Salve a tutti, riprendo questa discussione perché personalmente mi è capitato un caso analogo nel ruolo di dirigente accompagnatore di una società dilettantistica.
Campionato Giovanissimi Provinciali, nella distinta della società avversaria risultano iscritti 18 calciatori (11 + 7 riserve), mentre per l'assistente di parte viene incaricato dalla società un calciatore tesserato che non compare tra i calciatori di riserva; tale assistente non ha preso parte alla partita, ovvero non è subentrato nel corso della gara, poi persa dalla mia società.
Il C.U. SGS n°. 1 del 01/07/2017 all'articolo 8.2 prevede che:
8.2 Assistenti dell’arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro
Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell’arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell’arbitro un calciatore, da considerare anch’esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso.
Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.
La mia interpretazione a questo articolo è che il calciatore in questione doveva necessariamente essere inserito anche tra i calciatori di riserva, ovvero non aveva titolo a svolgere la funzione di assistente di parte.
Il comportamento dell'arbitro nell'ammettere nel recinto di gioco il calciatore assistente di parte è stato corretto? Doveva esclusivamente verificarne l'identità o addirittura vietarne l'ingresso in quanto non presente tra le riserve?
E' possibile presentare ricorso al giudice sportivo?
Grazie