E' vietato non solo dal Regolamento Associativo (che prevede che la tessera debba essere restituita), ma anche dal Codice Penale:
Articolo 494 Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Attribuirsi illegittimamente la qualità di Tesserato AIA, con effetti giuridici quali appunto la possibilità di usufruire di un accesso gratuito allo Stadio, è un Reato. Incoraggiare qualcuno a compierlo è "istigazione a delinquere".