***Errori Tecnici***?

I dubbi sul regolamento e il galateo dell'arbitro sui campi da gioco

Re: ***Errori Tecnici***?

Messaggioda gadamer il sab gen 13, 2018 11:34 am

Non sarei così certo:
1.1. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi
fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale,

Quindi se la procura federale la quale, ricordiamo, non ha le restrizioni in campo investigativo del giudice sportivo, ma può operare financo avvalendosi di atti della procura della repubblica (ovviamente non è questo il caso) intervenisse e fornisse atti che smentiscono i rapporti ufficiali, allora potrebbe accogliere il ricorso.
E' un'ipotesi, non è detto che vada così. ma non escludibile a priori se è vero che sussistono evidenze di una falsificazione.
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Re: ***Errori Tecnici***?

Messaggioda quagliabella il sab gen 13, 2018 12:41 pm

gad ha scritto:Dicesi errore tecnico l'errata applicazione delle norme regolamentari da parte dell'arbitro. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- dare un calcio di punizione diretto invece che indirertto
- espellere un calciatore per imprudenza
- mancata efettuazione di un recupero
- sanzionare disciplinarmente un giocatore al posto di un altro

Sul sito http://www.figcabruzzo.it/?p=71 (dove si tratta dei ricorsi in generale e che consiglio di leggere per approfondire l'argomento) vengono fatte alcune precisazioni, come:
L’accoglimento del reclamo contro l’errore tecnico dell’arbitro porta alla ripetizione della gara.

Si rammenta il caso di espulsione di un giocatore al posto di un altro, per errore di persona o di numero di maglia ovvero errore tecnico emergente dal referto arbitrale, come avere dimenticato di effettuare un recupero di tre o quattro minuti.

Tuttavia non sempre l’errore tecnico dell’arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell’incontro: l’Organo giudicante dovrà valutarne l’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Ad esempio non può dirsi che la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell’incontro, abbia influito sul risultato della gara: dell’errore dell’arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l’incontro in undici anziché in dieci giocatori.

Gli Organi di giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara solo in ipotesi eccezionali, quando non ricorrano responsabilità di soggetti dell’ordinamento sportivo e quindi la sua regolarità non sia addebitabile ad una delle due squadre.

A titolo esemplificativo, dette ipotesi possono riguardare, oltre all’errore tecnico emergente dal rapporto arbitrale, la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore o la sopravvenuta impossibilità fisica dell’arbitro a proseguire nella direzione dell’incontro.

Ciascuna società ha diritto di ottenere dall’arbitro, prima dell’inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell’elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria.

Il rifiuto del direttore di gara comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara se è dipeso da fatto colpevole della società che avrebbe dovuto predisporre e consegnare all’arbitro la distinta di gara, in quanto si è verificato un vizio che ha privato la controparte della facoltà di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico.

Se la mancata osservanza del precetto è dipesa da negligenza o errore di terzi, nessun addebito può muoversi alla parte e pertanto il reclamo produrrà l’annullamento della gara e la sua conseguente ripetizione.

Le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell’arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti, in sede di giudizio, che sostanzialmente l’identificazione è stata errata o che è residuata incertezza sull’identità di chi ha preso parte alla gara.

e:
Non è possibile reclamare su:
a) decisione del direttore di gara di non dare inizio all’incontro per impraticabilità del campo;

b) circostanze che riguardano valutazioni squisitamente tecniche relative allo svolgimento della gara, come la convalida o meno di una rete, la concessione o meno di un calcio di rigore;

c) errori di segnalazioni commessi da assistenti.

Se hai altre domande chiedi pure.....

dubito alquanto che dare un calcio di punizione indiretto anzichè diretto o non fare recupero siano un errore tecnico tali DA FAR RIPETERE LA GARA.
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Re: ***Errori Tecnici***?

Messaggioda Georghe84 il sab gen 13, 2018 1:10 pm

gadamer ha scritto:Non sarei così certo:
1.1. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi
fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale,

Quindi se la procura federale la quale, ricordiamo, non ha le restrizioni in campo investigativo del giudice sportivo, ma può operare financo avvalendosi di atti della procura della repubblica (ovviamente non è questo il caso) intervenisse e fornisse atti che smentiscono i rapporti ufficiali, allora potrebbe accogliere il ricorso.
E' un'ipotesi, non è detto che vada così. ma non escludibile a priori se è vero che sussistono evidenze di una falsificazione.

Gadamer, ciò che riporti è verissimo!
Tuttavia, per i casi "normali" (cioè lasciando stare da parte illeciti i altre cose grosse), la Procura federale interviene solo su richiesta di approfondimenti da parte del giudice sportivo (molto raro) o della Commissione Territoriale (più facile, anche se non frequentissimo). E solo se vi siano evidenti indizi di "inesattezza" nel rapporto di gara ovvero quando capiti che ambo le società facciano ricorso e la loro versione combaci completamente e cozzi con quella del referto che magari presenta anche "criticità".
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Re: ***Errori Tecnici***?

Messaggioda gadamer il sab gen 13, 2018 2:05 pm

Certo: lo iato fra ciò che è norma e ciò che è prassi è scontato. Ho solo esposto un'eventualità teorica in quanto è buona cosa aver contezza di quello può avvenire sia pure con poche probabilità. Per questo cito ancora:
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie
presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima. L’azione disciplinare è esercitata
di ufficio
; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
Quindi che lui dovrebbe fare (indipendentemente da segnalazioni interne, è sufficiente che ne venga a conoscenza) ma che poi non lo faccia è un altro paio di maniche e fa parte delle buone o cattive abitudini (secondo i punti di vista).
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Re: ***Errori Tecnici***?

Messaggioda gad il sab gen 13, 2018 7:45 pm

Ma siete sicuri? :confusion-scratchheadyellow:
Cioè se la società invia al giudice sportivo il filmato di una sostituzione errata questo non può essere preso in considerazione; mentre se invece la società lo invia al procuratore allora diviene "atto di indagine della Procura federale" e può essere impiegato? :eusa-think:
Digressione :teasing-blah: : tra l'altro se fosse il giudice sportivo a chiedere alla procura di indagare potrei capire che la procura risponde al giudice sportivo; ma se la procura indaga su un episodio del genere di sua iniziativa a termini di regolamento non dovrebbe inviare le prove al giudice sportivo ma al Tribunale Federale che dubito possa intervenire su una questione del genere per quanto riguarda i meri effetti pratici come la ripetizione della gara o la corretta esecuzione della sostituzione, mentre forse può intervenire per quelli filosofici relativi alla correttezza e l'etica sportiva :sad-bored:

Inoltre, indipendentemente dalla strada che fa il filmato per arrivare al giudice sportivo (ricorso,indagine della procura su segnalazione di terzi, indagine della procura su richiesta del giudice sportivo ):
Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

deve trattarsi di un filmato che offra la piena garanzia tecnica e documentale e può essere impiegato solo per irrogare/togliere una sanzione disciplinare (ovvero non nel caso di una errata sostituzione).
Questo è più o meno vero anche se si trattasse di una società delle LNP:
1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara [...]al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro [...]1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della
squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano

o comunque anche non della LNP
1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato

In soldoni mi sembra di leggere che se l'oggetto del filmato non è una "scazzottata" non può essere preso in considerazione come prova (a prescindere dalla sua provenienza) dal giudice sportivo e quindi questo esclude tutta una serie di cose oltre al caso della sostituzione in oggetto (es: esecuzione di riprese di gioco errate, assegnazione di sanzioni tecniche errate...). Poi chiedo conferma a voi che siete più giuristi di me :confusion-scratchheadyellow: .

P.S per rispondere a
quagliabella ha scritto:
gad ha scritto:Dicesi errore tecnico l'errata applicazione delle norme regolamentari da parte dell'arbitro. [...] de chiedi pure.....

dubito alquanto che dare un calcio di punizione indiretto anzichè diretto o non fare recupero siano un errore tecnico tali DA FAR RIPETERE LA GARA.

Il post in oggetto aveva come obiettivo definire cosa è un errore tecnico; non l'impatto che questo avesse sull'esito/ripetizione della gara che rimane una decisione arbitraria nelle mani del giudice sportivo e che comunque non per forza dipende dalle sole caratteristiche/presenza dell'errore (ed. esempio un errore tecnico seppur grave al 46° ST in una partita dove i reclamanti stanno perdendo 18-0 difficilemente produrrebbe effetti dal punto di vista della giustizia sportiva). Quindi scambiare un indiretto con un diretto è un errore tecnico che più remotamente di altri porterà a conseguenze ma ciò non toglie che lo sia.
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Re: ***Errori Tecnici***?

Messaggioda gadamer il sab gen 13, 2018 8:33 pm

No Gad, riprendendo quanto citi (art35 codice giustizia sportiva) I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Quindi, va da sé che il ddg non può autocertificare la correttezza del proprio operato. Le mie considerazioni si agganciavano al post di boss1981. Inoltre -last but not least- va tenuto preseente al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati e la ripetizione di una gara non è una sanzione disciplinare. La sanzione eventuale riguarda AIA.
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Re: ***Errori Tecnici***?

Messaggioda gad il sab gen 13, 2018 10:41 pm

Ah, ma voi vi riferivate all'impiego delle immagini per incastrare l'arbitro... non all'impiego delle immagini per far ripetere la gara; avevo capito male.
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Re: ***Errori Tecnici***?

Messaggioda Georghe84 il sab gen 13, 2018 11:17 pm

In generale, il giudice sportivo (primo grado) si basa esclusivamente sul rapporto di gara. La commissione territoriale (secondo grado) può chiedere ulteriori informazioni al DDG ma può anche chiedere un supplemento di indagini alla procura federale. La procura federale, da parte sua, in determinati casi può procedere d'ufficio.
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Re: ***Errori Tecnici***?

Messaggioda gadamer il sab gen 13, 2018 11:42 pm

Gad, non si tratta di incastrare l'arbitro perché espii i propri peccati, ma di far ripetere la partita da parte del giudice sportivo senza motivare la decisione con le sole immagini, cosa che non può fare.
Cerchiamo di fare una riflessione ponendo alcuni punti base e ponendo quale spunto il post di boss1981.
In esso si sostiene che l’arbitro avrebbe refertato in maniera inesatta smentito da riprese, da immagini.
Ora tu sostieni citando l’art.35 del codice domestico che recita:rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Interpretiamolo: l’equipe arbitrale, quello che scrive prima e dopo, ineriscono al comportamento di tesserati. Non è esplicitato ma mi pare ovvio, nello spirito della norma, che si riferisca solo a terzi altrimenti arriveremmo al paradosso dell’autocertificazione.
Chi giudica l’operato arbitrale inteso come corretta applicazione delle regole e non certo nel merito delle valutazioni tanto tecniche quanto disciplinari? Retorico: la giustizia domestica. Il codice detta il modus operandi.
Sgombriamo subito il campo da equivoci: io non ho mai parlato di filmati o video e comunque, nel caso in questione la regola dell’uso di essi quale unica (rimarco unica perché può esserci anche con, o solo con l’apporto degli atti della procura) vale: al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati.
Va tenuto presente che la ripetizione di una gara non è non è una sanzione disciplinare, sanzione che ricadrebbe sotto la competenza AIA.
Ciò detto mi ripeto: il procuratore federale (bene ricordare che è organo inquirente e non giudicante) non fornisce semplicemente un eventuale video, imposta un’indagine e fornisce una relazione, non ha limiti stringenti in queste indagini, può anzi deve portare elementi plurimi, testimonianze… a supporto della sua eventuale tesi di colpevolezza o archiviare.
Concludendo è teoricamente possibile che la sua relazione porti il giudice sportivo a decidere la ripetizione? Sì eccome, che poi sia rarissimo è altra faccenda.
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Youtube per il giudice sportivo

Messaggioda boss1981 il gio gen 25, 2018 10:03 am

Allego la sentenza del giudice sportivo, che ha usato prove video "Youtube" per rafforzare il proprio verdetto. Può creare un precedente ? O non ha valida ?
Il Giudice Sportivo
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 115 del 18.10.2017
Esaminato il reclamo proposto dalla società TEAM NUOVA FLORIDA 2005 con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per le seguenti motivazioni
1) La società TEAM NUOVA FLORIDA 2005 rileva la presenza nel corso dell’intervallo della gara di incaricati della Procura Federale nello spogliatoio della terna arbitrale per la verifica riguardante un tesserato della Società CITTA’ DI ANAGNI.
Pertanto richiede la verifica della lista per riscontrare eventuali anomalie riguardo i corretti tesseramenti. Per l’effetto chiede l’applicazione dell’art. 17 del condotta gravemente sleale.
In merito alla succitata motivazione questo Organo Giudicante sostiene che i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili (art. 33 comma 6 del condotta gravemente sleale).
2) La reclamante riscontrava nel referto arbitrale un errore di segnalazione nei cambi effettuati dalla stessa società
– Al 29′ del secondo tempo esce il n. 8 ed entra il n. 16
– Al 29′ del secondo tempo esce il n. 11 ed entra il n. 14
– Al 31′ del secondo tempo esce il n. 2 ed entra il n. 17 – Al 43′ del secondo tempo esce il n. 10 ed entra il n. 18 Oltre ai quattro cambi sopra citati non viene registrata la sostituzione del cambio al 31′ del secondo tempo esce il n. 7 entra il n. 15
La reclamante richiede la verifica del referto arbitrale e qualora venisse riscontrata l’ipotesi dalla stessa prospettata chiede l’applicazione dell’art. 29 commi 2 e 4 del condotta gravemente sleale.
Esaminati gli atti ufficiali, questo Organo Giudicante in data 16 novembre 2017 trasmetteva alla Procura Federale presso la FIGC gli atti relativi alla stessa chiedendo di effettuare ulteriori accertamenti al fine di appurare l’effettiva partecipazione alla gara del calciatore LAURI Federico (TEAM NUOVA FLORIDA 2005).
Con relazione di chiusura inoltrata il 14 dicembre 2017, pervenuta a questo Giudice Sportivo in data 22.12.2017, la Procura Federale presso la FIGC presentava relazione di chiusura dell’attività inquirente in merito alla gara in epigrafe con le risultanze istruttorie.
Dall’audizioni dei Sigg. LAURI – DEMOFONTI e CELLI (tesserati per la società TEAM NUOVA FLORIDA 2005) si evince che il calciatore LAURI Federico alcuni minuti prima della fine della gara ha sostituito il n.7 Sig. DEMOFONTI Simone.
Dall’audizione dell’arbitro designato, questi dopo aver preso visione accuratamente del video della gara ha riconosciuto la propria presenza e quella del giocatore con la maglia n. 15 nelle file della Società TEAM NUOVA FLORIDA 2005.
A tale riguardo, il Direttore di gara puntualizza che la società TEAM NUOVA FLORIDA 2005, a differenza della squadra ospite, non disponeva della prevista lavagna delle sostituzioni (sia elettronica che tradizionale) e, inoltre, non consegnavano all’assistente arbitrale n.1 i foglietti con indicate le sostituzioni da effettuare.
L’arbitro, afferma di non spiegarsi come è stato possibile che il giocatore n. 15 possa essere entrato in campo senza che nessuno della terna arbitrale se ne sia accorto e, soprattutto, senza la propria autorizzazione Inoltre, a fine gara, nel confronto con i propri collaboratori e l’osservatore arbitrale coincidevano le sostituzioni e i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei tesserati di entrambe le società.
L’arbitro, comunque, afferma con certezza di non avere autorizzato il cambio dei giocatori (maglia n. 7 con maglia n. 15) e che questa sostituzione è avvenuta senza la propria autorizzazione.
Le prove documentali confermano integralmente la versione del Direttore di gara perché il referto dell’osservatore e il taccuino dell’assistente arbitrale n. 2 registrano, nella medesima sequenza cronologica, le stesse sostituzioni, dalle quali non risulta l’ingresso in campo del giocatore maglia n. 15, Sig. LAURI Federico.

-- gio gen 25, 2018 11:10 am --

A tale riguardo, il Direttore di gara puntualizza che la società TEAM NUOVA FLORIDA 2005, a differenza della squadra ospite, non disponeva della prevista lavagna delle sostituzioni (sia elettronica che tradizionale) e, inoltre, non consegnavano all’assistente arbitrale n.1 i foglietti con indicate le sostituzioni da effettuare.
L’arbitro, afferma di non spiegarsi come è stato possibile che il giocatore n. 15 possa essere entrato in campo senza che nessuno della terna arbitrale se ne sia accorto e, soprattutto, senza la propria autorizzazione Inoltre, a fine gara, nel confronto con i propri collaboratori e l’osservatore arbitrale coincidevano le sostituzioni e i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei tesserati di entrambe le società.
L’arbitro, comunque, afferma con certezza di non avere autorizzato il cambio dei giocatori (maglia n. 7 con maglia n. 15) e che questa sostituzione è avvenuta senza la propria autorizzazione.
Le prove documentali confermano integralmente la versione del Direttore di gara perché il referto dell’osservatore e il taccuino dell’assistente arbitrale n. 2 registrano, nella medesima sequenza cronologica, le stesse sostituzioni, dalle quali non risulta l’ingresso in campo del giocatore maglia n. 15, Sig. LAURI Federico.
Alla luce degli accertamenti istruttori svolti, è stato dimostrato che il Sig. LAURI Federico è inserito nella distinta gara in posizione irregolare di tesseramento. La distinta gara ufficiale presentata all’arbitro è stata firmata dal Sig. CELLI Fabio dirigente ufficiale della società.
Inoltre, è approvato come mostrano le immagini pubblic di tesseramento del calciatore LAURI Federico è stata regolarizzata in data 11.11.2017 In relazione a quanto sopra riportato la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha sicuramente preso parte, senza averne titolo, il calciatore LAURI Federico (TEAM NUOVA FLORIDA 2005).
In virtù all’art.17 comma 5 lett. a

DELIBERA
a) Di respingere il reclamo proposto dalla società TEAM NUOVA FLORIDA 2005
b) Di infliggere alla società TEAM NUOVA FLORIDA 2005 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 500,00
c) Di inibire il Sig. CELLI Fabio (TEAM NUOVA FLORIDA 2005) fino al 31.01.2018
La tassa reclamo va addebitata.
Si trasmettono gli atti alla Procura Federale della FIGC per quanto di competenza in merito alla partecipazione ad altre gare della stagione in corso del calciatore LAURI Federico
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