Ignorantia legis non excusat

Qui parliamo del regolamento AIA, norme di funzionamento...

Ignorantia legis non excusat

Messaggioda flute90 il ven lug 01, 2011 12:41 pm

(624) – APPELLO DEL SIG. ELIO ASSISI (tesserato A.I.A. Sez. Vibo Valentia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.d. territoriale presso il
C.R. Calabria CU N°.153 del 31.5.2011).


Con atto del 24 febbraio 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi la CDT presso il Comitato Regionale Calabria il Dott. Assisi Elio, per aver contravvenuto al divieto per gli arbitri di calcio di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso Società calcistiche, nonché delle disposizioni dell'art. 28 del Settore Tecnico per aver svolto le funzioni innanzi precisate senza essere iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali, così violando l'art. 1 comma 1 del condotta gravemente sleale. Unitamente al Dott. Assisi Elio, il Procuratore federale deferiva innanzi alla predetta Cdt il Sig. D'Agostino Domenico, all'epoca dei fatti dirigente della US Vibonese Calcio, per aver permesso al Dott. Assisi Elio di svolgere le funzioni di medico sociale pur sapendo che lo stesso era arbitro di calcio della F.I.G.C. e che non era iscritto al Ruolo dei Medici Sociali presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., sottoscrivendo la distinta di gara, così violando l'art. 1 del condotta gravemente sleale. Veniva, infine, deferita anche la US Vibonese, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del condotta gravemente sleale per il comportamento antiregolamentare del proprio dirigente e del Dott. Assisi Elio (art. 1, comma 5 del condotta gravemente sleale).
La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. del 31 maggio 2011, resa nel contradditorio delle parti, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, applicava al Sig. D'Agostino Domenico la inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell'art. 19 condotta gravemente sleale, per mesi 4 (quattro) e cioè sino al 30 settembre 2011, ed alla US Vibonese l'ammenda di € 280.000,00 (€ duecentottantamila/00) ed, infine, al Dott. Assisi Elio la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 condotta gravemente sleale per giorni 30 (trenta) e cioè sino al 30 giugno 2011.
Avverso siffatta decisione, ha proposto impugnazione, nei termini stabiliti, il Dott. Assisi Elio, con cui ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il proscioglimento del ricorrente da ogni addebito, con conseguente integrale annullamento della sanzione irrogata.
A sostegno di tale richiesta, il ricorrente ribadisce anche nell'atto di appello di aver sin dall'inizio delle indagine condotte dalla Procura federale ammesso e confermato di aver svolto effettivamente le funzioni di medico sociale in occasione della gara Vibonese - Siracusa del 6.6.2010, categoria giovanissimi, su richiesta del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Vibo Valentia, senza la volontà di infrangere alcuna norma federale, ma anzi ponendo in essere un impeccabile comportamento etico e deontologico, nella consapevolezza che tale comportamento non avrebbe in alcun modo influenzato il regolare svolgimento della gara.
Alla riunione odierna il ricorrente, assistito dal proprio difensore, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, mentre la Procura ne ha chiesto il rigetto.
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Le motivazione addotte dal ricorrente Dott. Assisi Elio non appaiono conferenti e tali da annullare la decisione della Commissione disciplinare territoriale. Infatti, osserva la Commissione, tali motivazioni potrebbero influire solo sulla determinazione dell' entità della sanzione applicata, ai sensi dell'art. 19 condotta gravemente sleale, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto essere commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi.
Nel caso di specie, il ricorrente richiede invece il proscioglimento da ogni addebito, con conseguente integrale annullamento della sanzione irrogata. La Commissione osserva, preliminarmente, che tale sanzione prevede un termine di inibizione di giorni 30 (trenta) e che tale termine viene a scadenza in data odierna. Esso, pertanto, non appare più suscettibile di riforma.
In secondo luogo, l'attività espletata dal Dott. Assisi Elio integra in ogni caso una violazione dell'art. 4, lett. "b" del Regolamento AIA che inibisce agli arbitri di svolgere attività agonistica, dirigenziale e collaborativa presso Società calcistiche.
Osserva infine la Commissione che la mancanza di volontà di infrangere alcuna normativa federale, presuntivamente basata sull'ignoranza delle norme federali, non può essere invocata dal ricorrente ai fini dell'accoglimento del ricorso, a ciò ostando il disposto dell'art. 2, comma 2, del condotta gravemente sleale.

P.Q.M.

rigetta il ricorso del Dott. Assisi Elio, confermando la decisione impugnata.
Dispone incamerarsi la tassa versata
flute90
 
Messaggi: 130
Iscritto il: mar giu 28, 2011 10:00 pm
Ha detto grazie: 0 volte
E'stato ringraziato : 0 volte
Sezione di: Rimini
Qualifica: Arbitro
Categoria: Eccellenza

Re: Ignorantia legis non excusat

Messaggioda President il ven lug 01, 2011 1:10 pm

flute90 ha scritto:(624) – APPELLO DEL SIG. ELIO ASSISI (tesserato A.I.A. Sez. Vibo Valentia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.d. territoriale presso il
C.R. Calabria CU N°.153 del 31.5.2011).


(...) ed, infine, al Dott. Assisi Elio la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 condotta gravemente sleale per giorni 30 (trenta) e cioè sino al 30 giugno 2011.


Due anni o trenta giorni?
Avatar utente
President
Top Forumista 2015
 
Messaggi: 5822
Iscritto il: mar lug 29, 2008 12:29 pm
Ha detto grazie: 122 volte
E'stato ringraziato : 301 volte

Re: Ignorantia legis non excusat

Messaggioda flute90 il ven lug 01, 2011 1:22 pm

Questo il comunicato a cui si fa riferimento... Anche l'ammenda passa da 280 € a 280.000 €!!!!!!!!!

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di:
ASSISI Elio, tesserato AIA Sezione di Vibo Valentia, per aver contravvenuto al divieto per gli arbitri di calcio di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, nonché delle disposizioni dell’art.28 del Settore Tecnico per aver svolto le funzioni innanzi precisate senza essere iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali, così violando l’art.1,comma 1 del C.G.S.; D’AGOSTINO Domenico, all’epoca dei fatti dirigente dell’U.S. Vibonese Calcio, per aver permesso al Dott. Assisi Elio di svolgere le funzioni di medico sociale pur sapendo che lo stesso era arbitro di calcio della F.I.G.C. e che non era iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., sottoscrivendo la distinta di gara, così violando l’art.1 del C.G.S.; U.S.VIBONESE, per responsabilità oggettiva ex art. 4. comma 2 del C.G.S. per il comportamento antiregolamentare del proprio dirigente e del Dott. Assisi Elio (art.1, comma 5 del C.G.S.).
Deferimento del Procuratore Federale del 24 febbraio 2011.


IL DEFERIMENTO

L’arbitro della gara Vibonese Calcio – Siracusa, disputata il 6.6.2010, informava la Procura Arbitrale che, prima dell’inizio della gara, il dirigente accompagnatore dell’U.S.Vibonese Calcio gli aveva chiesto di inserire in distinta, quale medico sociale, il dott. Assisi Elio, risultato, poi, essere arbitro della CAN D.
Successive indagini avevano confermato la veridicità di quanto comunicato dal direttore di gara. Lo stesso dr Assisi confermava di aver preso parte alla gara, quale medico sociale, se pur a titolo di cortesia e gratuitamente su sollecitazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Vibo Valentia.
Agli atti del procedimento è stata acquisita nota della società incolpata, che confermava quanto dichiarato dal dr. Assisi.
Lo stesso in data 09/05 c.a. depositava memoria difensiva.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del giorno 16 maggio 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, il sig. Mancini Saverio delegato dalla U.S. Vibonese, e il Sig. Elio Assisi rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Assisi.
Deve darsi preliminarmente atto che il Sig. Mancini Saverio, nella qualità di delegato della U.S.Vibonese, ha proposto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 C.G.S. così determinate: per il sig. D’Agostino Domenico la inibizione di mesi quattro, per l’U.S.Vibonese l’ammenda di € 280,00. La Procura Federale ha prestato il proprio consenso.
Il procedimento disciplinare, pertanto, è proseguito a carico del dr. Assisi Elio nei confronti del quale il Sostituto Procuratore Federale ha richiesto la inibizione per mesi quattro.
La difesa si è riportata alla memoria difensiva, che ha dettagliatamente illustrato, ed ha concluso per il proscioglimento.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate, così come specificate in rubrica.
Per quanto riguarda la U.S. Vibonese e il Sig.D’Agostino Domenico le sanzioni indicate dalle parti devono ritenersi correttamente determinate e sono congrue in rapporto all’entità dei fatti addebitati.
Per quanto attiene il dr. Assisi Elio, fermo restando che il suo comportamento deve ritenersi irreprensibile sotto il profilo professionale e deontologico, tuttavia non può revocarsi in dubbio che lo stesso abbia violato il disposto dell’art.28 del Settore Tecnico. Deve tenersi però conto che la prestazione è stata occasionale, gratuita, su sollecitazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici e per salvaguardare, ove ve ne fosse stato bisogno, l’ incolumità dei giovanissimi calciatori.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
- al sig D’AGOSTINO Domenico la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’ art.14 C.G.S. per MESI QUATTRO (4) e cioè fino al 30 SETTEMBRE 2011;
- alla U.S. VIBONESE CALCIO l’ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00);
- al dr. ASSISI Elio la inibizione per GIORNI 30 (trenta) e cioè fino al 30 GIUGNO 2011.
flute90
 
Messaggi: 130
Iscritto il: mar giu 28, 2011 10:00 pm
Ha detto grazie: 0 volte
E'stato ringraziato : 0 volte
Sezione di: Rimini
Qualifica: Arbitro
Categoria: Eccellenza

Re: Ignorantia legis non excusat

Messaggioda tony il mar lug 05, 2011 8:03 pm

L'infrazione c'è stata, sì, ma anche la commissione ha riconosciuto tutte le attenuanti del caso.
Mi piacerebbe sapere come funzionano questi "inviti" da parte dell'Ordine dei Medici. Presumo che in considerazione del proprio status di arbitro, il collega potesse rifiutare l'incarico per giustificato motivo, anche se è noto che essere medico è una missione e viene prima di tutto.
... Altrimenti, libero di scegliere quale regolamento infrangere :roll:


EDIT
PS: è lo stesso Elio Assisi, immagino!?
Avatar utente
tony
Fischietto d'argento
 
Messaggi: 2651
Iscritto il: sab giu 05, 2010 8:34 pm
Località: Veneto
Ha detto grazie: 61 volte
E'stato ringraziato : 117 volte
Qualifica: Arbitro

Re: Ignorantia legis non excusat

Messaggioda President il mer lug 06, 2011 9:03 am

toni86 ha scritto:EDIT
PS: è lo stesso Elio Assisi, immagino!?


Direi di si!
Avatar utente
President
Top Forumista 2015
 
Messaggi: 5822
Iscritto il: mar lug 29, 2008 12:29 pm
Ha detto grazie: 122 volte
E'stato ringraziato : 301 volte


Torna a Regolamento associativo

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite