e di essere assistito da altro associato non rivestente cariche associative, di avere copie e la procedura prosegue nelle forme del giudizio di primo grado. Del Collegio giudicante non potrà fare parte il Presidente della Commissione che abbia emesso l’atto impugnato, che viene sostituito dal componente con maggior con maggiore anzianità associativa e, in caso di parità, da quella di maggior età anagrafica.