Danni all'udito causati dal fischietto

Qui parliamo del regolamento AIA, norme di funzionamento...

Danni all'udito causati dal fischietto

Messaggioda onlyReferee il dom lug 18, 2010 9:06 am

Prendendo spunto da un post mi è venuta in mente questa ipotetica (ma pur sempre possibile dato che al peggio, si sa, non c'è mai fine :? ) situazione: supponiamo che l'arbitro durante la partita emetta un fischio con forte intensità (per indicare una propria decisione tecnica) proprio nel momento in cui un giocatore in campo gli passa accanto. Guarda caso il ddg fischia (involontariamente, sia chiaro) proprio vicinissimo all'orecchio di quest'ultimo giocatore che a causa di quella fischiata subisce dei danni permanenti all'udito (parziali o totali che siano).
Ora, in questo caso se il giocatore (o chi per lui) riesce a provare di aver subito tali danni in seguito alla fischiata dell'arbitro, questi sarà costretto a risarcire pienamente il giocatore per i danni subiti :?: :!:
Grazie a tutti per le risposte :!:
P.S.: fortunatamente non mi è mai capitato e spero non mi capiti mai :D :!:

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Re: Danni all'udito causati dal fischietto

Messaggioda C1-P8 il dom lug 18, 2010 12:26 pm

ciao rikidalla... premetto una cosa: la tua domanda pone un problema irreale, in quanto è fisiologicamente impossibile ciò che tu chiedi. mi spiego meglio.. il nostro fischietto (fox 40) è in grado di produrre suoni sino a 125 dB per e il suo suono non si prolunga per più di un secondo e mezzo, tempo insufficiente per creare un danno significativo tale da portare all'insorgenza di ipoacusia permanente (il fenomeno può invece verificarsi transitoriamente). danni ben più gravi all'udito sono causati da riproduttori mp3 o dalla frequentazione costante di locali con musica ad elevato volume. tali danni sono dovuti alla prolungata esposizione al rumore. chiunque di noi è passato vicino ad un martello pneumatico (130 dB) senza accusare altre situazioni diverse dall'ipoacusia transitoria.
ragionando per assurdo, ipotizzando cioè che un giocatore sano (condizione fondamentale) accusi dei danni permanenti all'udito, il legislatore attualmente dispone che il danno non patrimoniale tutelabile in via risarcitoria, si articola in tre forme:
1) danno biologico inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.);
2) danno morale soggettivo inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
3) danno esistenziale inteso come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendo a scelte di vita diverse quanto
all’espressione e realizzazione della personalità nel mondo esterno.

spero di essere stato utile!!!
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Re: Danni all'udito causati dal fischietto

Messaggioda onlyReferee il dom lug 18, 2010 2:20 pm

giakarb ha scritto:ciao rikidalla... premetto una cosa: la tua domanda pone un problema irreale, in quanto è fisiologicamente impossibile ciò che tu chiedi. mi spiego meglio.. il nostro fischietto (fox 40) è in grado di produrre suoni sino a 125 dB per e il suo suono non si prolunga per più di un secondo e mezzo, tempo insufficiente per creare un danno significativo tale da portare all'insorgenza di ipoacusia permanente (il fenomeno può invece verificarsi transitoriamente). danni ben più gravi all'udito sono causati da riproduttori mp3 o dalla frequentazione costante di locali con musica ad elevato volume. tali danni sono dovuti alla prolungata esposizione al rumore. chiunque di noi è passato vicino ad un martello pneumatico (130 dB) senza accusare altre situazioni diverse dall'ipoacusia transitoria.
ragionando per assurdo, ipotizzando cioè che un giocatore sano (condizione fondamentale) accusi dei danni permanenti all'udito, il legislatore attualmente dispone che il danno non patrimoniale tutelabile in via risarcitoria, si articola in tre forme:
1) danno biologico inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.);
2) danno morale soggettivo inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
3) danno esistenziale inteso come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendo a scelte di vita diverse quanto
all’espressione e realizzazione della personalità nel mondo esterno.

spero di essere stato utile!!!

Ti sei mangiato il codice civile per caso :lol: :?: :!: Scherzi a parte risposta più che soddisfacente la tua, dire :ok .
Il dubbio comunque mi era venuto, oltre che da un post presente in questo forum che trattava di un argomento simile, dal fatto che sulla confezione del fox40, quando lo si compera, c'è sempre raccomandato di non fischiare nelle dirette vicinanze delle orecchie di una persona (abbastanza intuitivo, direi). Mi ero però chiesto fino a che livello possano arrivare i danni causati dall'esposizione temporanea al suono prodotto dal fischietto. Grazie ancora per la risposta comunque :D :!:

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Re: Danni all'udito causati dal fischietto

Messaggioda dalborgo il lun lug 19, 2010 12:49 am

Visto che si parla in "legalese", dite che questo estratto di regolamento centra con il topic o disciplina altri casi?

regola 5 ha scritto:Decisione n. 1
L’arbitro (o nel caso un assistente o il quarto ufficiale) non può essere ritenuto
responsabile per:
• alcun infortunio subito da un calciatore, da un dirigente (inclusi allenatori,
medici, operatori sanitari e collaboratori in genere) o da uno spettatore;
• alcun danno materiale di qualunque genere;
• alcun danno subito da una persona fisica, da una Società sportiva o non, da
una impresa, da un’associazione o da qualunque altro organismo che sia
imputabile ad una decisione presa in base alle Regole del Gioco o alle normali
procedure previste per organizzare una gara, disputarla o dirigerla.
Arbitro fischia lei?
...e chi se no!
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Re: Danni all'udito causati dal fischietto

Messaggioda onlyReferee il lun lug 19, 2010 7:45 am

dalborgo ha scritto:Visto che si parla in "legalese", dite che questo estratto di regolamento centra con il topic o disciplina altri casi?

regola 5 ha scritto:Decisione n. 1
L’arbitro (o nel caso un assistente o il quarto ufficiale) non può essere ritenuto
responsabile per:
• alcun infortunio subito da un calciatore, da un dirigente (inclusi allenatori,
medici, operatori sanitari e collaboratori in genere) o da uno spettatore;
• alcun danno materiale di qualunque genere;
alcun danno subito da una persona fisica, da una Società sportiva o non, da
una impresa, da un’associazione o da qualunque altro organismo che sia
[u]imputabile ad una decisione presa in base alle Regole del Gioco o alle normali
procedure previste per organizzare una gara, disputarla o dirigerla
[/u].

Secondo me l'ultima voce centra completamente la nostra questione e risponde alla mia domanda. Però ovviamente deve essere riconosciuto il fatto che l'intevento del ddg sia stato in un certo senso colposo/involontario ai fini del danno subito dalla persona, nella fattispecie il calciatore (lo dico per intenderci) ;) .

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