RECLAMO DEL CALCIATORE LISI FEDERICO (TESS. VIVACE GROTTAFERRATA)
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A PROPRIO CARICO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 238
DELL’8.5.2014
(Gara: VIVACE GROTTAFERRATA – ALBERONE del 4.5.2014 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
a motivo del reclamo, il ricorrente ha dedotto che l’autore dei comportamenti sanzionati dal Giudice
Sportivo è stato il n. 18 SCHIAVI MARCO, e non già il reclamente, n. 17 della lista.
A tal riguardo ha fatto presente che al 16mo del secondo tempo, sia lui che il compagno di squadra
MARCO SCHIAVI, si trovavano in panchina, indossando il fratino, in quanto giocatori di riserva, e che, allorquando lo stesso SCHIAVI era stato espulso, per aver urinato vicino alla panchina, all’arbitro che gli aveva chiesto il numero di maglia, coperto dal fratino, l’interessato aveva risposto di essere il n. 17.
Di qui l’errore di persona, determinato dal fatto che l’arbitro si è fidato della risposta del giocatore, senza accertare invece il reale numero di maglia dello stesso.
Per tale motivo, si è quindi chiesta la revoca del provvedimento disciplinare assunto nei confronti del reclamante.
Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che, dopo aver espulso un giocatore di riserva, per aver urinato vicino alla panchina, questi, sebbene sollecitato a sollevare il fratino, per rendere visibile il numero di maglia, si era rifiutato più volte di aderire a tale invito; l’arbitro aveva pertanto richiesto all’allenatore del VIVACE GROTTAFERRATA, quale fosse il numero di maglia del giocatore, e questi gli aveva risposto che il giocatore espulso aveva il numero 17, numero di maglia che l’arbitro ha confermato di non aver potuto controllare. Il direttore di gara ha, tuttavia, precisato che il giocatore espulso non era giovane, ma aveva oltre 30 anni di età. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, risulta quindi comprovato che lo stesso non ha provveduto alla corretta identificazione del giocatore espulso, e pertanto, anche in base al raffronto delle date di nascita dei due giocatori – LISI FEDERICO nato l’8.5.1994 e SCHIAVI MARCO nato il 27.7.1979, deve escludersi che il calciatore LISI possa considerarsi responsabile degli episodi incriminati.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo revocando la squalifica per 8 gare a carico del calciatore LISI FEDERICO, così come anticipato sul C.U. n. 264 del 13.6.2014. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per accertare l’identità dell’autore del gesto.
La tassa reclamo va restituita.
Che avrebbe dovuto fare in questo caso l'arbitro?