Gara di Seconda Categoria Lazio:
Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 85 del 17.11.2011 proposto dalla Società ROIATE CALCIO con il quale si deduce che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte il calciatore con la maglia n. 14 tesserato con la Società LIBERTAS PORTONACCIO sig. CURCIO Giuseppe senza averne titolo non avendo un documento idoneo al riconoscimento personale da parte dell'arbitro. Per l'effetto chiede la punizione sportiva della perdita della gara o in subordine la ripetizione della stessa. Il reclamo è fondato. Infatti, esaminati gli atti ufficiali, l'arbitro rivela che ha ammesso a partecipare alla gara il calciatore CURCIO Giuseppe (LIBERTAS PORTONACCIO) nonostante lo stesso fosse privo del documento di riconoscimento.
Da quanto sopra riportato, l'arbitro non avrebbe dovuto permettere la partecipazione alla gara senza documento di riconoscimento il calciatore CURCIO Giuseppe così come disposto dalla Regola 3 del Regolamanto del Giuoco del Calcio "Identificazione dei Calciatori".
Pertanto ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. C
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società ROIATE CALCIO;
2) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza;
3) di non addebitare la tassa reclamo.