DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

I dubbi sul regolamento e il galateo dell'arbitro sui campi da gioco

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda funckys il mar dic 27, 2011 4:14 pm

SALVE, mi sono trovato davanti ad un documento di riconoscimento scaduto, quindi non ho autorizzato l'entrata in campo del calciatore, ho agito bene? da premettere che sul documento era ben visibile la foto e i dati anagrafici.
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda il_vezza il mar dic 27, 2011 4:45 pm

Ovvio che hai fatto bene, semplicemente deve entrare nel recinto spogliatoi solo persone regolarmente iscritte in distinta e cioè coloro che possono essere identificati chiaramente tramite l'utilizzo di un documento di identità valido e non scaduto. L'unica cosa che avresti potuto fare sarebbe stato chiedere se aveva un altro qualsiasi documento quale carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno, valido.
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda gtrs il mar dic 27, 2011 5:06 pm

ma scusate se un 35 enne arriva con CI scaduta ma i dati e la foto sono chiari e il calciatore è riconoscibile perchè non lo devo fare entrare? Io vedo solo che sia lui quello della foto poi se il suo documento è scaduto è un problema suo,io sono un arbitro non un carabiniere.
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda il_vezza il mar dic 27, 2011 5:13 pm

gtrs, comprendo pienamente ciò che dici, e mi è capitato più di una volta di chiudere un occhio davanti a piccolezze come quella descritta da te, ma noi siamo tenuti ad accettare solo documenti validi, ossia non scaduti
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Luca Marelli il mar dic 27, 2011 5:13 pm

stavo pensando la stessa identica cosa di gtrs. Quesito intrigante. Attendo risposte di chi ne sa di più di questi particolari.
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda tony il mar dic 27, 2011 5:22 pm

Se invece tu fossi un carabiniere, e volessi fare una cosa fatta bene, applicheresti l'art. 45 c. 3 D.P.R. 445/2000
"Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio"
Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati (B. Brecht)
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda funckys il mar dic 27, 2011 5:58 pm

Quindi potevo farlo giocare...
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda divisarossa il mar dic 27, 2011 6:48 pm

Importante che sia un documento rilasciato da autorità competenti.

Per far giocare una persona noi dobbiam solo farci consegnare un documento valido (non taroccato, tanto per intenderci). Se poi è scaduto non ci interessa. Noi dobbiamo solo IDENTIFICARLO
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda fedrano il mar dic 27, 2011 6:51 pm

mi era successo e il mio presidente di sezione ha detto che devo farlo giocare
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Fusto il mar dic 27, 2011 7:18 pm

Sogno un forum di arbitri dove gli arbitri che rispondono al regolamento conoscano il regolamento...però poi mi sveglio sempre davanti ad arbitri.com :P

I documenti non sono commestibili,per cui, se hanno una data di scadenza un motivo ci sarà...terminata quella data, il documento non ha più validità, non è questione di essere carabinieri o magistrati o presidenti della repubblica...
divisarossa ha scritto:Per far giocare una persona noi dobbiam solo farci consegnare un documento valido

per me valido vuol dire che la sua validità non sia cessata, nel momento in cui c'è una scadenza, la validità (a mio avviso) viene meno.

Vi copio pari pari quanto in passato ha già detto il S.T.

L’arbitro, in merito all’identificazione dei calciatori e dei dirigenti, deve effettuare una duplice verifica. Innanzitutto, deve controllare la corrispondenza dei dati riportati in distinta con quelli presenti nei documenti e, successivamente procedere all’identificazione vera e propria, cioè deve controllare che la foto presente nel documento corrisponda al volto del soggetto da identificare; per i calciatori deve corrispondere anche ad un preciso numero di maglia.
Per quanto concerne i possibili modi di identificazione, mi limito a precisare alcuni concetti partendo da quanto riportato a pag. 29 delle “Decisioni ufficiali (…..)” ed. 2000.

• Propria personale conoscenza. Questo modo di riconoscimento deve essere espressamente specificato in distinta e l’arbitro deve essere a conoscenza di tutti i dati in essa riportati. Ad esempio, l’arbitro non solo deve essere sicuro che il soggetto che ha di fronte è Mario Rossi, ma anche che è nato a Napoli il 20.01.01973. L'identificazione per conoscenza personale da parte dell'arbitro, in sostanza, sostituisce la funzione svolta da un documento d'identità, nel quale non è riportato solo il nome ma sono riportate tutte le generalità trascritte in distinta. L'arbitro con la dicitura "conoscenza personale" certifica quanto riportato in distinta. Un nome non significa nulla, l'arbitro procedendo all'identificazione non "certifica" un nome bensì un'identità. "Mario Rossi" ce ne potrebbero essere tanti, ma le "generalità" trascritte in distinta corrispondono ad un unico "Mario Rossi", della cui identità l'arbitro deve essere certo.

• Documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti. Il documento principe per dimostrare la propria identità è la “carta d’identità” che ha una validità stabilita dalla Legge di 5 anni, scaduti i quali essa non ha più alcun valore. Lo scopo primario della carta d’identità è quello di permettere l’identificazione, sostenere che essa, ancorché scaduta, può essere comunque utilizzata per l’identificazione, è un’affermazione errata e contra legem. Per quanto concerne le Autorità competenti, la domanda che l’arbitro si deve porre è se colui il quale ha emesso il documento, aveva titolo per certificarne l’identità. Un elenco completo sarebbe lunghissimo e necessariamente presterebbe il fianco a critiche d’incompletezza; a titolo esemplificativo: non può certo essere un documento d’identità, la tessera con foto rilasciata da un medico sportivo, da un club o da un’associazione privata; altro valore avrebbe se fosse stata rilasciata dal sindaco, dal prefetto o dal questore.

• Fotografia autenticata. A questa ipotesi espressamente prevista, è nella sostanza assimilabile la fotocopia autenticata. La fotocopia di un documento d’identità può prestarsi a falsificazioni e manca del requisito dell’ufficialità, per questo è inammissibile. Però, se essa viene autenticata e dichiarata conforme all’originale, è valida ai fini dell’identificazione.

• Tessere federali in genere. Le tessere federali (comprese quelle degli arbitri) hanno di solito una validità annuale che molto spesso viene prorogata, di conseguenza le tessere della FIGC sono valide, esclusivamente ai fini del riconoscimento, anche dopo la stagione per la quale sono state emesse.
Ultima modifica di Fusto il mar dic 27, 2011 7:25 pm, modificato 2 volte in totale.
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